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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-30/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 luglio 2021. — RH contro AB Volvo e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Intesa dichiarata contraria all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Determinazione della competenza internazionale e territoriale – Concentrazione delle competenze a favore di un’autorità giurisdizionale specializzata. — Causa C-30/20

Giurisprudenza europea62020CJ0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in una domanda pregiudiziale del tribunale commerciale di Madrid, ha chiarito come individuare il giudice competente nelle azioni di risarcimento danni derivanti dal cartello degli autocarri. Ha stabilito che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 opera come norma che fissa direttamente anche la competenza territoriale interna, non solo quella internazionale. Nel caso di acquisti in uno o più luoghi all’interno del mercato interessato, la competenza spetta al giudice del luogo di acquisto o, se gli acquisti sono distribuiti in più luoghi, al giudice della sede dell’impresa lesa.

Competenza giurisdizionale nelle azioni di risarcimento danni da cartello: il luogo di acquisto dei beni o, se gli acquisti sono avvenuti in più luoghi, la sede dell’impresa lesa individuano il giudice competente ex articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, nelle azioni risarcitorie fondate su un cartello anticoncorrenziale, esso determina solo la competenza internazionale dello Stato membro del luogo in cui il danno si è concretizzato, rimettendo la competenza territoriale interna al diritto processuale nazionale, oppure se attribuisca direttamente anche la competenza territoriale al giudice del luogo del danno; inoltre, in un mercato interessato da un’intesa sui prezzi, quale sia il giudice competente in caso di acquisti effettuati in uno o più luoghi.

Principio di diritto

L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 attribuisce direttamente sia la competenza internazionale sia la competenza territoriale al giudice del luogo in cui il danno si è concretizzato. Nelle azioni di risarcimento danni da cartelli sui prezzi, quando il mercato interessato coincide con lo Stato membro del giudice adito, è competente il giudice del luogo in cui l’impresa lesa ha acquistato i beni coinvolti; se gli acquisti sono stati effettuati in più luoghi, è competente il giudice del luogo in cui si trova la sede sociale dell’impresa lesa. Gli Stati membri possono tuttavia concentrare tali controversie presso un’unica autorità giurisdizionale specializzata, in quanto scelta compatibile con il regolamento e giustificata dalla buona amministrazione della giustizia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’Accordo SEE
  • Regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), regolamento (CE) n. 864/2007

Competenza nelle azioni di risarcimento danni da cartello ai sensi del regolamento n. 1215/2012

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid in una controversia risarcitoria promossa da un’impresa spagnola contro società del gruppo Volvo per danni asseritamente derivanti dal cartello degli autocarri sanzionato dalla Commissione per violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

Fatti e procedimento principale

RH, con sede a Cordova, aveva acquistato tra il 2004 e il 2009 cinque autocarri da un concessionario della Volvo Group España. A seguito della decisione della Commissione del 19 luglio 2016 relativa al caso AT.39824 – Autocarri, RH ha agito per il risarcimento del sovrapprezzo pagato a causa dell’intesa sui prezzi. Le convenute hanno contestato la competenza giurisdizionale internazionale del giudice spagnolo, sostenendo che il luogo dell’evento dannoso fosse il luogo di conclusione del cartello e non il domicilio dell’attrice. Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 regoli solo la competenza internazionale oppure anche la competenza territoriale interna.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare gli articoli 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 1, e 7, punto 2;
  • l’articolo 101 TFUE;
  • l’articolo 53 dell’accordo SEE;
  • il regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a). Sono inoltre richiamati i considerando 15, 16 e 34 del regolamento n. 1215/2012, relativi alla prevedibilità delle regole di competenza, al collegamento stretto e alla continuità interpretativa.

Ragionamento della Corte sul luogo del danno

La Corte ribadisce che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» comprende sia il luogo dell’evento generatore sia il luogo in cui il danno si è concretizzato. Nel caso dei cartelli sui prezzi, il danno si concretizza nel mercato interessato dalla restrizione della concorrenza. Poiché nella decisione della Commissione l’infrazione aveva interessato l’intero mercato SEE, il luogo di concretizzazione del danno si trova nel mercato di tale area, compresa la Spagna.

Competenza internazionale e competenza territoriale interna

La Corte afferma espressamente che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 attribuisce direttamente e immediatamente sia la competenza internazionale sia la competenza territoriale al giudice del luogo in cui il danno si è concretizzato. Ne consegue che gli Stati membri non possono applicare criteri diversi da quelli derivanti da tale disposizione per individuare il foro competente. Tuttavia, la delimitazione concreta dell’ambito territoriale interno del giudice resta, in linea di principio, affidata all’organizzazione giudiziaria nazionale. Gli Stati membri possono quindi concentrare questo tipo di controversie presso un’unica autorità giurisdizionale specializzata, soluzione che la Corte considera compatibile con il regolamento e giustificata dall’esigenza di buona amministrazione della giustizia.

Individuazione del giudice competente nel caso concreto

La Corte precisa che, in una causa di risarcimento del danno da sovrapprezzo pagato per beni acquistati nell’ambito di un cartello, il giudice competente è quello del luogo di acquisto dei beni interessati. Tale soluzione vale sia per acquisti diretti sia per acquisti indiretti, compresi quelli avvenuti tramite leasing, purché i beni interessati siano stati acquistati in uno specifico ambito territoriale. Se l’impresa lesa ha acquistato i beni in più luoghi, non è possibile individuare un unico luogo di concretizzazione del danno; in tal caso, la competenza va attribuita al giudice del luogo in cui si trova la sede sociale dell’impresa lesa. Questa soluzione soddisfa le esigenze di prevedibilità, prossimità ed economia processuale.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che, all’interno del mercato interessato da accordi collusivi sulla fissazione e sull’aumento dei prezzi di beni, è internazionalmente e territorialmente competente, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno, il giudice del luogo di acquisto dei beni interessati dall’intesa. Se gli acquisti sono stati effettuati in più luoghi, è competente il giudice del luogo in cui si trova la sede sociale dell’impresa lesa. La sentenza conferma inoltre che gli Stati membri possono prevedere una concentrazione delle competenze in favore di un’autorità giurisdizionale specializzata.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civile e commercialeilleciti civili dolosi o colposirisarcimento danni da intese anticoncorrenzialidiritto della concorrenza ueazione follow-on da cartello

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