Cassazione Penale, Sentenza n. 29854/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse applicata la disciplina della continuazione tra tre pronunce per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (fatti commessi il 21/07/2009, 04/12/2011 e 12/02/2016) e contestava inoltre l'omessa considerazione di 135 giorni di presofferto; il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto assente il medesimo disegno criminoso e aveva qualificato le condotte come parte di un "generico programma delinquenziale", non idoneo a configurare la continuazione
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza sul presofferto, poiché il giudice dell'esecuzione aveva già considerato i 135 giorni nel provvedimento di cumulo, e ha confermato la motivazione del giudice dell'esecuzione sull'assenza del vincolo della continuazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità che valorizza la distanza temporale (2009, 2011, 2016) e la diversità del tipo/quantità di stupefacente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73
Norma sul traffico e detenzione di sostanze stupefacenti: le condotte contestate sono state riconosciute come delitti ai sensi di questa disposizione, ma la continuità tra le diverse pronunce è stata esclusa per mancanza del medesimo disegno criminoso
cod. proc. pen., art. 546
Norma sul procedimento davanti alla Corte di Cassazione: il ricorso è stato esaminato alla luce dei limiti di ammissibilità e di sindacabilità del motivo; la contestazione relativa al presofferto è stata considerata manifestamente infondata in questa sede
cod. pen., art. 81
Norma sulla continuazione: la Corte ha condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione che, in presenza di significativa distanza temporale e differenze nella tipologia/quantità dello stupefacente, ha escluso l'esistenza del medesimo disegno criminoso necessario per la continuazione
cod. proc. pen., art. 616
Consente la condanna per spese e l'imposizione di sanzioni (cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa: la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000
Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 Gargiulo; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 Esposti; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013 Cardinale, ecc.)
Richiamata per il principio secondo cui la continuazione richiede il medesimo disegno criminoso e può essere esclusa in presenza di rilevanti intervalli temporali e differenze nella condotta (tipo/quantità di stupefacente); la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si sia conformato a tali orientamenti
Massime di principio
- Per configurare la continuazione è necessario dimostrare il medesimo disegno criminoso e non basta l'appartenenza a un generico programma delinquenziale
- La distanza temporale significativa tra le condotte e le differenze nella tipologia o quantità dello stupefacente sono elementi che possono escludere il vincolo della continuazione
- In sede di sindacato della Corte di legittimità l'assenza di motivazione specifica su punti già chiaramente considerati nel provvedimento impugnato può essere ritenuta manifestamente infondata
- La computazione del presofferto deve risultare espressamente considerata nel provvedimento di cumulo; se il giudice l'ha già operata, la censura è infondata
- I ricorsi generici o privi di specifica e concreta contestazione motivazionale sono a rischio di inammissibilità; occorre formulare censure precise e corrispondenti al criterio di sindacabilità della Cassazione
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