Sentenza del 30/09/2016 n. 19509 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
E. S.p.A. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva ritenuto dovuta l'ICI sulle piattaforme petrolifere offshore e sul serbatoio di stoccaggio posseduti dalla società nel mare territoriale antistante il Comune di Termoli. La società contestava: la potestà impositiva comunale sul mare territoriale; la natura immobiliare e l'accatastabilità delle piattaforme; l'individuazione del soggetto passivo; il criterio di determinazione della base imponibile; la decadenza del Comune dall'accertamento relativo all'anno 1999 e, inoltre, la tassazione pro quota per asserita contitolarità dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale antistante il Comune rientrano nella potestà impositiva comunale e sono assoggettabili all'ICI, in quanto immobili classificabili nel gruppo catastale D, in particolare D/7. Ha rigettato anche il terzo motivo, ritenendo tempestivo l'avviso relativo al 1999, notificato entro il termine quinquennale previsto per l'omessa dichiarazione iniziale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché le sanzioni erano già state annullate dalla CTR; la questione della contitolarità non è stata validamente impugnata. È stato invece accolto parzialmente il secondo motivo limitatamente alla quantificazione dell'imposta: il Comune non poteva basarsi semplicemente sul costo di costruzione stimato, ma doveva applicare, in assenza di rendita catastale, il valore contabile risultante dalle scritture contabili, al lordo degli ammortamenti. La sentenza è stata cassata su questo punto e rinviata ad altra sezione della CTR del Molise, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 3, 4 e 5
La base imponibile è determinata, per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, secondo il valore risultante dalle scritture contabili.
Le piattaforme petrolifere sono considerate immobili rilevanti ai fini ICI e classificabili nella categoria catastale D/7. Se prive di rendita catastale, la base imponibile deve essere determinata con il metodo contabile previsto dalla legge, non mediante una generica stima diretta del costo di costruzione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale doveva essere eseguito il versamento.
L'accertamento relativo al 1999, notificato il 19 dicembre 2005, è stato ritenuto tempestivo perché la situazione equivaleva a un'omessa dichiarazione iniziale, non a una successiva annualità non soggetta a nuova dichiarazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4
La dichiarazione ai fini ICI doveva essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso aveva avuto inizio.
La decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento viene collegata all'obbligo dichiarativo iniziale e al successivo termine quinquennale.
D.L. n. 333 del 1992, art. 7, comma 3, convertito nella L. n. 359 del 1992
Il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, posseduti da imprese e non ancora dotati di rendita catastale, il valore imponibile è quello contabile stratificato risultante dai libri obbligatori, comprensivo dei valori al lordo degli ammortamenti.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
Le sanzioni non sono applicabili quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
La CTR aveva escluso le sanzioni per obiettiva incertezza normativa; tale statuizione non è stata impugnata dal Comune ed è divenuta definitiva.
Cass. n. 13.794 del 2005 e Cass. n. 3.618 del 2016
Sono sottoposte all'imposta le piattaforme petrolifere situate nel tratto di mare facente parte del demanio statale antistante il Comune interessato.
La sovranità statale sul mare territoriale non impedisce l'esercizio, a limitati effetti amministrativi e fiscali, della potestà impositiva degli enti locali costieri.
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
La sovranità dello Stato sulle acque territoriali non esclude che il territorio marino possa essere riferito, ai fini amministrativi e tributari, al Comune costiero competente.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, e art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È denunciabile l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
Dopo la riforma, il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali più gravi e all'omesso esame di un fatto decisivo; non è sufficiente lamentare una motivazione semplicemente insufficiente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012
La Corte ha dato atto della non debenza, nel caso concreto, dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Le piattaforme petrolifere offshore stabilmente ancorate al fondale e destinate all'estrazione o allo stoccaggio possono essere considerate immobili ai fini dei tributi locali, anche se collocate nel mare territoriale e su demanio statale.
- La potestà impositiva dello Stato sul mare territoriale può coesistere con quella del Comune costiero, quando la localizzazione del bene è riferibile al territorio comunale sulla base delle concessioni e degli elementi geografici acquisiti nel giudizio.
- Per gli immobili industriali classificabili nel gruppo catastale D privi di rendita catastale, la base imponibile deve essere determinata secondo il valore contabile previsto dalla legge, al lordo degli ammortamenti; una stima diretta o il mero costo di costruzione non sono sufficienti se non coincidono con i valori contabili legalmente rilevanti.
- La contestazione della quantificazione dell'imposta può avere successo anche quando sia stata riconosciuta la debenza del tributo in linea generale: imponibilità e corretta determinazione della base imponibile sono questioni distinte.
- La decadenza dall'accertamento va verificata considerando l'eventuale omessa dichiarazione iniziale e il termine quinquennale applicabile, non assumendo automaticamente che le annualità successive siano prive di obbligo dichiarativo.
- In Cassazione non basta riproporre una questione già respinta dal giudice di merito: occorre impugnare specificamente la ratio decidendi con una censura conforme ai motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.
- L'annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa può diventare definitivo se la parte vittoriosa sul punto non ha interesse a impugnare e l'amministrazione non propone ricorso incidentale.
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