Cassazione Penale, Ordinanza n. 07176/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero generiche e dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, deducendo un unico motivo: la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva e il vizio di motivazione in relazione alla prova utilizzata per fondare l'affermazione di responsabilità penale. Le doglianze miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, già esaminato e respinto in appello, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali. La Corte osserva inoltre, in modo espresso, che i giudici di merito avevano valorizzato correttamente la circostanza dello scarso valore delle pietre consegnate dall'imputato alla persona offesa.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
È richiamato implicitamente il vizio di motivazione e la mancata assunzione di prova decisiva come censure di legittimità; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto perché utilizzate per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove già scrutinata dai giudici di merito.
- La deduzione del vizio motivazionale è ammissibile solo se si indicano specifici travisamenti del compendio probatorio o manifeste illogicità della motivazione, non essendo sufficiente una generica contestazione del giudizio di fatto.
- La mancata assunzione di una prova può fondare il ricorso solo quando la prova sia realmente decisiva e la censura sia articolata in modo specifico; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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