L.R. Abruzzo 13/2008
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo disciplina obblighi degli utenti del TPL finanziato dalla Regione, sanzioni per viaggi senza titolo, controlli, contestazione e pagamento, vendita a bordo con sovrapprezzo e regole speciali per i servizi ferroviari regionali. Prevede anche l’impiego dell’agente unico su alcune linee e abroga norme previgenti. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del 24 ottobre 2008, con successive modifiche del 2012 e 2013.
Trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio in Abruzzo
Trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio in Abruzzo
La legge regionale disciplina, per il territorio dell’Abruzzo, gli obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione, il relativo apparato sanzionatorio, le modalità di accertamento e pagamento delle violazioni, la vendita dei titoli di viaggio a bordo e alcune regole organizzative del servizio.
Obblighi degli utenti e controlli del titolo di viaggio
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale esercitati con oneri finanziari a carico della Regione devono munirsi di un titolo di viaggio valido e idoneo, oppure del titolo che dà diritto alla libera circolazione. Il titolo va conservato per tutta la durata del percorso ed esibito su richiesta degli agenti accertatori.
Sanzioni per mancanza del titolo o per irregolarità
Per le violazioni degli obblighi di viaggio:
- nei servizi automobilistici urbani si applica il pagamento della tariffa ordinaria e una sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria in vigore, arrotondata a 0,50 euro superiori;
- nei servizi ferroviari e nei servizi automobilistici suburbani e interurbani si applica il pagamento della tariffa ordinaria per il percorso già effettuato e dichiarato dall’utente, oltre a una sanzione da 40 a 150 volte la tariffa riferita alla prima fascia chilometrica del servizio, anch’essa arrotondata a 0,50 euro superiori.
In caso di alterazione o uso di titoli falsificati, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale si applicano le sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 465 e 466 del codice penale, come modificati dalla normativa sulla depenalizzazione.
Per le infrazioni dell’articolo 29 del DPR 753/1980 che abbiano arrecato danno alle aziende di trasporto, è prevista una sanzione amministrativa da 103,00 a 309,00 euro, oltre al risarcimento del danno.
Abbonamenti, tessere e mancata esibizione
Le stesse sanzioni si applicano anche quando l’utente sia titolare di abbonamento nominativo, di tessera rilasciata dallo Stato o di tessera regionale di libera circolazione, ma non sia in grado di esibirla all’agente.
Se entro 7 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale l’utente presenta agli uffici aziendali il documento personale di viaggio, regolarmente validato in data anteriore all’accertamento, si applica soltanto una sanzione amministrativa di 5,00 euro. La sanzione non è dovuta se si tratta di tessera di libera circolazione.
Agenti accertatori e poteri di verifica
Le attività di prevenzione, accertamento e contestazione sono svolte da agenti accertatori incaricati dalle aziende di trasporto pubblico locale. Essi prestano giuramento secondo la disciplina richiamata e devono essere muniti di documento di riconoscimento con l’indicazione della qualità di agente accertatore.
Gli agenti sono abilitati ai controlli previsti dalla legge n. 689/1981, inclusi quelli per l’identificazione del trasgressore, e possono contestare anche altre violazioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPR 753/1980, se sanzionate amministrativamente.
Contestazione, notificazione e termini
La violazione deve essere contestata, ove possibile, immediatamente e personalmente al trasgressore, oppure alla persona tenuta alla sorveglianza nei casi previsti dalla legge n. 689/1981.
Se non vi è contestazione immediata, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni all’interessato, o al soggetto tenuto alla sorveglianza nel caso di minori di 18 anni. In tal caso sono dovute le spese di notifica e i termini per il pagamento decorrono dalla ricezione del verbale.
Pagamento delle sanzioni e procedimento amministrativo
Per le violazioni disciplinate dalla legge regionale, per quelle relative agli articoli 465 e 466 c.p. e per quelle previste dal DPR 753/1980, è ammesso:
- il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore, con ricevuta;
- il pagamento presso la sede dell’azienda o con le modalità da essa stabilite, entro 7 giorni dalla contestazione o notificazione, in misura ridotta pari al minimo della sanzione.
Se il pagamento non avviene entro 7 giorni, l’utente può comunque pagare entro 60 giorni, con le modalità stabilite dall’azienda, nella misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole e se previsto un minimo, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento.
Decorso inutilmente anche il termine di 60 giorni, l’azienda procede ai sensi della legge n. 689/1981. L’ordinanza-ingiunzione è emessa dal rappresentante legale o, su delega, dal direttore di esercizio, e costituisce titolo esecutivo. Restano applicabili, per quanto non previsto, le disposizioni della legge n. 689/1981. I rapporti di mancato pagamento, gli scritti difensivi e le richieste di audizione sono trasmessi all’azienda di trasporto.
Vendita dei biglietti a bordo dei mezzi
Alle aziende che svolgono servizi automobilistici in concessione finanziati dalla Regione è consentita la vendita a bordo del titolo di viaggio di corsa semplice o del biglietto orario, con sovrapprezzo richiesto a chi sale e chiede il biglietto appena a bordo.
Il sovrapprezzo è pari al 30% della tariffa, arrotondato a 0,50 euro superiori. Non si applica quando le fermate di salita ricadono in Comuni privi di sistemi di prevendita del biglietto.
L’attivazione della vendita a bordo, con indicazione delle modalità e dei servizi interessati, va comunicata alla Direzione regionale competente almeno 20 giorni prima dell’inizio. I relativi proventi sono iscritti dalle aziende come proventi del traffico, con rendicontazione separata.
Regime speciale per gli utenti dei servizi ferroviari regionali
Per i servizi ferroviari regionali, in deroga alla disciplina generale della legge, trovano applicazione regole speciali, salvo quanto previsto sugli obblighi informativi e sul regime speciale del biglietto a bordo.
L’utente che salga su un treno regionale senza biglietto può pagare il titolo a tariffa ordinaria con una maggiorazione di 5,00 euro, purché avvisi il personale di bordo al momento della salita. La maggiorazione non è dovuta se la salita avviene da località prive di biglietteria, di emettitrici self-service attive e funzionanti o di punti vendita a terra, sempre che l’utente avvisi il personale di bordo.
La stessa maggiorazione si applica anche al viaggiatore munito di biglietto non convalidato, salvo il caso di obliteratrice non funzionante. I proventi del sovrapprezzo sono iscritti dalle società nei bilanci come proventi del traffico, con rendicontazione separata.
Per i servizi ferroviari regionali, salvo gli articoli 7-bis e 8, commi 1 e 2, non si applica la disciplina generale della legge, ma quella definita dalle aziende ai sensi del DPR 753/1980 e contenuta nei contratti di servizio. Per le ferrovie di cui all’art. 8 del d.lgs. 422/1997, l’ordinanza-ingiunzione prevista dall’art. 84 del DPR 753/1980 è emessa dal direttore dell’azienda incaricato.
Obblighi di informazione e proventi delle sanzioni
Le aziende devono rendere noti, mediante avvisi a bordo, presso le fermate e le autostazioni:
- le modalità di vendita dei titoli di viaggio;
- le tariffe applicate;
- la previsione delle sanzioni;
- le modalità di pagamento.
Su richiesta della Direzione regionale competente, le aziende trasmettono inoltre tutte le informazioni relative allo svolgimento delle funzioni di accertamento delle irregolarità dei titoli di viaggio.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle aziende di trasporto e iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di separata rendicontazione.
Organizzazione del servizio e agente unico
Le aziende di trasporto pubblico locale che svolgono servizi automobilistici in concessione possono impiegare un solo agente sulle linee o sulle parti di linee in concessione, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, del codice della strada e delle norme su orari e tutela del lavoro.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, le aziende devono comunicare all’ente concedente le linee o parti di linee sulle quali impiegano o intendano impiegare un solo agente, così da aggiornare gli atti di concessione. La comunicazione è dovuta anche dalle aziende già autorizzate secondo la disciplina previgente; in tal caso l’autorizzazione si considera decaduta e sostituita dalla comunicazione.
L’impiego del doppio agente non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Con l’entrata in vigore della legge sono abrogati gli articoli 15 e 16 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, e la L.R. 20 ottobre 1995, n. 127.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, avvenuta il 24 ottobre 2008. Le successive modifiche richiamate nel testo consolidato hanno inciso su specifici commi e sull’articolo 9.
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