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Legge

L.R. Abruzzo 15/2008

Disposizioni in materia di urbanistica.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 15/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo disciplina per 99 anni i mutamenti di destinazione d’uso urbanistica nell’area industriale di Chieti dove insiste la cartiera Burgo, consentendo attività produttive e servizi connessi, urbanizzazioni e alcune funzioni specifiche, ma escludendo residenza privata, grandi e medie strutture commerciali e attività nocive o energetiche da combustione. Nessun onere regionale previsto.

Vincoli urbanistici per l’area ex cartiera Burgo di Chieti

Vincoli urbanistici per l’area ex Burgo di Chieti

La legge regionale Abruzzo detta una disciplina urbanistica speciale per il perimetro industriale di Chieti in cui insiste la cartiera "Burgo", con finalità di riqualificazione e reindustrializzazione dell’area. La normativa ha applicazione territoriale limitata a tale ambito e prevede un vincolo di lunga durata sui mutamenti di destinazione d’uso.

Ambito di applicazione e durata del vincolo

Per un periodo di 99 anni dall’approvazione della legge sono vietati i mutamenti di destinazione d’uso urbanistica verso fini diversi da quelli industriali ed artigianali per:

  • capannoni;
  • fabbricati industriali;
  • terreni di pertinenza direttamente collegati ai medesimi.

Il divieto riguarda gli immobili ubicati nelle aree della città di Chieti, limitatamente al perimetro industriale nel quale insiste la cartiera Burgo.

Destinazioni e attività ammesse

Nell’area ex Burgo sono consentite, oltre alle attività produttive, anche le attività e i servizi funzionalmente collegati al settore, con particolare riferimento a:

  • attività di ricerca e laboratori;
  • centro di formazione completo dei relativi e necessari servizi, come previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto il 1° ottobre 2009.

È inoltre ammessa la realizzazione delle urbanizzazioni necessarie a consentire il processo di riqualificazione e reindustrializzazione dell’area.

Attività espressamente escluse

La disciplina esclude alcune tipologie di insediamento e di impiego dell’area. In particolare non sono ammesse:

  • attività produttive nocive;
  • attività di produzione energetica mediante combustione, biomasse o pirolisi;
  • attività commerciali di grande e media distribuzione, sia food sia non food;
  • gallerie commerciali;
  • interventi finalizzati alla residenza privata.

Resta salva la possibilità di realizzare gli alloggi previsti per il centro di formazione.

Regime urbanistico applicabile

Per gli interventi nell’area continuano ad applicarsi le norme urbanistiche previste dagli articoli 6 e 14 delle NTA del Consorzio Industriale Chieti-Pescara.

Aspetti finanziari ed efficacia

La legge dichiara che non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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