Determinazione ADM 84415/2026
Determinazione Direttoriale di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione, adottata da ADM di concerto con l’Agenzia delle entrate e d’intesa con ISTAT, interviene sugli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni. In particolare, innalza la soglia che fa scattare la periodicità mensile del Modello INTRA 2bis: l’obbligo mensile sussiste se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti l’ammontare totale trimestrale degli acquisti è pari o superiore a 2.000.000 di euro. Restano ferme le modulistiche e le specifiche tecniche già approvate con la determinazione del 23 dicembre 2021, con possibili variazioni pubblicate sul sito ADM. La nuova disciplina si applica agli invii da effettuare entro il 25 febbraio 2026.
Semplificazione degli elenchi INTRA per gli acquisti intracomunitari di beni, con innalzamento della soglia di obbligatorietà del Modello INTRA 2bis a 2 milioni di euro.
Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis)
La determinazione direttoriale, adottata da ADM di concerto con l’Agenzia delle entrate e d’intesa con ISTAT, modifica la disciplina degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie limitatamente agli acquisti di beni. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’articolo 50, commi 6 e 6-ter, del decreto-legge n. 331/1993, della normativa IVA unionale e delle regole europee sulle statistiche d’impresa, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e sfruttare le nuove fonti statistiche disponibili.
Quadro normativo e ragioni dell’intervento
La determinazione richiama la direttiva IVA 2006/112/CE e le modifiche introdotte dalla direttiva 2008/117/CE, oltre al regolamento (UE) 2019/2152, al regolamento (UE) 2020/1197 e al regolamento delegato (UE) 2021/1704. In ambito nazionale, richiama l’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che impone ai soggetti passivi IVA la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi degli scambi di beni e servizi con soggetti stabiliti in altri Stati membri, e il comma 6-ter del medesimo articolo, che attribuisce a questo tipo di determinazione la definizione dei modelli, delle istruzioni, delle caratteristiche tecniche e delle procedure per l’invio dei dati a ISTAT.
In premessa sono richiamati anche il decreto MEF 22 febbraio 2010 e le successive determinazioni ADM del 22 febbraio 2010, 7 maggio 2010, 19 febbraio 2015, 8 febbraio 2018 e 23 dicembre 2021, che hanno disciplinato nel tempo contenuto, modalità e semplificazioni degli elenchi INTRA.
Presupposti statistici dell’innalzamento della soglia
Il provvedimento motiva la modifica sulla base dell’evoluzione delle fonti statistiche disponibili per ISTAT. In particolare:
- ISTAT dispone dal 2022 della nuova fonte MDE (Micro-Data Exchange), costituita dai micro-dati di cessioni verso l’Italia ricevuti dagli altri istituti nazionali di statistica dell’Unione europea;
- il sistema MDE, previsto dal regolamento (UE) 2019/2152, è finalizzato a ridurre l’onere statistico e a fornire una fonte aggiuntiva e dettagliata per la compilazione delle statistiche sugli acquisti intracomunitari;
- ISTAT riceve inoltre mensilmente i "dati fattura" dall’Agenzia delle entrate, nell’ambito della convenzione di cooperazione informatica del 18 giugno 2024, e tali dati, insieme a quelli MDE, consentono una sostituzione parziale delle informazioni raccolte con il Modello INTRA 2bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari.
Sulla base di tali elementi e del parere favorevole di ISTAT del 20 gennaio 2026, viene innalzata la soglia di obbligatorietà della compilazione mensile del modello.
Nuova disciplina per il Modello INTRA 2bis
L’articolo 1 stabilisce che i soggetti di cui all’articolo 1 del decreto MEF 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con cadenza mensile quando l’ammontare totale trimestrale di tali acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, pari o superiore a 2.000.000 di euro.
Si tratta quindi di una soglia rilevante ai soli fini della periodicità mensile del Modello INTRA 2bis, che comporta un alleggerimento degli adempimenti per i soggetti che non raggiungono il valore indicato.
Modelli, specifiche tecniche e trasmissione telematica
L’articolo 2 conferma che i modelli per la rappresentazione dei dati fiscali e statistici e le specifiche tecniche di trasmissione sono quelli già approvati con la determinazione ADM prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Sono inoltre previste due regole operative:
- eventuali variazioni dei modelli e delle specifiche tecniche saranno pubblicate con preventivo avviso sul sito istituzionale ADM;
- con il medesimo avviso sarà comunicata la data da cui gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite i canali telematici ADM.
Disposizioni applicative e coordinamento con la disciplina previgente
L’articolo 3 stabilisce che, per quanto non espressamente modificato, restano ferme le disposizioni della determinazione prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 e quelle delle precedenti determinazioni richiamate in premessa. Il provvedimento, dunque, non riscrive l’intero impianto degli elenchi INTRA, ma interviene in modo puntuale sulla soglia di obbligatorietà e conferma il resto del quadro applicativo.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 4 dispone che la nuova soglia prevista dall’articolo 1 si applica agli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge n. 331/1993, entro il 25 febbraio 2026.
Il provvedimento è destinato a essere pubblicato sui siti internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, con efficacia a norma di legge.
Punti principali
Presupposti normativi e finalità
L’atto si fonda sulla disciplina IVA unionale e nazionale sugli scambi intracomunitari, in particolare sull’articolo 50, comma 6 e comma 6-ter, del decreto-legge n. 331/1993, nonché sulla normativa europea in materia di statistiche sulle imprese. La finalità è duplice: semplificare gli adempimenti dichiarativi e adeguare la raccolta dei dati alle nuove fonti statistiche disponibili per ISTAT, riducendo l’onere informativo per gli operatori.
Nuova soglia per il Modello INTRA 2bis
Per gli acquisti intracomunitari di beni, i soggetti di cui all’articolo 1 del decreto MEF 22 febbraio 2010 devono presentare gli elenchi con periodicità mensile quando l’ammontare totale trimestrale degli acquisti, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La determinazione innalza quindi la soglia rilevante ai fini dell’obbligo mensile del Modello INTRA 2bis.
Modelli, specifiche tecniche e canali di trasmissione
Rimangono validi i modelli e le specifiche tecniche approvati con determinazione ADM prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021. Eventuali modifiche ai modelli o alle specifiche saranno rese note con apposito avviso sul sito istituzionale di ADM; con lo stesso avviso sarà indicata la data dalla quale gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari saranno trasmessi esclusivamente tramite i canali telematici di ADM.
Coordinamento con le precedenti disposizioni
Per tutto quanto non espressamente modificato dall’atto, restano ferme le disposizioni della determinazione prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 e quelle delle precedenti determinazioni richiamate in premessa, incluse quelle del 2010, del 2015, del 2017 e del 2018.
Decorrenza
Le nuove disposizioni sulla soglia del Modello INTRA 2bis si applicano agli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge n. 331/1993, entro il 25 febbraio 2026.
Come è indicizzato
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