Sentenza del 11/05/2018 n. 11470 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Fondazione ha impugnato una cartella di pagamento relativa alla TIA 2008, contestando la pretesa tributaria e sostenendo che la precedente fattura TIA non le fosse stata notificata. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la cartella potesse essere contestata soltanto per vizi propri, poiché era stata preceduta da una diffida di pagamento regolarmente notificata e non impugnata. La Fondazione ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, violazione delle norme sugli atti impugnabili nel processo tributario e contestando che la mancata impugnazione della diffida potesse precludere la contestazione della cartella nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso e ha respinto gli altri. Ha stabilito che la diffida o invito al pagamento, pur potendo contenere una pretesa tributaria sostanzialmente definita ed essere facoltativamente impugnata, non rientra tra gli atti tipici elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La sua mancata impugnazione non costituisce un onere, non determina la cristallizzazione della pretesa e non impedisce al contribuente di contestare successivamente la cartella, anche nel merito, qualora questa costituisca il primo atto tipico impugnabile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito le contestazioni della Fondazione e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario
L'elenco degli atti impugnabili è rilevante per distinguere gli atti tipici, la cui mancata impugnazione può produrre decadenze, dagli atti non espressamente contemplati. Un atto non tipico, anche se esprime una pretesa tributaria, può essere impugnato facoltativamente, ma la mancata impugnazione non preclude la contestazione del successivo atto tipico, come la cartella di pagamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali
Ha costituito la base processuale per il ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale.
Codice civile, art. 2697
La Fondazione ha invocato la norma sostenendo che l'ente impositore non avesse provato la comunicazione della fattura; tuttavia, la Corte non ha accolto i relativi motivi perché non coglievano la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Motivi di ricorso per cassazione
Le censure sono state prospettate per violazione o falsa applicazione di legge, nullità processuali e vizi della motivazione. La Corte ha accolto le doglianze relative all'errata applicazione delle regole sugli atti impugnabili.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi
La Fondazione ha dedotto la carenza di indicazioni sui presupposti della pretesa nella diffida; la questione è stata esaminata nell'ambito dell'errore della CTR sulla natura e sugli effetti della diffida.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7
Statuto dei diritti del contribuente
Le disposizioni sono state richiamate con riferimento agli obblighi di informazione, motivazione e garanzia del contribuente, in particolare riguardo alla sufficienza della motivazione dell'atto prodromico.
Cass. civ., ordinanza n. 14675/2016
L'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, ma avente natura impositiva, è una facoltà e non un onere; la sua omissione non preclude l'impugnazione dell'atto successivo.
Il principio, riferito a una fattura TIA, è stato ritenuto applicabile anche alla diffida di pagamento.
Cass. civ. n. 2616/2015
L'impugnazione dell'atto non tipico espressivo di una pretesa tributaria definita è una facoltà e non un onere; la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa.
La pronuncia conferma che la mancata impugnazione di un atto non ricompreso nell'art. 19 non impedisce la successiva impugnazione di un atto tipico.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una comunicazione, diffida, intimazione o fattura tributaria non espressamente ricompresa nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, di regola non comporta decadenza dalla possibilità di contestare il successivo atto tipico.
- Quando la cartella di pagamento è il primo atto tipico notificato al contribuente, essa può essere impugnata non solo per vizi propri, ma anche per contestare l'esistenza, la debenza e i presupposti della pretesa tributaria.
- L'impugnazione preventiva di un atto non tipico può essere una facoltà utile per anticipare la tutela, ma non costituisce necessariamente un onere la cui omissione renda definitiva la pretesa.
- Occorre distinguere tra atti meramente informativi o sollecitatori e atti tipici autonomamente impugnabili: solo per questi ultimi la mancata impugnazione può normalmente produrre decadenza o stabilizzazione della pretesa.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata; motivi diretti contro una diversa ricostruzione dei fatti o contro una ratio decidendi non adottata possono essere dichiarati inammissibili o respinti.
- Il rinvio disposto dalla Corte di cassazione non equivale alla vittoria definitiva sul tributo: comporta la riapertura del giudizio davanti al giudice di merito, che dovrà esaminare le contestazioni sostanziali e decidere sulle spese.
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