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Sentenza

Sentenza n. 3265/2026 - Roma, Sezione 2B

A) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della determinazione n. 1 del 9 gennaio 2026, avente a oggetto la gara telematica a procedura aperta tramite piattaforma e-procurement per l’affidamento del servizio di asilo nido presso la struttura denominata “minimondo” nel Comune di Genazzano per la durata di tre anni educativi - non approvazione della proposta di aggiudicazione di cui alla determinazione c.u.c. n. 149 del 24.11.2025 e contestuale esclusione dell’operatore economico EDU.FO.P. Società cooperativa sociale; - della relativa comunicazione del 14 gennaio 2026 del Responsabile dell’Area n. 1 del Comune di Genazzano; - ove già intervenuta, dell’aggiudicazione in favore della controinteressata e della stipula del relativo contratto; - della nota prot. n. 7739 del 16 dicembre 2025, con la quale il Comune di Genazzano ha richiesto alla Centrale Unica di Committenza “Consorzio I Castelli della Sapienza” il riesame degli elementi valutativi ai fini dell’aggiudicazione definitiva; - della decisione della Centrale unica di committenza “Consorzio I Castelli della Sapienza” e del Comune di Genazzano di non attivare il soccorso istruttorio per acquisire la documentazione asseritamente mancante; B) nonché per la condanna dell’Amministrazione ad aggiudicare l’appalto in favore della Società ricorrente; C) per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato; D) per la condanna della stazione appaltante a favorire il subentro della ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per la mancata produzione, in sede di offerta, del rapporto sulla situazione del personale e conseguente scorrimento della graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, prima classificata nella procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di gestione dell'asilo nido comunale, è stata esclusa perché non avrebbe prodotto al momento della presentazione dell'offerta il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile previsto dall'art. 46 del d.lgs. 198/2006. Il primo motivo ha denunciato la mancata attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 e ha chiesto l'attivazione del soccorso istruttorio processuale. In subordine, il secondo motivo ha dedotto la violazione del disciplinare di gara e del principio di tassatività delle cause di esclusione, assumendo che il disciplinare non prevedesse espressamente l'omessa produzione del rapporto tra le cause espulsive. Sono state inoltre chieste l'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Il rapporto era stato trasmesso dalla ricorrente al Ministero del lavoro il 6 giugno 2025, prima dell'indizione della gara e della presentazione dell'offerta, e successivamente acquisito dalla CUC nel corso della procedura.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha accolto il ricorso nei limiti indicati. In via preliminare ha affermato il litisconsorzio necessario tra centrale unica di committenza e stazione appaltante: gli atti di gara sono formalmente imputabili alla CUC, competente per indizione, regolazione e gestione della gara, mentre gli effetti sostanziali ricadono sul Comune beneficiario. Nel merito, ha ritenuto che l'obbligo di produrre il rapporto sulla situazione del personale costituisca requisito generale di partecipazione e che la relativa causa di esclusione operi anche se non espressamente riprodotta nella lex specialis, per eterointegrazione legale. Tuttavia, l'omessa allegazione del documento non equivale automaticamente all'assenza del requisito sostanziale, quando l'operatore dimostri che il rapporto era stato regolarmente redatto e trasmesso prima della scadenza per la presentazione delle offerte. La stazione appaltante avrebbe quindi dovuto attivare il soccorso istruttorio sanante previsto dall'art. 101, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023; poiché tale verifica era stata erroneamente omessa, il giudice ha applicato il soccorso istruttorio processuale e ha accertato direttamente il possesso del requisito, essendo il rapporto anteriore alla gara. Ha pertanto annullato la determinazione di esclusione e di scorrimento della graduatoria e ha condannato il Comune ad aggiudicare la gara alla ricorrente, poiché gli altri requisiti risultavano già verificati e non era ancora intervenuta l'aggiudicazione alla seconda classificata. Ha respinto la domanda di declaratoria di inefficacia e di subentro perché il contratto non era stato stipulato. Il Comune e la controinteressata sono stati condannati alle spese, mentre le spese tra ricorrente e CUC sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    Codifica il principio di tipicità delle cause di esclusione e consente l'eterointegrazione della lex specialis; il comma 5, lett. c), prevede l'esclusione degli operatori tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale che non lo abbiano prodotto con la domanda o l'offerta.

  • art. 46 d.lgs. 198/2006

    Impone alle imprese pubbliche o private con oltre 50 dipendenti la redazione di un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.

  • art. 57, comma 2-bis, d.lgs. 36/2023

    Richiama l'Allegato II.3 nell'ambito dei meccanismi e strumenti per le pari opportunità e l'inclusione lavorativa, senza distinguere in base alla tipologia di finanziamento della gara.

  • art. 1, comma 2, Allegato II.3 al d.lgs. 36/2023

    Secondo il TAR, estende l'obbligo relativo al rapporto sulla situazione del personale a tutte le tipologie di finanziamento della gara, anche al di fuori delle procedure finanziate con risorse PNRR o PNC.

  • art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Consente il soccorso istruttorio sanante per omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda e dei documenti richiesti per la partecipazione, esclusi i documenti costitutivi dell'offerta tecnica ed economica.

  • artt. 120, comma 5, e 60 c.p.a.

    Hanno consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nel rito appalti, sentite le parti e verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Invocati per la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, domande respinte perché il contratto non era stato stipulato.

Massime di principio

  • L'obbligo di produrre il rapporto sulla situazione del personale previsto dall'art. 46 del d.lgs. 198/2006 opera come requisito generale di partecipazione alla gara; la relativa causa di esclusione è applicabile anche quando non sia espressamente riprodotta nella lex specialis, per effetto dell'eterointegrazione legale della disciplina di gara.
  • La mancata allegazione del rapporto sulla situazione del personale al momento della presentazione dell'offerta non dimostra automaticamente l'inesistenza del requisito sostanziale, quando l'operatore economico provi che il rapporto era stato regolarmente redatto e trasmesso prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
  • Il soccorso istruttorio sanante di cui all'art. 101, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 è doveroso quando l'omissione riguarda un documento preesistente, non componente dell'offerta tecnica o economica, e la sua produzione successiva serve a dimostrare un requisito già posseduto prima della scadenza della gara.
  • Quando la stazione appaltante omette o nega illegittimamente il soccorso istruttorio, il giudice amministrativo può attivare il soccorso istruttorio processuale e verificare direttamente la sussistenza del requisito preesistente, invece di limitarsi ad annullare l'esclusione con rinvio all'amministrazione.
  • Nelle procedure gestite da una centrale unica di committenza, la CUC è contraddittore necessario perché gli atti di gara sono formalmente imputabili ad essa, mentre la stazione appaltante beneficiaria resta titolare degli effetti sostanziali e dell'obbligo di procedere all'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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