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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45125/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari concessi dopo la custodia cautelare in carcere. Venivano dedotti due motivi principali: (1) errata applicazione dell'art. 299 c.p.p. e vizio di motivazione, in quanto, essendosi l'imputato trovato per periodo apprezzabile agli arresti e domiciliare, il giudice avrebbe dovuto valutare il comportamento tenuto durante la restrizione per attenuare la misura; (2) violazione dell'art. 275, comma 3, e vizio di motivazione circa l'inadeguatezza di misure non custodiali. Si sosteneva che non sussistesse un rischio di recidiva concreto e attuale: l'imputato è incensurato, svolgeva attività di bracciante agricolo, i fatti contestati risalgono a oltre due anni prima dell'arresto esecutivo e l'operazione contestata sarebbe sostanzialmente unica, senza elementi concreti a favore di un'alta probabilità di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e logica nel confermare la misura, valorizzando elementi probatori che denotano elevata prognosi di recidiva e pericolosità sociale: contatti con spacciatori attivi anche al Nord (Firenze, Bologna), riscontri alle intercettazioni, rinvenimento presso il domicilio di cocaina, sostanza da taglio e 17.000 euro in contanti, mancanza di stabile attività lavorativa, la riorganizzazione delle spedizioni dopo l'arresto di un corriere e il ruolo di rilievo dell'imputato nel mercato degli stupefacenti. I giudici hanno escluso l'idoneità di misure meno afflittive (es. obbligo di dimora) dati i luoghi principali della perpetrazione dei reati (Rosarno, San Ferdinando). La Corte ha inoltre precisato che la mera osservanza delle prescrizioni cautelari non è motivo premiale sufficiente e che il tempo intercorso dalla commissione dei fatti non è decisivo ai fini dell'art. 299 c.p.p. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Regola la revoca o sostituzione delle misure cautelari: il giudice del riesame deve valutare le esigenze cautelari attuali; la Corte ha ritenuto che tale valutazione fosse stata correttamente effettuata dai giudici di merito nel caso concreto

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di recidiva): la Corte ha richiamato che il pericolo deve essere concreto e attuale e che nel caso vi sono elementi concreti che giustificano la misura

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Indica il parametro del rischio di recidiva quale presupposto della misura cautelare; la difesa aveva sostenuto che tale rischio non fosse attuale, ma i giudici hanno invece ritenuto presenti elementi idonei a dimostrarne l'attualità

  • art. 292, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede che il tempo trascorso dalla commissione del reato sia valutato nella ordinanza di custodia cautelare; la Corte ha precisato che tale valutazione non è richiesta ai fini dell'art. 299 e non annulla la decisione di mantenere la misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e ad alcune somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per le spese del procedimento

Massime di principio

  • La semplice osservanza delle prescrizioni di una misura cautelare (anche prolungata) non costituisce di per sé motivo sufficiente per la revoca o attenuazione della misura; il giudice valuta le esigenze cautelari sull'insieme degli elementi di fatto
  • Elementi quali rinvenimento di stupefacente, sostanze da taglio, ingenti somme in contanti, contatti organizzativi con altri soggetti dediti al traffico e la riorganizzazione dell'attività dopo arresti di corrieri sono idonei a dimostrare pericolosità sociale e prognosi di reiterazione
  • Il decorso del tempo tra la commissione dei reati e la richiesta di revoca è valutabile ma non determinante ai fini dell'art. 299 c.p.p.; il giudice del riesame può confermare la misura anche se i fatti sono distanti nel tempo quando emergono elementi di continuità o professionalità delinquenziale
  • Per ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare l'imputato deve fornire elementi concreti e specifici che riducano la probabilità di reiterazione (es. lavoro stabile, assenza di contatti con la rete criminale, ruolo marginale nei fatti, esiguità delle somme o delle sostanze rinvenute)
  • Misure meno afflittive come l'obbligo di dimora possono essere ritenute inadeguate se i luoghi di residenza coincidono con i principali luoghi di commissione dei reati; occorre valutare la reale efficacia della misura alternativa rispetto alle esigenze cautelari

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