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Determinazione

Determinazione ADM 793446/2025

Adozione del provvedimento di decadenza della concessione per il gioco del bingo n. 279/08/R

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli793446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

ADM dispone la decadenza della concessione per la gestione del bingo n. 279/08/R intestata a Oxford S.r.l., relativa alla sala di Novara in via Pernati snc. Il provvedimento si fonda su più inadempimenti ritenuti gravi e concorrenti: perdita della disponibilità dei locali, inattività della sala, mancata integrazione della cauzione, mancato pagamento della somma dovuta per la proroga tecnica 2025, mancato rispetto degli obblighi di consegna documentale e irregolarità contributiva verso INPS e INAIL. È previsto inoltre il successivo incameramento del fondo premi giacente in sala con separato atto del dirigente competente, nonché la pubblicazione per estratto sul sito istituzionale ADM.

Decadenza della concessione bingo n. 279/08/R intestata a Oxford S.r.l. per gravi inadempimenti e perdita dei requisiti

Decadenza della concessione bingo n. 279/08/R intestata a Oxford S.r.l.

La determinazione direttoriale della Direzione Giochi dispone la decadenza della concessione per la gestione del gioco del bingo n. 279/08/R, in proroga, intestata a Oxford S.r.l. e riferita alla sala di Novara, via Pernati snc. Il provvedimento è adottato sulla base del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, della convenzione di concessione e dell’atto integrativo, richiamando i presupposti di decadenza legati al venir meno dei requisiti concessori e agli inadempimenti contrattuali del concessionario.

Quadro normativo e titolo concessorio

La motivazione richiama innanzitutto il D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, che disciplina l’istituzione del bingo ai sensi dell’art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché la direttiva ministeriale 12 settembre 2000 che ha affidato all’allora AAMS, oggi ADM, il controllo centralizzato del gioco. Sono inoltre richiamati il decreto direttoriale 16 novembre 2000, recante il regolamento di gioco, e il D.M. 21 novembre 2000, con cui è stata approvata la convenzione-tipo per l’affidamento in concessione della gestione del bingo.

Ai fini della decadenza, la determinazione valorizza in particolare:

  • l’art. 3, comma 1, del D.M. n. 29/2000;
  • l’art. 13, comma 1, lett. a), della convenzione, che prevede la decadenza quando vengano meno i requisiti per l’attribuzione della concessione;
  • l’art. 9, comma 1, del D.M. n. 29/2000, relativo alla cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario;
  • l’art. 3, comma 5, lett. g), della convenzione, che impone la continuità del servizio per almeno undici mesi l’anno, sei giorni alla settimana e otto ore al giorno;
  • l’art. 11 della convenzione, che consente la revoca in caso di sospensione non autorizzata dell’attività per più di trenta giorni, anche non consecutivi.

Proroga tecnica e obblighi economici del concessionario

La società Oxford S.r.l. aveva continuato a gestire la sala alla scadenza della concessione originaria avvalendosi delle disposizioni di proroga richiamate nelle leggi 147/2013, 197/2022 e 207/2024. La determinazione sottolinea che la proroga tecnica delle concessioni bingo, dopo la scadenza del 2020 e in attesa della nuova gara, è stata prevista in via eccezionale e onerosa, proprio per assicurare continuità alle entrate erariali e contrastare il gioco illegale.

In questo quadro, ADM evidenzia che il concessionario è tenuto al pagamento del canone connesso alla prosecuzione dell’attività e che il mancato versamento degli importi dovuti costituisce grave inadempimento, non superato dall’eventuale escussione o incameramento di somme già prestate a garanzia.

Disponibilità dei locali e inattività della sala

Uno dei presupposti centrali del provvedimento è la perdita della disponibilità dei locali di Novara, comunicata all’Agenzia dall’Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d’Aosta a seguito di provvedimento dell’U.N.E.P. del Tribunale di Novara, che aveva fissato lo sfratto dell’immobile. Il sopralluogo del 15 ottobre 2025 ha confermato che i locali erano in fase di smantellamento e che la sala risultava inattiva.

La determinazione considera inoltre che l’ultimo giorno di trasmissione dei dati di gioco della sala è stato il 30 settembre 2025, dato coerente con la cessazione effettiva dell’attività.

Cauzione, deposito cauzionale e mancata integrazione

L’art. 9, comma 1, del D.M. n. 29/2000 prevede una cauzione pari a lire 1 miliardo, corrispondenti a euro 516.456,89, per ciascuna sala. Nel caso di Oxford S.r.l., ADM rileva che, in luogo della fideiussione bancaria o polizza equivalente, era stato costituito un deposito cauzionale iniziale di euro 260.000,00, da integrare mediante 14 rate mensili di euro 20.000,00 fino a raggiungere l’importo complessivo richiesto.

Secondo l’Amministrazione, la società non ha onorato l’impegno di integrazione del deposito. Viene inoltre precisato che l’incameramento di euro 106.056,37, effettuato a copertura delle rate di proroga non corrisposte, non può essere considerato adempimento dell’obbligazione di pagamento, poiché le garanzie hanno solo funzione di presidio del credito pubblico e non sostituiscono l’obbligo principale di versamento.

Mancato pagamento della una tantum per la proroga 2025

La società non ha versato l’importo di euro 106.056,37, comprensivo di interessi legali, dovuto a titolo di una tantum per la gestione in proroga della concessione per l’anno 2025. ADM evidenzia che tale omissione, unita alla riduzione del deposito cauzionale conseguente all’incameramento parziale, determina una situazione di scopertura finanziaria incompatibile con gli obblighi del concessionario.

La motivazione richiama anche giurisprudenza amministrativa, secondo cui la presenza di garanzie non esonera il concessionario dal puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento.

Obblighi documentali e contestazione dell’inadempimento

La determinazione richiama l’art. 4, comma 1, lett. b), dell’atto integrativo della convenzione, che impone al concessionario la consegna ad ADM, entro 15 giorni dall’approvazione, del bilancio d’esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, corredati da relazione di certificazione di una società di revisione o documentazione equipollente. Viene altresì richiamato l’art. 11, comma 2, lett. b), che collega il protratto mancato rispetto di tali termini alla decadenza.

L’Ufficio Bingo aveva avviato il procedimento di decadenza ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990, aveva invitato la società ad adempiere e successivamente contestato formalmente l’inadempimento. Le osservazioni presentate da Oxford S.r.l. vengono ritenute non documentate e non accoglibili, anche alla luce delle risposte istruttorie dell’Ufficio.

Irregolarità contributiva e quadro complessivo degli inadempimenti

Un ulteriore elemento decisivo è rappresentato dalla verifica di regolarità contributiva, dalla quale risultano debiti verso INPS per euro 926.580,54 e verso INAIL per euro 10.602,02. La determinazione precisa che tali importi sono solo in parte compresi nel piano di concordato preventivo depositato presso l’autorità giudiziaria, circostanza ammessa dalla stessa società.

ADM valuta congiuntamente questa grave irregolarità, la perdita dei locali, la mancata integrazione della cauzione e il mancato pagamento del canone concessorio, ritenendoli motivi singolarmente e complessivamente idonei a determinare la perdita dei requisiti essenziali per la gestione del bingo e a giustificare la decadenza.

Dispositivo, fondi premi e impugnazioni

Con l’articolo 1 è disposta la decadenza della convenzione di concessione n. 279/08/R in proroga, intestata a Oxford S.r.l. e riferita alla sala di Novara.

L’articolo 2 prevede che, con separato provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Bingo, siano incamerate le somme del fondo premi giacenti in sala alla data dell’ultima partita giocata. È inoltre stabilita la pubblicazione per estratto sul sito istituzionale di ADM.

La determinazione conclude indicando che avverso il provvedimento sono ammesse le impugnazioni previste dalle norme di legge in sede giurisdizionale.

Punti principali

Presupposti normativi della decadenza

La determinazione richiama la disciplina originaria del bingo di cui al D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, la convenzione di concessione e il relativo atto integrativo. In particolare, si fonda sull’art. 3, comma 1, del D.M. n. 29/2000 e sull’art. 13, comma 1, della convenzione, che prevedono la decadenza quando vengano meno i requisiti per l’attribuzione della concessione.

Inadempimenti relativi alla gestione della sala e ai locali

ADM rileva che la società ha perso la disponibilità dei locali di Novara, dove era esercitata la sala bingo, come emerge dalla comunicazione dell’Ufficio Monopoli e dal verbale di sopralluogo. Alla data del 15 ottobre 2025 la sala risultava in smantellamento e inattiva; l’ultimo giorno di trasmissione dei dati di gioco è indicato nel 30 settembre 2025.

Mancata integrazione della cauzione e mancato pagamento del canone di proroga

La società aveva prestato, in luogo della fideiussione prevista dall’art. 9 del D.M. n. 29/2000, un deposito cauzionale iniziale di euro 260.000,00 da integrare fino a euro 516.456,89 mediante 14 rate mensili da euro 20.000,00. ADM constata che l’impegno non è stato rispettato. Inoltre non è stato versato l’importo di euro 106.056,37 dovuto, comprensivo di interessi legali, a titolo di una tantum per la gestione in proroga della concessione per l’anno 2025; l’incameramento di tale somma ha ulteriormente ridotto il deposito cauzionale.

Violazione degli obblighi documentali e contrattuali

Vengono richiamati l’art. 4, comma 1, lett. b), dell’atto integrativo, che impone la trasmissione del bilancio e delle rendicontazioni trimestrali entro 15 giorni dall’approvazione, e l’art. 11, comma 2, lett. b), che collega il protratto mancato rispetto di tali termini alla decadenza. ADM riferisce anche di una contestazione formale dell’inadempimento e di osservazioni della società ritenute non accoglibili.

Irregolarità contributive e valutazione complessiva

Dal controllo di regolarità contributiva risultano debiti verso INPS per euro 926.580,54 e verso INAIL per euro 10.602,02, solo in parte ricompresi nel piano di concordato preventivo depositato dalla società. ADM valorizza tale grave irregolarità, insieme alla indisponibilità dei locali e alla carenza di garanzia, come elementi idonei a far venir meno i requisiti essenziali per la gestione della concessione.

Dispositivo finale ed effetti

Con l’articolo 1 è dichiarata la decadenza della convenzione di concessione n. 279/08/R in proroga. L’articolo 2 prevede che, con separato provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Bingo, siano incamerate le somme del fondo premi giacenti in sala alla data dell’ultima partita giocata. È inoltre disposta la pubblicazione per estratto sul sito istituzionale ADM e viene indicata la possibilità di impugnazione in sede giurisdizionale.

Come è indicizzato

Materiegiochi e bingoconcessioniprocedureorganizzazione e competenzegaranzie e cauzioni

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