Cassazione Penale, Ordinanza n. 14262/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuta la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto direttamente dall'imputato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può più proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso alcun provvedimento. Poiché nel caso concreto il ricorso risulta presentato personalmente dalla parte, esso è dichiarato inammissibile. Non emergono dal testo i motivi di merito avverso la sentenza del Tribunale, perché l'ordinanza si arresta alla verifica della ritualità formale del gravame.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. escludendo la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
Viene richiamata per fondare l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità causata da colpa del ricorrente.
S.U. n. 8914 del 21/12/2017
Le Sezioni Unite hanno precisato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., non è proponibile personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina inammissibilità del ricorso, a prescindere dal contenuto delle doglianze di merito.
- La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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