Cassazione Penale, Sentenza n. 10133/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare e agli arresti domiciliari disposti nell'ambito del procedimento per violazione dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 (importazione di stupefacenti). In primo grado era stato condannato e poi assolto in appello con sentenza passata in giudicato. La Corte d'appello di Torino aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo che, pur essendo intervenuta l'assoluzione, le risultanze (intercettazioni) dimostravano che l'Hani aveva intrattenuto ripetuti contatti con soggetti coinvolti nell'importazione di 23 kg di hashish, aveva prelevato all'aeroporto un emissario del corriere, lo aveva ospitato una notte, gli aveva acquistato il biglietto per la stazione e si era interessato al buon esito dell'operazione; tale comportamento era stato qualificato come colpa grave ostativa al diritto all'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. Il ricorrente in Cassazione contestava la valutazione della Corte di appello, lamentando inosservanza e carenza di motivazione circa la colpa grave e sostenendo che le captazioni non indicavano consapevolezza o interesse illecito e che l'ospitalità era stata resa per ottenere il soddisfacimento di un credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo corretta la motivazione della Corte di appello. La Suprema Corte ha richiamato il limite di sindacabilità del giudizio di legittimità nei procedimenti di riparazione (esame di legittimità della motivazione, non del merito), ha richiamato e applicato la giurisprudenza in tema di art. 314 cod. proc. pen. (dolo e colpa grave come cause ostative all'indennizzo) e ha condiviso la valutazione che dalle condotte contestate - contatti ripetuti con gli organizzatori, acquisizione di informazioni sul buon esito, prelievo e ospitalità dell'emissario, acquisto del biglietto - potesse ragionevolmente ricavarsi una colpa grave che aveva contribuito all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non ha ritenuto di disporre rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma riconosce l'indennizzo salvo che l'interessato abbia dato causa alla custodia per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le condotte dell'istante configurassero colpa grave ostativa all'indennizzo.
art. 646, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione nei procedimenti di riparazione: la Corte di legittimità può sindacare la legittimità e la congruità/logica della motivazione, senza riesaminare il merito dei fatti.
art. 315, terzo comma, cod. proc. pen.
Richiamato quale richiamo normativo che rende applicabile, nel procedimento di riparazione, il limite di cognizione previsto dall'art. 646 c.p.p.; conferma il ruolo limitato della Cassazione nel sindacare questioni di fatto già valutate dal giudice della riparazione.
art. 43 cod. pen.
Definisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia); la Corte ha applicato questa definizione per ritenere che condotte imprudenti o gravemente negligenti possano integrare la 'colpa grave' ostativa all'indennizzo.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla mancata esenzione dal pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende; utilizzata per motivare il rigetto della domanda di esonero dal pagamento.
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. è escluso se si accerta che l'interessato ha dato causa alla custodia con dolo o con colpa grave; il giudice della riparazione deve valutare d'ufficio tale questione.
- La colpa grave può derivare anche da condotte non finalizzate al reato, ma caratterizzate da macroscopica negligenza o imprudenza che, secondo il parametro dell'expectatio comune (id quod plerumque accidit), creano una situazione prevedibile di intervento giudiziario.
- Comportamenti quali contatti ripetuti con gli organizzatori di un'operazione illecita, prelievo e ospitalità di un emissario, acquisto di biglietti e ripetute acquisizioni di informazioni sul buon esito possono essere valutati come elementi idonei a configurare colpa grave.
- In sede di ricorso per cassazione contro un provvedimento di rigetto della riparazione la Corte è limitata a sindacare la legittimità e la congruità della motivazione del giudice a quo; non può riesaminare liberamente il merito probatorio già valutato.
- Per contrastare efficacemente una qualificazione di 'colpa grave' è necessario fornire elementi concreti e specifici che prospettino spiegazioni alternative plausibili e documentate delle condotte (es. comprovata finalità assolutamente estranea al reato, tempi e modalità che impediscano ogni collegamento con l'illecito).
- Chi propone ricorso infondato in Cassazione in materia di riparazione rischia la declaratoria di inammissibilità, la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la difesa dovrebbe valutare la fondatezza della censura sulla motivazione del giudice di merito prima di adire la Corte di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10094/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →