Sentenza n. 21/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'accertamento: e la consequenziale declaratoria del diritto al riconoscimento e consequenziale applicazione dei 6 (sei) scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 sul trattamento di fine servizio, in relazione al silenzio serbato dall'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici di L'Aquila sull'istanza notificata a mezzo pec in data 10.03.2021, tesa ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con applicazione dei 6 (sei) scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata all'INPS, e dell'assenza di opposizione dell'ente resistente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a. Le spese sono state compensate, considerato che, al momento della proposizione del ricorso, sulla questione dei sei scatti stipendiali non si era ancora formato un orientamento giurisprudenziale univoco.
Atto impugnato: silenzio serbato dall'INPS sull'istanza di ricalcolo del trattamento di fine servizio con applicazione di sei scatti stipendiali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento e all'applicazione di sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 sul trattamento di fine servizio, in relazione al silenzio serbato dall'INPS sull'istanza notificata via PEC il 10 marzo 2021, diretta a ottenere il ricalcolo della prestazione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha ritualmente notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Norma sostanziale invocata dal ricorrente quale fondamento del preteso diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio; il giudice non ne esamina il merito per effetto della rinuncia.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per estinzione.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato per la definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando sia ritualmente notificata alla parte resistente e non vi sia opposizione, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio senza esaminare il merito della domanda.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, al momento della proposizione del ricorso, sulla questione controversa non si sia ancora formato un orientamento giurisprudenziale univoco.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 63/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 10/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 21/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →