Cassazione Penale, Sentenza n. 18732/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva respinto l'istanza di riesame avverso i decreti di sequestro di smartphone, PDC e varie periferiche, di un effetto cambiario e di un documento manoscritto. Il difensore deduceva violazione di legge rispetto agli artt. 125, 253 e 325 c.p.p. e agli artt. 8 D.Lgs. 74/2000 e 644 c.p.; censurava la motivazione ritenuta apparente o mancante, l'assenza di istruttoria sul vincolo di pertinenzialità tra i beni sequestrati e i reati contestati e sul fumus commissi delicti (in particolare sulla presunta fittizietà delle fatture e sulla qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto), nonché la mancata valutazione delle censure difensive rispetto al delitto di usura e la necessità di dimostrare il periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che il Tribunale di riesame si fosse conformato ai principi richiesti: il PM aveva estratto copia forense dai dispositivi e il nuovo decreto conteneva una descrizione compiuta delle ipotesi di reato e delle finalità probatorie. Il Tribunale aveva motivato la pertinenzialità dei dispositivi rispetto alla ricostruzione dei collegamenti tra l'indagato e imprese coinvolte e rispetto a rapporti di credito-debito rilevanti per l'ipotesi di usura. La Corte ha inoltre richiamato l'onere del ricorrente di specificare puntualmente le doglianze in sede di riesame: la difesa non aveva contestato l'aspetto oggettivo delle fatture inesistenti e dunque non poteva sollevare tali questioni in cassazione. Infine la Corte ha escluso che in questa sede si possa sindacare l'interpretazione delle intercettazioni. Condanna il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Norma richiamata nella censura del ricorrente; dalla sentenza emerge l'uso delle norme processuali come parametro per la verifica della legittimità del procedimento di sequestro e del riesame, senza che la Corte rilevi violazioni dello stesso.
art. 253 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nella questione sul sequestro; la Corte non ha ritenuto che il giudice del riesame avesse violato le disposizioni su modalità e motivazione del provvedimento di sequestro probatorio.
art. 325 c.p.p.
Richiamato nella doglianza; la Corte ha valutato la completezza della motivazione del Tribunale alla luce dei parametri di legge e l'ha ritenuta sufficiente.
art. 8 D.Lgs. 74/2000
La norma è stata impugnata come riferimento all'ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte osserva che il Tribunale ha adeguatamente indicato la necessità di acquisire elementi dai dispositivi per verificare la strumentalità delle fatturazioni.
art. 644 c.p.
Norma in relazione all'ipotesi di usura; la Corte ha ritenuto che vi fossero elementi indicativi di rapporti di credito-debito e garanzie equivoche tali da giustificare il sequestro probatorio, e che la difesa non avesse efficacemente sollevato questioni che impedissero la misura.
art. 309, comma 9, c.p.p.
Richiamato implicitamente per delimitare la peculiarità del giudizio di riesame; la Corte sottolinea i limiti del sindacato in cassazione e l'onere del ricorrente di devolvere questioni di fatto al giudice del riesame.
art. 606 c.p.p.
Norma che delimita i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte la invoca per spiegare che alcune censure di merito non possono essere esaminate perché non devolute al giudice di merito o del riesame.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata ai fini della condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge: occorre dimostrare errores in iudicando/procedendo o vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice.
- Il giudice del riesame deve valutare il fumus commissi delicti sulla base delle risultanze processuali concrete e indicare, anche sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, ma non può decidere nel merito sulla fondatezza dell'accusa.
- Nel riesame del sequestro probatorio l'interesse è verificare l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare la sottrazione del bene per acquisire prove non altrimenti reperibili.
- Se la difesa non specifica in sede di riesame censure di merito (fatto, fonti di prova, valutazione probatoria), tali questioni, non essendo devolute al giudice del riesame, risultano inammissibili in Cassazione per carenza di cognizione di fatto.
- Non è consentito in sede di legittimità sindacare liberamente l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni o fare valutazioni di merito sulle prove che il giudice del riesame è chiamato a considerare; la critica deve essere rivolta, entro i limiti di legge, alla completezza e alla coerenza della motivazione.
- Il sequestro di dispositivi elettronici è giustificabile quando vi siano elementi congrui che ne colleghino il contenuto all'attività criminosa e quando il loro esame risulti necessario per acquisire prove non altrimenti ottenibili; l'estrazione di copie forensi non annulla automaticamente l'interesse investigativo se il quadro processuale lo giustifica.
- La difesa dovrebbe, per essere efficace in sede di impugnazione, contestare in modo puntuale sia gli aspetti soggettivi (ruolo dell'imputato) sia quelli oggettivi (natura e compatibilità delle operazioni contestate) affinché il giudice del riesame dia risposte articolate sulle singole doglianze.
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