Sentenza n. 1278/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 190/2023, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.384,16, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, depositata il 2 marzo 2023 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 1.384,16, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti. Dopo che il Ministero ha comunicato di aver disposto il pagamento, la ricorrente ha confermato di aver ricevuto le somme e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento è intervenuto nel corso del giudizio ed è stato ricevuto dalla ricorrente. Ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento confermava la fondatezza della pretesa azionata. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari. Nel quantificarle, il TAR ha considerato sia il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che ha pagato, sia la serialità dei ricorsi analoghi patrocinati dagli stessi difensori, idonea a ridurre l’impegno professionale riferibile a ciascun giudizio.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe
Il giudizio di ottemperanza è stato attivato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato; il pagamento sopravvenuto ha poi fatto venir meno la necessità della tutela esecutiva.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adempie integralmente la pretesa azionata e il ricorrente conferma di aver ricevuto quanto dovuto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta.
La serialità di controversie sostanzialmente e processualmente identiche, trattate dagli stessi difensori, può giustificare una riduzione proporzionale del compenso liquidato per ciascun giudizio, in ragione della ripartizione dell’impegno professionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale pagamento della somma riconosciuta dal titolo giudiziale, intervenuto durante il processo e confermato dal ricorrente, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Se l’amministrazione adempie tardivamente alla pretesa che ha reso necessario il giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche quando il giudizio termina per cessazione della materia del contendere.
- Nella liquidazione delle spese, la trattazione seriale di controversie analoghe da parte dei medesimi difensori, con identità delle posizioni sostanziali e processuali e delle questioni, può giustificare una riduzione del compenso riferibile al singolo giudizio.
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