Cassazione Penale, Sentenza n. 26321/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Appello per cassazione proposto dal difensore di Cristiano Piezzo contro la conferma della condanna per omicidio di Antonio Esposito e per i connessi delitti di illegale detenzione e porto di armi (fatti commessi a Marigliano il 26/08/2003). I motivi di ricorso sono: (1) vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la protesta di innocenza non può da sola precludere le attenuanti nonostante la collaborazione; (2) vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per non aver riconosciuto l'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis nella sua massima estensione, ossia aver ridotto la pena non nella misura massima malgrado la collaborazione; (3) vizio nella determinazione della pena per non corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; (4) vizio per mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e l'omicidio, per omogeneità degli illeciti, contesto associativo e breve intervallo temporale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego delle generiche richiamando la gravità del fatto e la condotta processuale dell'imputato (tentativo di minimizzare il proprio coinvolgimento) e ha correttamente valutato la misura della diminuzione per la collaborazione, potendo non applicarla nella misura massima in ragione della qualità della collaborazione e dei criteri di cui all'art. 133. I terzo e quarto motivi sono stati dichiarati inammissibili perché sollevati per la prima volta in Cassazione e non nell'atto di appello. Conseguentemente è confermata la sentenza di merito; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis, legge penale (dissociazione/collaborazione)
art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. (come indicato nel testo)
La norma riconosce una speciale attenuante per la dissociazione/collaborazione; la Corte ha ritenuto che, pur sussistendo la riduzione per collaborazione, la misura della diminuzione è discrezionale entro la forbice prevista e può essere ridotta rispetto al massimo in base alla qualità e utilità oggettiva della collaborazione
art. 8, legge n. 203 del 1991
art. 8 legge n. 203 del 1991 (richiamata in giurisprudenza citata)
Richiamata come principio giurisprudenziale secondo cui l'attenuante speciale per la dissociazione si fonda sull'utilità obiettiva della collaborazione; tuttavia la Corte ha precisato che la valutazione della misura della diminuzione resta nel sindacato discrezionale del giudice applicando i criteri di legge
art. 133 cod. pen.
L'art. 133 elenca i criteri di commisurazione della pena. La Corte ha confermato che il giudice può utilizzare tali indici per modulare la misura della diminuzione prevista per la collaborazione e per la determinazione della pena complessiva
Massime di principio
- La mera protesta di innocenza non è automaticamente ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche, ma può essere valutata negativamente se inserita in una condotta processuale complessiva volta a sminuire il proprio ruolo; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione
- L'attenuante per collaborazione/dissociazione (art. 416-bis e normative correlate) attribuisce una forbice discrezionale: il suo riconoscimento non comporta automaticamente la massima riduzione della pena; la misura dipende dalla qualità e dall'utilità oggettiva della collaborazione e dai criteri di cui all'art. 133
- I criteri dell'art. 133 cod. pen. sono strumenti legittimi per modulare la misura della pena e la portata della diminuzione per collaborazione; il giudice di merito ha margine discrezionale purché motivi adeguatamente la scelta
- Questioni o doglianze nuove non sollevate tempestivamente (ad es. in appello) risultano inammissibili in Cassazione; è quindi fondamentale articolare tutti i motivi necessari già nel grado immediatamente precedente
- Per ottenere il massimo beneficio dalla collaborazione è rilevante non solo il fatto della collaborazione ma la sua qualità, completezza e utilità concreta alle indagini: la strategia difensiva deve evitare comportamenti processuali (es. sminuire responsabilità) che possano indebolire la valutazione favorevole del giudice
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