Cassazione Penale, Sentenza n. 4804/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) censura sull'utilizzo della denuncia scritta della persona offesa (Rodriguez Sanchez Sairin Magdalena) acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p. a causa dell'irreperibilità della teste; il ricorrente sostiene che le ricerche non sarebbero state adeguate e che la donna potrebbe essersi volontariamente sottratta all'escussione, per cui la sola denuncia non sarebbe idonea a fondare la condanna. (2) censura sulla qualificazione giuridica del fatto: il ricorrente sostiene che si sarebbe trattato di furto semplice (o concorso con reati di minaccia/violenza privata), non di furto in abitazione, perché l'ingresso sarebbe avvenuto col consenso della persona offesa nell'ambito di una relazione sentimentale e la condotta seria frutto di un'occasione sopravvenuta, non di un'intenzione iniziale di commettere il furto. Inoltre il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato in modo specifico quali ricerche ulteriori sarebbero potute essere svolte per reperire la persona offesa e che l'ipotesi di sottrazione volontaria fosse priva di elementi concreti; inoltre la sentenza di merito si era basata non solo sulla querela ma anche su annotazione di servizio degli agenti. Sul secondo motivo ha rilevato che le censure costituiscono un riesame dei fatti e delle valutazioni di merito, inammissibile in cassazione perché non fondate su effettive violazioni di legge o travisamenti di prova manifesti. La richiesta di annullamento per prescrizione non è stata accolta perché il termine di prescrizione è decorso dopo la sentenza di appello (30/09/2021) e l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la prescrizione maturata successivamente; pertanto il giudicato sostanziale resta formato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione della denuncia della persona offesa quando la sua escussione non è possibile; la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo della denuncia unitamente ad altri elementi (annotazione di servizio) per fondare la decisione, purché l'irreperibilità sia accertata e le ricerche adeguate.
art. 606 cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti non evidenziassero violazioni di legge né vizi di motivazione nei termini richiesti, essendo invece una mera rivalutazione del merito.
art. 159 cod. pen.
Norma sulla sospensione dei termini di prescrizione; la Corte ha calcolato il termine di prescrizione comprensivo del periodo di sospensione (49 giorni) per stabilire che la prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza di appello.
art. 129 cod. proc. pen.
Riguarda le cause di non punibilità: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'impugnazione non può rilevare cause di non punibilità (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) quando il ricorso è inammissibile e il giudice non è stato validamente investito del merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa norma condannando il ricorrente a pagare euro 3.000,00.
Giurisprudenza Sez. U. (principio sul mezzo inammissibile e formazione del giudicato)
Consolidato principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte: la proposizione di un ricorso inammissibile non costituisce valido avvio della fase di impugnazione e determina la formazione del giudicato sostanziale, impedendo che il giudice dell'impugnazione rilevi cause di non punibilità sopravvenute.
Massime di principio
- La mera affermazione che la persona offesa era 'irreperibile' non è sufficiente in cassazione: chi impugna deve indicare nello specifico quali ulteriori ricerche concrete e puntuali sarebbero state possibili e non effettuate.
- La denuncia scritta della persona offesa acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p. può essere utilizzata come elemento di prova se l'irreperibilità è adeguatamente accertata e se è supportata da altri elementi (es. annotazioni di servizio); non è automaticamente inefficace.
- In cassazione non è consentito un sindacato libero e generale sulla ricostruzione dei fatti: le censure che si risolvono in una diversa lettura del merito sono inammissibili se non sono dirette a evidenziare violazioni di legge o travisamenti di prova manifesti.
- La prescrizione che matura dopo la pronuncia impugnata non può essere fatta valere dal giudice della cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile: l'inammissibilità non consente il riesame del merito né il riconoscimento di cause di estinzione sopravvenute.
- Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto è necessario dimostrare che la sentenza abbia commesso un errore giuridico concreto (es. violazione di norma, travisamento probatorio) e non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4584/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4585/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4586/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4587/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4588/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4589/2023 del 03/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →