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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05505/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dall'erede del ricorrente originario e dell'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assegnatario)

La controversia

La controversia riguardava la richiesta di rilascio di un alloggio economico-popolare e di pagamento di un'indennità per occupazione abusiva, proposta da un assegnatario che fondava la propria legittimazione su un rogito notarile del 26 febbraio 2002 con cui una cooperativa edilizia aveva assegnato l'immobile. Il soccombente nei gradi di merito contestava la validità ed efficacia di quel rogito, sostenendo che l'atto fosse nullo o inefficace perché contrario a norme imperative in materia di cooperative edilizie e di edilizia agevolata, che la cooperativa non avesse più la proprietà dell'alloggio dopo la trasformazione della proprietà da indivisa a divisa, che non vi fosse giudicato sulla nullità/inefficacia dell'atto, che la delibera di esclusione del socio non fosse definitivamente efficace o fosse retroattiva in modo erroneo, che il rogito fosse simulato e comunque incompatibile con lo scopo mutualistico della cooperativa. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti sei motivi: omessa pronuncia sulla nullità del rogito, violazione delle norme sulla trasformazione della proprietà, falsa applicazione degli artt. 324 e 2909 c.p.c. per asserita erronea lettura del giudicato di Cass. S.U. n. 13722/2016, violazione delle norme sul regime della delibera di esclusione, omessa pronuncia sulla simulazione del rogito, e difetto assoluto/apparente di motivazione circa la definitività della delibera di esclusione. In corso di giudizio, tuttavia, l'erede del ricorrente depositava rinuncia al ricorso, e il controricorrente la accettava, con richiesta/accordo di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione (violazione di legge, omessa pronuncia, motivazione).

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per l'omessa pronuncia su nullità e simulazione del rogito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il dedotto difetto assoluto o apparente di motivazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato in relazione alla formazione del giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale.

  • art. 229 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165

    Richiamato come norma sulla disciplina degli alloggi di edilizia economica e popolare e sulla trasformazione della proprietà.

  • art. 139, comma 3, r.d. 28 aprile 1938, n. 1165

    Richiamato come norma imperativa asseritamente violata dal rogito notarile.

  • artt. 11 e 4, comma 2, statuto cooperativa

    Richiamati per sostenere l'illegittimità dell'atto di assegnazione rispetto alle regole interne della cooperativa.

  • art. 2518 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma imperativa di riferimento per contestare il titolo di assegnazione.

  • art. 2520 c.c.

    Richiamato nel quadro della disciplina cooperativistica applicabile all'esclusione del socio.

  • art. 2521, n. 4, c.c.

    Richiamato in relazione ai contenuti statutari e al regime cooperativo.

  • art. 2527, comma 3, c.c.

    nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 8 del d.lgs. n. 6 del 2003

    Richiamato per la decadenza dell'impugnazione della delibera di esclusione del socio; le Sezioni Unite avevano affermato che il termine di trenta giorni si applica anche se lo statuto contiene clausola compromissoria.

  • d.lgs. n. 6 del 2003

    Citato solo come fonte della modifica dell'art. 2527 c.c.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di cassazione viene definito per rinuncia del ricorrente accettata dalla controparte, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione, una volta accettata dalla parte controricorrente, elimina la necessità di decidere sulle censure formulate, anche se attengono a nullità, giudicato o omessa pronuncia.
  • Nel contenzioso cooperativistico, la legittimazione a domandare il rilascio di un immobile può dipendere dalla validità del titolo di assegnazione e dalla definitività della delibera di esclusione del socio, ma tali questioni restano assorbite se il ricorso viene estinto per rinuncia.
  • Il termine di decadenza per impugnare la delibera di esclusione del socio di cooperativa, nella disciplina previgente alla riforma del 2003, opera anche in presenza di clausola compromissoria statutaria.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaPartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiContrattiSocietarioProcesso civileImmobiliare
IstitutiGiudicatoNullitàSimulazione

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