Cassazione Penale, Sentenza n. 45125/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari concessi dopo la custodia cautelare in carcere. Venivano dedotti due motivi principali: (1) errata applicazione dell'art. 299 c.p.p. e vizio di motivazione, in quanto, essendosi l'imputato trovato per periodo apprezzabile agli arresti e domiciliare, il giudice avrebbe dovuto valutare il comportamento tenuto durante la restrizione per attenuare la misura; (2) violazione dell'art. 275, comma 3, e vizio di motivazione circa l'inadeguatezza di misure non custodiali. Si sosteneva che non sussistesse un rischio di recidiva concreto e attuale: l'imputato è incensurato, svolgeva attività di bracciante agricolo, i fatti contestati risalgono a oltre due anni prima dell'arresto esecutivo e l'operazione contestata sarebbe sostanzialmente unica, senza elementi concreti a favore di un'alta probabilità di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e logica nel confermare la misura, valorizzando elementi probatori che denotano elevata prognosi di recidiva e pericolosità sociale: contatti con spacciatori attivi anche al Nord (Firenze, Bologna), riscontri alle intercettazioni, rinvenimento presso il domicilio di cocaina, sostanza da taglio e 17.000 euro in contanti, mancanza di stabile attività lavorativa, la riorganizzazione delle spedizioni dopo l'arresto di un corriere e il ruolo di rilievo dell'imputato nel mercato degli stupefacenti. I giudici hanno escluso l'idoneità di misure meno afflittive (es. obbligo di dimora) dati i luoghi principali della perpetrazione dei reati (Rosarno, San Ferdinando). La Corte ha inoltre precisato che la mera osservanza delle prescrizioni cautelari non è motivo premiale sufficiente e che il tempo intercorso dalla commissione dei fatti non è decisivo ai fini dell'art. 299 c.p.p. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Regola la revoca o sostituzione delle misure cautelari: il giudice del riesame deve valutare le esigenze cautelari attuali; la Corte ha ritenuto che tale valutazione fosse stata correttamente effettuata dai giudici di merito nel caso concreto
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di recidiva): la Corte ha richiamato che il pericolo deve essere concreto e attuale e che nel caso vi sono elementi concreti che giustificano la misura
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica il parametro del rischio di recidiva quale presupposto della misura cautelare; la difesa aveva sostenuto che tale rischio non fosse attuale, ma i giudici hanno invece ritenuto presenti elementi idonei a dimostrarne l'attualità
art. 292, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede che il tempo trascorso dalla commissione del reato sia valutato nella ordinanza di custodia cautelare; la Corte ha precisato che tale valutazione non è richiesta ai fini dell'art. 299 e non annulla la decisione di mantenere la misura
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e ad alcune somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per le spese del procedimento
Massime di principio
- La semplice osservanza delle prescrizioni di una misura cautelare (anche prolungata) non costituisce di per sé motivo sufficiente per la revoca o attenuazione della misura; il giudice valuta le esigenze cautelari sull'insieme degli elementi di fatto
- Elementi quali rinvenimento di stupefacente, sostanze da taglio, ingenti somme in contanti, contatti organizzativi con altri soggetti dediti al traffico e la riorganizzazione dell'attività dopo arresti di corrieri sono idonei a dimostrare pericolosità sociale e prognosi di reiterazione
- Il decorso del tempo tra la commissione dei reati e la richiesta di revoca è valutabile ma non determinante ai fini dell'art. 299 c.p.p.; il giudice del riesame può confermare la misura anche se i fatti sono distanti nel tempo quando emergono elementi di continuità o professionalità delinquenziale
- Per ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare l'imputato deve fornire elementi concreti e specifici che riducano la probabilità di reiterazione (es. lavoro stabile, assenza di contatti con la rete criminale, ruolo marginale nei fatti, esiguità delle somme o delle sostanze rinvenute)
- Misure meno afflittive come l'obbligo di dimora possono essere ritenute inadeguate se i luoghi di residenza coincidono con i principali luoghi di commissione dei reati; occorre valutare la reale efficacia della misura alternativa rispetto alle esigenze cautelari
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