Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14262/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuta la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto direttamente dall'imputato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può più proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso alcun provvedimento. Poiché nel caso concreto il ricorso risulta presentato personalmente dalla parte, esso è dichiarato inammissibile. Non emergono dal testo i motivi di merito avverso la sentenza del Tribunale, perché l'ordinanza si arresta alla verifica della ritualità formale del gravame.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p. escludendo la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

  • Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    Viene richiamata per fondare l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità causata da colpa del ricorrente.

  • S.U. n. 8914 del 21/12/2017

    Le Sezioni Unite hanno precisato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., non è proponibile personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina inammissibilità del ricorso, a prescindere dal contenuto delle doglianze di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.