L.R. Abruzzo 17/2008
Norme regionali contenenti l'attuazione della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina l’attuazione della Parte III del D.Lgs. 152/2006 su scarichi, acque meteoriche, depurazione e classificazione di acque potabili, fissando limiti tecnici, procedure autorizzative e controlli. Contiene anche norme transitorie e disposizioni sul personale. È però stata dichiarata incostituzionale e, per la parte sul personale, successivamente abrogata, quindi oggi non è utilmente applicabile.
Disciplina regionale degli scarichi idrici e misure sul personale
Disciplina regionale degli scarichi idrici, depurazione e personale in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 17 del 24 novembre 2008 detta norme di attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque, scarichi, acque meteoriche e impianti di depurazione, oltre a disposizioni straordinarie sul personale regionale. Il testo, tuttavia, è segnato da una successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale e da abrogazioni intervenute sulle disposizioni in materia di personale.
Definizioni e perimetro applicativo
La legge chiarisce le principali nozioni tecniche richiamate dal sistema normativo statale: acque reflue domestiche, industriali e urbane; agglomerato; rete fognaria; insediamento, installazione o edificio isolato, inteso come quello per cui sia accertata l’impossibilità tecnica ed economica di convogliare gli scarichi verso la pubblica fognatura.
L’impianto della disciplina è circoscritto al territorio della Regione Abruzzo e si coordina con il D.Lgs. 152/2006 e con la precedente L.R. 60/2001, più volte richiamata e modificata.
Acque reflue assimilabili alle domestiche e autorizzazioni
La legge amplia le ipotesi di assimilazione alle acque reflue domestiche, ricomprendendo anche alcune acque indicate dall’art. 101, comma 7, lett. e), del D.Lgs. 152/2006, purché siano rispettati i requisiti qualitativi della Tabella A prima di qualsiasi trattamento.
Per lo scarico in pubblica fognatura:
- il regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato, approvato dall’ATO, disciplina le procedure di assimilazione;
- il titolare presenta apposita istanza con documentazione sulla tipologia dell’insediamento, analisi dello scarico o altra prova dell’assimilabilità, portata media e andamento nelle 24 ore;
- il Gestore verifica l’assimilabilità e può impartire prescrizioni per evitare sovraccarichi all’impianto di depurazione.
Per gli scarichi sul suolo, nel sottosuolo superficiale o in corpi idrici superficiali:
- l’autorizzazione preventiva spetta all’Amministrazione provinciale competente;
- anche in questo caso occorre documentazione analoga a quella richiesta per la fognatura;
- la Provincia può rilasciare l’autorizzazione con prescrizioni.
Scarichi sul suolo e in corpi idrici superficiali: limiti e trattamenti
Quando il recapito in acque superficiali o l’allaccio alla rete fognaria sia impossibile, la disciplina impone l’applicazione della Tabella B, che prevede trattamenti appropriati differenziati per carico equivalente:
- fino a 50 A.E.: fossa Imhoff seguita da sub-irrigazione o fitodepurazione a flusso subsuperficiale;
- da 51 a 100 A.E.: fossa Imhoff seguita da filtro batterico percolatore o fitodepurazione;
- oltre 100 A.E.: sistemi appropriati in grado di rispettare i limiti della Tabella 4 dell’Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006.
In presenza di mensa, ristorazione o attività simili, è richiesto un degrassatore/disoleatore a monte della fossa Imhoff. La legge prevede inoltre che, nei casi limitati indicati dalla Tabella B, l’Autorità competente possa autorizzare anche nuovi scarichi mediante pozzi assorbenti, se tecnicamente non sono praticabili altre soluzioni.
Per gli scarichi in corpi idrici superficiali:
- nel primo anno di applicazione si applica la Tabella C;
- negli anni successivi la Tabella C bis;
- per fognature che ricevono anche scarichi industriali, lo scarico finale deve rispettare i limiti della Tabella 3 dell’Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006 per i parametri della Tabella 5;
- i limiti si applicano solo se il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune hanno adeguato il proprio regolamento degli scarichi industriali e predisposto un sistema di controllo adeguato.
Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore, è prevista la richiesta di variazione dell’autorizzazione, con possibilità per la Provincia di non modificare il titolo se lo scarico già rispetta limiti più restrittivi. È inoltre previsto un regime transitorio di un anno per gli scarichi esistenti, con applicazione temporanea della Tabella C e successiva entrata in vigore della Tabella C bis dopo un anno.
Acque reflue urbane di agglomerati sotto i 2.000 A.E.
Per gli agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti, la legge stabilisce una disciplina speciale per gli scarichi in corpi idrici superficiali e per gli scarichi sul suolo o nel sottosuolo superficiale. La Regione può introdurre prescrizioni più restrittive nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque.
La legge richiama anche la necessità di ricognizioni preliminari degli agglomerati, funzionali all’adeguamento dei provvedimenti autorizzatori.
Scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale
La legge definisce la “forte fluttuazione stagionale” come una variazione del carico idraulico superiore al 30% rispetto al carico stagionale minimo, verificata su un periodo di almeno 90 giorni con superamento del limite per almeno 45 giorni.
La disciplina prevede che:
- se il carico resta nella stessa classe dell’Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006, si applicano i limiti di quella classe;
- se il carico passa tra classi diverse, valgono sempre i limiti e le frequenze di controllo della classe più gravosa;
- almeno il 25% dei controlli esterni deve svolgersi nel periodo di massimo carico;
- le situazioni inconsuete, come quelle dovute a piogge abbondanti, non si computano nel carico;
- gli impianti devono essere dotati di misuratore di portata, con registrazione delle portate medie giornaliere.
Per gli impianti esistenti, il gestore del servizio idrico deve presentare entro 12 mesi una relazione tecnica completa; l’adeguamento deve essere realizzato entro 24 mesi dall’entrata in vigore. La mancata presentazione o attuazione del progetto comporta la revoca dell’autorizzazione allo scarico.
Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
La legge disciplina sia le acque meteoriche di aree non a rischio sia quelle provenienti da superfici a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o dannose per gli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Per le reti fognarie separate e altre condotte separate:
- gli scarichi sono soggetti a comunicazione alla Provincia;
- la comunicazione deve contenere dati tecnici sulla rete, sulle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche, sulle superfici scolanti e sull’ubicazione dello scarico;
- per gli scarichi da reti separate è ammesso il recapito sul suolo o nel sottosuolo superficiale, salvo i casi espressamente esclusi;
- è comunque vietata l’immissione diretta nelle acque sotterranee;
- la Regione può dettare prescrizioni particolari nel Piano di Tutela delle Acque.
La comunicazione per i nuovi scarichi può essere resa insieme alla richiesta di autorizzazione delle altre acque reflue, se completa delle informazioni richieste; per gli scarichi esistenti la comunicazione va presentata entro 8 mesi.
Per le aree a rischio di dilavamento:
- sono individuate varie attività tipicamente esposte al rischio di contaminazione, tra cui industrie petrolifere, chimiche, autofficine, autolavaggi, depositi di carburanti, rifiuti, rottami e altre attività con accumulo o stoccaggio all’aperto;
- sono obbligatori impermeabilizzazione dell’area, raccolta a tenuta delle acque di prima pioggia e trattamento o convogliamento a impianti di depurazione;
- le attività commerciali e industriali con aree esterne inferiori a 300 m² sono esentate da tali prescrizioni;
- per le sostanze pericolose resta ferma l’applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. 152/2006.
Gli impianti esistenti dovevano presentare domanda entro 10 mesi dall’approvazione della legge e realizzare le opere entro 18 mesi. Per le attività soggette ad autorizzazione regionale ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, la richiesta sugli scarichi di prima pioggia va presentata contestualmente.
Approvazione dei progetti dei nuovi impianti di depurazione
I progetti dei nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane sono approvati dalla Regione.
La procedura prevede:
- presentazione della domanda con documentazione in duplice copia;
- sospensione se è necessaria la VIA, fino alla pronuncia di compatibilità ambientale;
- trasmissione della documentazione all’ARTA;
- valutazione tecnica dell’ARTA entro 60 giorni;
- parere finale dell’ARTA alla Regione;
- decisione finale della Regione, che approva o respinge il progetto.
Dopo l’approvazione del progetto e prima della costruzione, resta necessario ottenere l’autorizzazione allo scarico.
La documentazione progettuale deve evidenziare:
- l’area servita e i carichi equivalenti degli insediamenti abitativi, artigianali, commerciali e industriali;
- l’analisi degli scarichi e la garanzia del mantenimento della qualità del corpo recettore;
- la soluzione tecnica adottata con motivazione economica, gestionale e di affidabilità;
- l’eventuale riuso delle acque reflue;
- la gestione dell’impianto in condizioni ordinarie e straordinarie, incluse piogge abbondanti, fluttuazioni stagionali e rischi sanitari.
Gli impianti a servizio di agglomerati con almeno 10.000 A.E. e quelli ricadenti nella disciplina sulle fluttuazioni stagionali devono essere dotati di misuratore di portata.
Trasparenza e informazione pubblica
L’ARTA e le Province devono pubblicare e aggiornare ogni quattro mesi sul proprio sito internet i risultati dei controlli per singolo impianto.
Le Province devono inoltre pubblicare annualmente il quadro complessivo delle sanzioni comminate e riscosse in relazione ai controlli sugli scarichi disciplinati dalla legge e dal D.Lgs. 152/2006.
Acque superficiali destinate a uso potabile
La legge disciplina la classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano e richiama le acque a specifica destinazione funzionale previste dal D.Lgs. 152/2006.
La classificazione segue una procedura articolata:
- le ATO trasmettono entro 60 giorni dalla legge la richiesta di classificazione alla Direzione Sanità con la documentazione tecnica dell’opera di presa;
- la Direzione Sanità classifica entro 60 giorni se dispone di almeno un anno di analisi continuative; in mancanza, attiva il monitoraggio;
- l’ARTA effettua le analisi per almeno 12 mesi consecutivi secondo le indicazioni del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL;
- la Direzione Sanità acquisisce il parere finale delle ASL e procede alla classificazione entro 30 giorni;
- i costi di classificazione e caratterizzazione restano a carico dell’ATO competente.
In caso di inerzia o mancata attuazione della procedura, il Presidente della Regione può incaricare una struttura qualificata per le analisi e classificare le acque con proprio atto. La Regione deve inoltre definire programmi di mantenimento o miglioramento della qualità delle acque potabili, recepiti nel Piano di Tutela delle Acque.
Disposizioni sul personale regionale e sul personale sanitario
La legge contiene norme straordinarie sulla stabilizzazione del personale precario della Regione Abruzzo, del Consiglio regionale e delle ASL, nonché sulla riqualificazione del personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale. Tali disposizioni erano connesse a procedure di stabilizzazione, corsi-concorso, rideterminazione delle piante organiche e vincoli di spesa.
Tuttavia queste disposizioni sono state successivamente abrogate dalla L.R. 3 gennaio 2009, n. 2, e risultano comunque colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge.
Norme finali, abrogazioni e decorrenza
La legge non comportava oneri per l’esercizio finanziario 2008. Entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA.
Nel sistema regionale venivano inoltre modificati o abrogati vari commi della L.R. 60/2001, con il rafforzamento del ruolo del Gestore del Servizio Idrico Integrato per gli scarichi in rete fognaria e con la conferma della competenza provinciale per gli altri scarichi.
Stato di efficacia della legge
La legge è stata dichiarata illegittima costituzionalmente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 2010 per violazione dell’art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all’art. 123 Cost. Inoltre, le disposizioni sul personale di cui agli artt. 24, 25 e 26 sono state successivamente abrogate dalla L.R. 3 gennaio 2009, n. 2. Nel complesso, il testo non risulta oggi utile come fonte applicativa attuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 21 nov 2008L.R. Abruzzo 16/2008
- Legge · 13 nov 2008L.R. Abruzzo 15/2008
- Legge · 15 ott 2008L.R. Abruzzo 13/2008
- Legge · 15 ott 2008L.R. Abruzzo 14/2008
- Legge · 3 gen 2009L.R. Abruzzo 2/2009
- Legge · 3 gen 2009L.R. Abruzzo 1/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →