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Sentenza

Sentenza n. 3241/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) della disposizione della Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana – Agenzia dell’Area Nolana S.c.p.a. (d’ora in seguito per brevità anche “CUC”) del 27 ottobre 2025, recante l’esclusione della società ricorrente dalla procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio biennale di refezione scolastica del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (d’ora in seguito per brevità anche “Comune di San Sebastiano”), con conseguente segnalazione all’ANAC; b) della disposizione della CUC n. 489 del 29 ottobre 2025, recante l’aggiudicazione del suddetto servizio in favore della G.F.I. Food S.r.l. (d’ora in seguito per brevità anche “GFI”); c) del capitolato speciale e delle relative determinazioni del Comune di San Sebastiano di approvazione e rettifica dello stesso, nonché della lettera di invito e dell’annesso disciplinare predisposti dalla CUC, se ed in quanto lesivi; d) di ogni altro atto e/o documento e/o provvedimento presupposto e/o successivo e/o comunque connesso, anche incidente in via mediata; nonché per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante il subentro contrattuale della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, ovvero, in subordine, mediante la riedizione del procedimento di verifica dei requisiti.

Giustizia amministrativa202506161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata per violazioni tributarie non definitivamente accertate, con segnalazione all’ANAC, e successiva aggiudicazione del servizio a un’altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inizialmente risultata vincitrice della procedura negoziata per l’affidamento biennale del servizio di refezione scolastica, è stata esclusa in sede di verifica dei requisiti perché risultava a suo carico un’esposizione tributaria complessiva di € 525.202,01 per violazioni non definitivamente accertate e perché aveva dichiarato nella domanda di partecipazione l’insussistenza di violazioni gravi. La ricorrente ha dedotto: a) difetto di istruttoria, sostenendo che l’importo rilevante, al netto di sanzioni e interessi, fosse pari a € 235.211,90; b) violazione dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e del principio di proporzionalità, per omessa valutazione dell’integrità e dell’affidabilità dell’impresa, nonché per mancata considerazione dell’unicità della violazione, del fatturato triennale e del numero di affidamenti conseguiti; c) violazione dell’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che la dichiarazione contestata non costituisse autonomamente causa di esclusione. Ha inoltre chiesto il subentro nel contratto, previa declaratoria di inefficacia, o in subordine la riedizione della verifica dei requisiti e il risarcimento in forma specifica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto irrilevante l’eventuale archiviazione del procedimento ANAC, perché l’esclusione si fondava autonomamente sulla valutazione della rilevanza del debito tributario ai fini della permanenza in gara, mentre la segnalazione ANAC opera su un distinto piano sanzionatorio. Nel merito, ha considerato non invalidante l’erronea quantificazione iniziale del debito, poiché anche l’importo corretto di € 235.211,90, calcolato al netto di sanzioni e interessi, era prossimo alla metà del valore dell’appalto e quindi largamente superiore alla soglia del 10%. Ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale della stazione appaltante, fondata sia sulla dichiarazione non veritiera relativa all’insussistenza di gravi violazioni tributarie, rilevante ai fini dell’integrità, sia sull’entità dell’esposizione debitoria, indicativa dell’inaffidabilità finanziaria dell’operatore. Secondo il TAR, l’art. 95, comma 2, non prevede un’esclusione automatica, ma impone una valutazione discrezionale; nella specie tale valutazione, seppur sintetica, era sufficiente e coerente con il parametro legislativo del rapporto tra debito tributario e valore dell’appalto. La singolarità della violazione, il fatturato complessivo e il numero di precedenti affidamenti non sono stati ritenuti criteri normativamente necessari; comunque, la mancata estinzione del debito prima della partecipazione è stata considerata indice negativo di gestione finanziaria. È stata esclusa la pertinenza dell’art. 96, comma 14, riferito al grave illecito professionale e non alle violazioni tributarie. Sono state conseguentemente respinte anche le domande di inefficacia del contratto e di risarcimento in forma specifica. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori in favore del Comune e in € 2.500,00 oltre accessori in favore dell’aggiudicataria.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

    La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

    La causa di esclusione non è automatica: richiede una valutazione discrezionale sulla gravità della violazione, sull’integrità e affidabilità dell’operatore e sul rapporto tra entità del debito e valore dell’appalto.

  • art. 3 dell’allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023

    La violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte e tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto.

    La soglia di gravità deve essere calcolata al netto di sanzioni e interessi e rapportata al valore dell’appalto; il superamento significativo della soglia costituisce elemento centrale per la valutazione dell’affidabilità.

  • art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023

    La stessa dichiarazione nella domanda di partecipazione inerente all’insussistenza di violazioni “gravi” non definitivamente accertate non costituisce ex se autonoma causa espulsiva.

    La disposizione non è pertinente quando l’esclusione è fondata sulla causa non automatica relativa alle violazioni tributarie di cui all’art. 95, comma 2, e non sul grave illecito professionale.

  • art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023

    La segnalazione all’ANAC e gli eventuali conseguenti provvedimenti sanzionatori operano su un piano distinto rispetto alla valutazione della stazione appaltante sulla permanenza dei requisiti di partecipazione.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia in materia di affidamento di contratti pubblici è stata trattata secondo il rito speciale appalti.

  • artt. 2 e 53 Cost.

    Il dovere di concorrere alle spese pubbliche è richiamato quale fondamento del rilievo attribuito alla violazione degli obblighi tributari nella valutazione dell’integrità dell’operatore economico.

Massime di principio

  • L’esclusione per gravi violazioni non definitivamente accertate degli obblighi tributari, prevista dall’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, non opera automaticamente, ma richiede una valutazione discrezionale della stazione appaltante sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico.
  • Nella valutazione della gravità della violazione tributaria assume rilievo centrale il rapporto tra l’importo del debito, calcolato al netto di sanzioni e interessi, e il valore dell’appalto; il superamento significativo della soglia del 10% prevista dall’allegato II.10 costituisce un indice particolarmente rilevante di inaffidabilità.
  • La valutazione richiesta dall’art. 95, comma 2, può essere motivata anche sinteticamente quando evidenzi, da un lato, la dichiarazione non veritiera dell’operatore sull’insussistenza di violazioni gravi e, dall’altro, la notevole entità del debito tributario rispetto al valore dell’appalto.
  • La mancata estinzione del debito tributario o la mancata regolarizzazione anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta impedisce che il successivo pagamento o impegno alla rateizzazione assuma efficacia esimente.
  • La segnalazione all’ANAC conseguente a una possibile falsa dichiarazione e l’esclusione dalla gara hanno oggetto e funzione distinti: l’eventuale archiviazione del procedimento ANAC non incide, di per sé, sulla legittimità dell’esclusione fondata sulla rilevanza del debito tributario.
  • L’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, relativo alle dichiarazioni concernenti il grave illecito professionale, non disciplina l’esclusione fondata sulle violazioni tributarie non definitivamente accertate di cui all’art. 95, comma 2.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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