L.R. Abruzzo 1/2009
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Giunta regionale dell’Abruzzo a gestire provvisoriamente il bilancio 2009 fino al 31 marzo 2009, poi prorogato al 30 aprile 2009. Consente anche la gestione provvisoria dei bilanci allegati e, per gli altri enti dipendenti, solo spese obbligatorie già impegnate. La spesa mensile è limitata a un dodicesimo per capitolo.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2009 Abruzzo
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2009
La legge della Regione Abruzzo consente la gestione provvisoria del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 in attesa dell’approvazione del bilancio stesso. La disciplina vale esclusivamente per il territorio regionale abruzzese e riguarda sia il bilancio regionale sia, in parte, alcuni bilanci di enti collegati.
Ambito di applicazione
La Giunta regionale è autorizzata a operare sulla base degli elaborati contabili relativi al bilancio 2009 già approvati con deliberazione n. 1264/C del 13 dicembre 2008, secondo le disposizioni e modalità previste nel progetto di legge allora all’esame del Consiglio regionale.
L’autorizzazione si estende, per il medesimo periodo, anche ai bilanci allegati al bilancio regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti, delle Aziende per il diritto allo studio universitario di:
- L’Aquila
- Teramo
- Chieti
Durata dell’esercizio provvisorio
La gestione provvisoria è prevista inizialmente fino al 31 marzo 2009. Il termine è stato successivamente prorogato al 30 aprile 2009 dalla L.R. 3 aprile 2009, n. 5, richiamata in nota al testo.
Limiti alla gestione della spesa
Durante l’esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita con il limite di un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo. Si tratta quindi di un regime provvisorio che limita l’impegno e l’utilizzo delle risorse alla quota mensile proporzionale.
Enti, Agenzie, Aziende e altri organismi dipendenti
Per gli enti, le Agenzie, le Aziende e gli altri organismi dipendenti dalla Regione i cui bilanci non risultano allegati al disegno di legge approvato con la deliberazione richiamata, è ammessa soltanto la gestione delle spese di natura obbligatoria, e comunque solo se riferite a obbligazioni già assunte.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2009, così da coprire l’avvio dell’esercizio finanziario provvisorio.
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