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Legge

L.R. Abruzzo 14/2008

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 14/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 modifica la disciplina di tutela della Costa Teatina, introducendo un piano di settore entro 12 mesi e forti divieti per nuovi impianti di idrocarburi, anche con effetti su autorizzazioni già rilasciate fino a fine 2009. Interviene inoltre sui programmi di metanizzazione consentendo deroghe per rimodulare opere e reti non ancora concluse. La legge è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nel 2010.

Modifiche urgenti alla tutela della Costa Teatina e disposizioni sulla metanizzazione

Modifiche urgenti alla tutela della Costa Teatina e metanizzazione in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 interviene sulla disciplina della tutela della Costa Teatina e su alcuni programmi regionali di metanizzazione. Il testo introduce misure di salvaguardia del territorio agricolo e restrizioni molto incisive sugli insediamenti legati agli idrocarburi, oltre a prevedere deroghe operative per il completamento di opere di metanizzazione finanziate con precedenti leggi regionali.

Tutela del territorio agricolo e sviluppo sostenibile

La disciplina regionale viene integrata precisando che, nell’ambito delle competenze in materia di agricoltura, controllo, programmazione e sviluppo del settore agricolo e agro-ambientale, la Regione Abruzzo persegue obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso:

  • protezione e conservazione delle risorse naturali;
  • tutela delle specificità e della produttività agricola locale, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole, olivicole e frutticole di pregio.

Piano di settore regionale

Per attuare tali finalità, la Regione deve predisporre entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge un piano di settore, ai sensi della normativa regionale sulla conservazione e tutela del territorio. Il piano costituisce lo strumento di riferimento per la disciplina delle attività vietate e per la pianificazione delle misure di salvaguardia.

Divieti e limitazioni per attività connesse agli idrocarburi

Nelle aree destinate alle coltivazioni e produzioni agricole indicate dalla legge, nonché nelle aree limitrofe con diversa destinazione urbanistica, è vietato l’insediamento di industrie che svolgano attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi. È inoltre vietata la trasformazione e l’ampliamento di impianti esistenti di tali attività, ovunque localizzati.

Il piano di settore deve disciplinare anche le altre attività vietate. Le istanze di insediamento di tali industrie devono essere presentate come programma e piano industriale organico, corredate da progetti esecutivi, e richiedono approvazione del Consiglio regionale. Le amministrazioni competenti devono verificare la conformità con gli atti e le politiche di programmazione regionale e con il piano di settore, dopo valutazione ambientale strategica comprensiva di analisi costi-benefici e ripartizione degli oneri di ripristino ambientale e di recupero del tessuto socio-economico.

Effetti sui titoli già rilasciati e ambito territoriale rafforzato

Il divieto si applica anche agli interventi già muniti di permesso a costruire o comunque già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge, fino all’entrata in vigore del piano di settore e previa approvazione del Consiglio regionale. Le misure si estendono anche ai Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo fino alla definitiva approvazione del Piano del Parco nazionale della costa teatina.

In ogni caso, è vietato il rilascio di permesso a costruire per gli impianti indicati fino al 31 dicembre 2009.

Disposizioni in materia di metanizzazione

Per i programmi di metanizzazione del territorio regionale finanziati in base alle precedenti leggi regionali in materia di metano e GPL, cabine di decompressione, condotte di collegamento e completamento della metanizzazione, i concessionari e le stazioni appaltanti sono autorizzati, in deroga alla normativa previgente e alle disposizioni connesse, a rimodulare i programmi anche riducendo lavori e/o opere rispetto ai piani originariamente approvati, purché la rete metanifera finale garantisca la funzionalità degli impianti e delle opere realizzate o da realizzarsi.

Tali riduzioni possono essere definite anche derogando alle previsioni relative al numero di utenti e all’estensione delle reti.

Condizioni per la deroga sulla metanizzazione

La deroga è ammessa solo se le opere o i lavori non sono ancora conclusi e se i concessionari o le stazioni appaltanti:

  • hanno redatto piani finanziari ed economici di durata pari o superiore a 25 anni prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2000;
  • hanno subito l’obbligo di separazione tra attività di vendita e di distribuzione, obbligo non vigente all’avvio delle attività;
  • hanno convenzioni o contratti di concessione incisi da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari che modificano gli obblighi contrattuali;
  • hanno piani economico-finanziari iniziali modificati dalle successive innovazioni del metodo tariffario a decorrere dalla deliberazione AEEG n. 237/2000.

Modifica alla legge regionale n. 35/2007

Viene abrogato un comma dell’art. 1 della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 35. Il testo fornito non riporta ulteriori contenuti sostitutivi o effetti specifici di dettaglio, oltre all’eliminazione della disposizione richiamata.

Entrata in vigore e vicende successive

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge per violazione dello Statuto regionale in relazione alla Costituzione. Per questo motivo l’atto va considerato oggi privo di utilità applicativa pratica.

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