Sentenza del 10/07/2017 n. 1726 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Sentenza passata in giudicato - Termine per la riscossione - Regime ordinario di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha affermato che, quando l'accertamento tributario è divenuto definitivo a seguito di una sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione dell'imposta è soggetto alla prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 del codice civile. Il giudicato, quindi, determina l'applicazione del termine decennale per la riscossione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il termine applicabile al diritto dell'Amministrazione di riscuotere un'imposta mediante cartella di pagamento, quando il relativo accertamento sia divenuto definitivo per effetto di una sentenza passata in giudicato. La questione era stabilire se si applicasse il termine ordinario previsto per il tributo oppure il termine decennale derivante dal giudicato.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
Il diritto alla riscossione è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 cod. civ.
La norma viene interpretata nel senso che, quando il credito tributario sia stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione applicabile diventa decennale, in luogo del termine eventualmente più breve previsto in via ordinaria per il tributo.
Massime di principio
- Un accertamento tributario confermato da una sentenza passata in giudicato non resta soggetto al termine di prescrizione ordinario eventualmente previsto per il tributo, ma è normalmente assoggettato alla prescrizione decennale derivante dal giudicato.
- La definitività dell'accertamento è determinante: finché la pretesa non è coperta da giudicato, occorre verificare il termine specifico applicabile al tributo e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
- In presenza di una cartella fondata su un accertamento ormai definitivo per sentenza, la contestazione della prescrizione deve considerare il termine decennale e la data a partire dalla quale esso decorre, oltre agli eventuali atti interruttivi successivi.
- Il principio riguarda il diritto alla riscossione già accertato giudizialmente e non implica automaticamente che ogni credito tributario abbia sempre durata decennale: è necessario verificare l'esistenza e il contenuto del giudicato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 lug 2017Sentenza del 10/07/2017 n. 33299 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 lug 2017Sentenza del 10/07/2017 n. 75 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 10 lug 2017Sentenza del 10/07/2017 n. 76 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 10 lug 2017Sentenza del 10/07/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 10 lug 2017Sentenza del 10/07/2017 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 10 lug 2017Sentenza del 10/07/2017 n. 358 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →