Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 21/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'accertamento: e la consequenziale declaratoria del diritto al riconoscimento e consequenziale applicazione dei 6 (sei) scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 sul trattamento di fine servizio, in relazione al silenzio serbato dall'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici di L'Aquila sull'istanza notificata a mezzo pec in data 10.03.2021, tesa ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con applicazione dei 6 (sei) scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.

Giustizia amministrativa202100380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata all'INPS, e dell'assenza di opposizione dell'ente resistente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a. Le spese sono state compensate, considerato che, al momento della proposizione del ricorso, sulla questione dei sei scatti stipendiali non si era ancora formato un orientamento giurisprudenziale univoco.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio serbato dall'INPS sull'istanza di ricalcolo del trattamento di fine servizio con applicazione di sei scatti stipendiali

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento e all'applicazione di sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 sul trattamento di fine servizio, in relazione al silenzio serbato dall'INPS sull'istanza notificata via PEC il 10 marzo 2021, diretta a ottenere il ricalcolo della prestazione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha ritualmente notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Norma sostanziale invocata dal ricorrente quale fondamento del preteso diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio; il giudice non ne esamina il merito per effetto della rinuncia.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per estinzione.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato per la definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando sia ritualmente notificata alla parte resistente e non vi sia opposizione, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio senza esaminare il merito della domanda.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, al momento della proposizione del ricorso, sulla questione controversa non si sia ancora formato un orientamento giurisprudenziale univoco.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.