Determinazione ADM 794229/2025
Rideterminazione provvisoria canone dovuto dai concessionari del Bingo, per gli anni 2025 e 2026, in esecuzione provvedimenti giurisdizionali ad esso afferenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione interviene nel settore del bingo e, richiamando il quadro normativo, i precedenti giurisprudenziali nazionali e della Corte di giustizia UE, stabilisce in via temporanea e provvisoria l’indennità mensile dovuta da alcuni concessionari/esercenti per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026. L’importo è fissato in 2.800 euro mensili per i concessionari che hanno proposto i ricorsi indicati, in attesa del provvedimento definitivo e dei chiarimenti/istruttoria conseguenti al contenzioso pendente. Il provvedimento precisa che la misura ha natura interinale e che il rapporto dare/avere tra le parti sarà definitivamente regolato dal successivo atto conclusivo.
Individuazione provvisoria dell’indennità/canone mensile dovuto dagli esercenti del gioco del bingo in proroga tecnica per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026.
Individuazione provvisoria dell’indennità per i concessionari del bingo in proroga tecnica
La determinazione direttoriale della Direzione Giochi esercita il potere di ADM di fissare, in via temporanea e provvisoria, l’indennità/canone dovuto dai concessionari del gioco del bingo per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026. Il provvedimento è adottato nel contesto di un articolato contenzioso sulla proroga delle concessioni e richiama, quale base normativa e sistematica, la disciplina istitutiva del bingo, le disposizioni succedutesi nel tempo sul canone di proroga tecnica e i più recenti arresti del Consiglio di Stato, della Corte di giustizia UE e del TAR Lazio.
Quadro normativo richiamato
L’atto richiama lo Statuto dell’Agenzia, il Regolamento di amministrazione e quello di contabilità, il d.m. 31 gennaio 2000, n. 29 sul bingo, la direttiva ministeriale 12 settembre 2000 con cui il controllo centralizzato del gioco è stato affidato all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché il decreto direttoriale 16 novembre 2000 recante il regolamento di gioco e successive modifiche.
Sul piano legislativo, vengono richiamate le norme che hanno introdotto e progressivamente aumentato l’onere economico della proroga tecnica delle concessioni:
- art. 1, comma 636, legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto l’onerosità della concessione e un canone di 2.800 euro mensili o 1.400 euro per frazione inferiore a 15 giorni;
- art. 1, comma 934, legge 28 dicembre 2015, n. 209, che ha innalzato il canone a 5.000 euro e 2.500 euro;
- art. 1, comma 1047, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha ulteriormente elevato il canone a 7.500 euro e 3.500 euro;
- art. 1, comma 1130, legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- art. 1, comma 124, legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- art. 1, comma 96, lettera a), legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha prorogato al 31 dicembre 2026 le concessioni in scadenza e ulteriormente incrementato il canone.
Presupposti fattuali e giurisprudenza rilevante
ADM afferma che la proroga tecnica è stata in passato concepita come misura eccezionale e transitoria, funzionale alla continuità delle entrate erariali e al contrasto del gioco illegale. Tuttavia, l’atto prende atto che le norme più recenti sono oggetto di contenziosi non ancora definiti.
Sono richiamate le sentenze del Consiglio di Stato nn. 7784/2025, 7787/2025 e 7807/2025, pubblicate il 6 ottobre 2025, secondo cui l’aumento delle condizioni economiche disposto dalla legge n. 205/2017 si porrebbe in violazione della direttiva 2014/23/UE. Le sentenze indicano anche i criteri da seguire per l’attuazione del giudicato:
- rideterminazione del canone sulla base del fatturato effettivamente prodotto;
- esclusione di criteri astratti e forfettari;
- bilanciamento tra vantaggi derivanti dal prolungamento del rapporto e svantaggi connessi, tra l’altro, al mancato trasferimento dei locali.
L’Agenzia riferisce di avere richiesto all’Avvocatura generale dello Stato di proporre ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. per chiarimenti sulle modalità di ottemperanza.
Viene inoltre richiamata la sentenza TAR Lazio n. 21140/2025, pubblicata il 26 novembre 2025, e le successive sentenze del 2 dicembre 2025, che hanno dichiarato l’illegittimità della proroga disposta dall’art. 1, comma 96, lettera a), della legge n. 207/2024, ma hanno riconosciuto che l’esercente del bingo non è esonerato dal versamento di un’indennità all’Erario. Il TAR ha altresì affermato che tale indennità non può essere rigida o forfettaria e deve tener conto dei fatturati e dell’utilità economica concretamente tratta dall’attività, oltre che dei sacrifici imposti dalla proroga.
Criterio di quantificazione adottato
L’Agenzia osserva che il fatturato da assumere a riferimento corrisponde alla raccolta derivante dalla vendita delle cartelle, secondo l’impostazione già espressa dal Consiglio di Stato: il corrispettivo del concessionario coincide con la raccolta, al netto del prelievo erariale, delle vincite e della quota spettante al soggetto preposto al controllo centralizzato. Viene richiamata anche la sentenza Consiglio di Stato n. 2669/2024, che distingue il fatturato da reddito netto, utile o profitto, precisando che esso coincide con il valore complessivo delle cartelle acquistate presso gli uffici ADM e vendute in sala.
Sulla base di tali elementi, ADM ritiene ragionevole fissare provvisoriamente l’indennità minima mensile in 2.800 euro, in quanto:
- è l’importo mensile originariamente previsto dall’art. 1, comma 636, della legge n. 147/2013;
- è l’importo già versato dai concessionari;
- è un importo che in passato i giudici amministrativi avevano considerato idoneo, in sede cautelare, a superare le doglianze dei concessionari.
Dispositivo
L’articolo 1 individua l’oggetto dell’atto nell’esercizio del potere di ADM di determinarsi sulla provvisoria individuazione dell’indennità a carico dei concessionari che hanno proposto i ricorsi TAR Lazio indicati, per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026, nel rispetto dei principi della sentenza della Corte di giustizia UE del 20 marzo 2025 nelle cause riunite da 728 a 730/2022 e del vincolo conformativo derivante dalle sentenze che hanno definito i ricorsi citati.
L’articolo 2 stabilisce che il canone dovuto dai concessionari individuati è provvisoriamente fissato in 2.800 euro mensili per il medesimo periodo.
L’articolo 3 chiarisce che il provvedimento ha efficacia solo temporanea e provvisoria e che esso sostituisce provvisoriamente il provvedimento definitivo fino alla sua adozione, fermo restando che il rapporto finale di dare/avere tra le parti sarà regolato dall’atto conclusivo.
Pubblicazione ed effetti
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e a ogni effetto di legge. La natura dell’atto è quindi espressamente interinale: non definisce in modo definitivo l’assetto economico tra ADM e i concessionari interessati, ma fissa una misura minima provvisoria in attesa della conclusione dell’istruttoria e dei chiarimenti richiesti in sede giurisdizionale.
Punti principali
Quadro normativo e presupposti
La determinazione richiama lo Statuto dell’Agenzia, i regolamenti interni ADM e la disciplina del bingo introdotta dal d.m. 31 gennaio 2000, n. 29, dal decreto direttoriale 16 novembre 2000 e dalla direttiva ministeriale 12 settembre 2000. Vengono inoltre richiamate le norme che hanno progressivamente disciplinato e incrementato il canone della proroga tecnica delle concessioni di bingo: legge n. 147/2013, legge n. 209/2015, legge n. 205/2017, legge n. 178/2020, legge n. 197/2022 e legge n. 207/2024.
Contenzioso e orientamenti giurisprudenziali
Il provvedimento dà conto dei contenziosi ancora pendenti sulla proroga delle concessioni e sul relativo canone. Richiama le sentenze del Consiglio di Stato nn. 7784/2025, 7787/2025 e 7807/2025, che hanno ravvisato un contrasto con la direttiva 2014/23/UE nella modifica delle condizioni economiche delle concessioni e hanno indicato la necessità di rideterminare il canone in base al fatturato e a una valutazione comparativa di vantaggi e svantaggi del regime di proroga tecnica. Richiama anche la sentenza TAR Lazio n. 21140/2025 e le successive del 2 dicembre 2025, che hanno ritenuto illegittima la proroga ex legge n. 207/2024 ma hanno affermato la persistenza di un’indennità dovuta all’Erario, da determinarsi dall’Agenzia con provvedimenti discrezionali, anche provvisori.
Criterio provvisorio adottato
ADM ritiene ragionevole fissare, in via provvisoria e nelle more dell’istruttoria e dei chiarimenti richiesti in sede di ottemperanza ex art. 112, comma 5, c.p.a., un importo minimo dell’indennità mensile pari a 2.800 euro. La scelta viene motivata richiamando l’importo originariamente previsto dall’art. 1, comma 636, della legge n. 147/2013, già corrisposto dai concessionari, e il fatto che tale misura era stata in passato ritenuta idonea a soddisfare le istanze cautelari sotto il profilo del periculum in mora.
Ambito soggettivo e periodo di applicazione
La misura riguarda i concessionari/esercenti del bingo che hanno proposto i ricorsi innanzi al TAR Lazio indicati nell’articolo 1 (tra cui i ricorsi nn. 1315, 1290, 1384, 1335, 1403, 1381, 1572, 1391, 1291, 1330, 1333, 1620, 1386, 1323, 1482, 1289, 1318, 1319, 1321, 1759, 1337, 1400, 1324, 1399, 1763). La decorrenza fissata è il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026.
Natura provvisoria ed efficacia del provvedimento
La determinazione ha efficacia solo temporanea e provvisoria e vale quale provvedimento interinale fino all’adozione dell’atto definitivo. È espressamente precisato che il definitivo rapporto di dare/avere tra le parti sarà quello stabilito dal successivo provvedimento finale. L’atto sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia a norma e a ogni effetto di legge.
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