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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42334/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Brindisi che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per remissione di querela, in quanto la persona offesa non si era presentata all'udienza dopo essere stata avvertita che l'assenza sarebbe stata considerata come remissione tacita. Il Procuratore contestava che il Giudice non avesse adeguatamente motivato perché la mancata comparizione dovesse essere intesa come querela tacita, osservando inoltre che la persona offesa era comunque rappresentata da un difensore che avrebbe insistito per la prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto infondatezza. Ha ritenuto che, conformemente alle Sezioni unite (cfr. Sez. U., n. 31668/2016, "Pastore"), la mancata comparizione del querelante dopo un espresso avviso del giudice integra la remissione tacita di querela. Dal verbale dell'udienza del 07/10/2021 risultava l'avviso espresso e dalla verifica dei verbali delle udienze rilevanti (07/10/2021 e 02/12/2021) non risultava la presenza né della persona offesa né del suo difensore; pertanto la sentenza impugnata è stata confermata e l'estinzione del reato per remissione di querela è stata ritenuta corretta.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    Consente di valutare come remissione tacita il comportamento concludente della persona offesa; richiede la combinazione della mancata comparizione con il preventivo e formale avvertimento del giudice sul significato di tale assenza.

  • Sez. U. n. 31668 del 23/06/2016 (Pastore)

    Ha stabilito che la mancata comparizione del querelante, previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di remissione, integra la remissione tacita di querela.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito)

    Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale e alla disciplina della discussione orale; qui utilizzata per la requisitoria scritta in Cassazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nei limiti del ricorso in cassazione, riferendosi alle modalità e ai termini dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La remissione tacita di querela si configura quando la persona offesa, previamente ed espressamente avvertita dal giudice che la sua assenza sarà considerata come volontà di rimettere la querela, non si presenta all'udienza senza giustificato motivo.
  • È essenziale che l'avvertimento del giudice sia registrato nel verbale: senza un avviso formale e documentato non può operare la remissione tacita.
  • La presenza o l'intervento del difensore della persona offesa in udienza, con manifestazione esplicita della volontà di proseguire, impedisce l'integrazione della remissione tacita; però tale affermazione deve risultare dai verbali (specifiche udienze e atti), non può essere invocata genericamente.
  • Chi contesta la sussistenza della remissione tacita deve fornire elementi precisi (date, verbali, atti) che dimostrino la mancata operatività dei presupposti (ad es. assenza dell'avvertimento, presenza del difensore che abbia dichiarato la volontà di proseguire).
  • Per il pubblico ministero ricorrere in Cassazione contro decisioni che dichiarano l'estinzione per remissione richiede attenzione ai limiti procedurali e probatori: ricorsi generici o privi di riferimenti documentali rischiano di essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.

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