Cassazione Civile, Ordinanza n. 19191/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di conto corrente intrattenuti da una società presso una banca, rispetto ai quali alcuni soggetti si erano costituiti fideiussori. I fideiussori agivano per far dichiarare la nullità di clausole relative a interessi, commissione di massimo scoperto e spese di chiusura, con domanda di ripetizione dell’indebito e risarcimento dei danni; inoltre proponevano opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo di un conto anticipi su fatture regolato tramite uno dei conti correnti. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione ritenendo, tra l’altro, non provata l’inesistenza o invalidità di alcune clausole e infondate le contestazioni sul credito monitorio. In cassazione venivano dedotti undici motivi: (1) errata distribuzione dell’onere della prova e violazione della disciplina bancaria per la mancanza di prova scritta di alcune clausole del conto n. 5499.93; (2) e (3) omessa pronuncia/violazione del dovere di decidere sull’istanza di acquisizione degli estratti conto; (4) erronea ritenuta validità del tasso applicato al conto n. 5499.41 nonostante una diversa applicazione in concreto; (5) illegittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi per difetto di indicazione di periodicità e modalità; (6) erronea affermazione che il divieto di anatocismo introdotto dalla l. n. 147/2013 non fosse immediatamente operativo senza delibera CICR; (7) e (8) omessa pronuncia sulla nullità della commissione sull’accordato per difetto di forma; (9) e (10) conseguente erroneità del rilievo di inammissibilità della censura di usura; (11) contraddittorietà della conferma del decreto ingiuntivo per il credito da anticipazione su fatture. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi cinque, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo, infondato l’ultimo, e fondato il sesto motivo relativo all’anatocismo dopo la riforma del 2013.
La decisione
La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al sesto motivo, che è stato accolto perché il divieto di anatocismo previsto dall’art. 120, comma 2, t.u.b., come modificato dalla l. n. 147/2013, è operante dal 1° gennaio 2014 indipendentemente dall’emanazione della delibera CICR. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, salvo l’ultimo che è stato rigettato nel merito. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2967 c.c.
Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura che lo evocava è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 117 t.u.b.
Richiamato in tema di forma e contenuto della pattuizione bancaria; le relative doglianze sono state ritenute inammissibili o non decisive, salvo il profilo dell'anatocismo regolato dall'art. 120 t.u.b.
art. 118 t.u.b.
Richiamato dai ricorrenti in tema di disciplina del rapporto bancario; non è stato accolto alcun motivo su tale base.
art. 119 t.u.b.
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi della banca; la Corte non vi ha fondato alcun accoglimento.
art. 116 c.p.c.
Evocato a sostegno delle censure probatorie; la Corte ha escluso la fondatezza dei motivi perché non si confrontavano con l'accertamento di merito.
art. 210 c.p.c.
Richiamato per l'istanza di esibizione documentale; la Corte ha ribadito che l'ordine di esibizione è discrezionale e il suo mancato esercizio non è sindacabile come violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
Evocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio ove la questione sia logicamente superata dalla decisione su altra questione.
art. 183 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; motivo dichiarato inammissibile.
art. 189 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; motivo dichiarato inammissibile.
art. 94 disp. att. c.p.c.
Cita la disciplina delle conclusioni e della devoluzione; la Corte ha valorizzato la mancata reiterazione dell'istanza in sede di precisazione delle conclusioni.
art. 1284 c.c., comma 3
Richiamato per il tasso di interesse; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla concreta applicazione del tasso.
art. 1346 c.c.
Evocato con riferimento alla determinatezza dell'oggetto/tasso; motivo inammissibile per difetto di confronto con i fatti accertati.
art. 1283 c.c.
Richiamato in tema di anatocismo; il motivo è stato poi fondato nella parte in cui contestava la legge applicabile dopo la riforma del 2013.
art. 1341 c.c.
Richiamato con riferimento all'approvazione specifica delle clausole; la Corte ha ritenuto che la clausola di capitalizzazione fosse stata specificamente approvata per iscritto.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure che non si confrontavano con l'accertamento di merito.
art. 120 t.u.b.
Il divieto di anatocismo introdotto dalla modifica del 2013 decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione della delibera CICR.
art. 1, commi 628 e 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147
La novella ha modificato l'art. 120 t.u.b.; la Corte ha affermato l'immediata precettività del nuovo divieto di anatocismo dal 1° gennaio 2014.
art. 2 bis d.l. 29 novembre 2008, n. 185
Evocato in relazione alla commissione sull'accordato; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità/devoluzione.
art. 117 bis t.u.b.
Richiamato sulla commissione sull'accordato; la Corte ha rilevato che la commissione omnicomprensiva entro lo 0,5% era consentita dalla legge.
art. 644 c.p.
Richiamato in relazione alla dedotta usura; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che presupponevano l'illegittimità della commissione sull'accordato, già esclusa.
L. 7 marzo 1996, n. 108
Richiamata quale disciplina dell'usura; non è stata accolta alcuna censura sul punto.
art. 360 c.p.c., n. 4
Evocato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio in presenza di una decisione logicamente incompatibile con la pretesa dedotta.
art. 360 c.p.c., n. 5
Richiamato come limite al sindacato sulle valutazioni di fatto e sull'interpretazione contrattuale; la Corte ha escluso che le censure potessero essere riqualificate come vizio motivazionale.
Massime di principio
- L'inosservanza dell'onere di confrontarsi con la ratio decidendi rende inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, anche quando il ricorrente invochi formalmente violazioni di legge o vizi processuali.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la questione sia implicitamente superata da una decisione che la presuppone logicamente e ne esclude l'utilità o la fondatezza.
- L'ordine di esibizione documentale è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo mancato esercizio non integra di per sé violazione di legge denunciabile in cassazione.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali e gli accertamenti sul contenuto e sulla concreta applicazione del rapporto sono apprezzamenti di merito, censurabili solo nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
- Se l'applicazione concreta di un tasso è risultata più favorevole al cliente rispetto a quello pattuito, manca interesse ad impugnare per contestare quel profilo, in assenza di un pregiudizio dedotto e dimostrato.
- La disciplina dell'anatocismo introdotta dalla legge di stabilità 2014 è immediatamente operativa dal 1° gennaio 2014 e il relativo divieto non è subordinato all'emanazione della delibera CICR prevista dalla norma.
- Le censure nuove o non specificamente devolute in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, specie quando si tratti di questioni non rilevabili d'ufficio o già coperte da giudicato interno.
- La commissione omnicomprensiva sull'accordato, entro i limiti legali, è astrattamente consentita; ogni contestazione sulla sua validità deve però essere tempestivamente dedotta e specificamente devoluta nei gradi di merito.
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