Sentenza n. 23/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 737/2024 in data 18 settembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero ad attribuire € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 737/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 ottobre 2024. La pronuncia civile aveva imposto al Ministero di attribuire al docente, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza, chiedendo l’ordine di esecuzione entro trenta giorni e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza. Il TAR ha inoltre esaminato la regolarità della notificazione del ricorso, inizialmente effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, e la validità della procura rilasciata per il giudizio civile anche ai fini dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e l’omessa esecuzione, non contestata dall’Amministrazione rimasta contumace. Ha inoltre rilevato che era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Il Collegio ha ritenuto regolare la procura conferita per il giudizio civile, poiché estesa a ogni fase e grado, inclusa l’esecuzione e l’opposizione; tale procura abilita anche al giudizio di ottemperanza quando questo riguarda l’esecuzione di una condanna al pagamento di una somma determinata. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario recante una condanna dell’Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La notificazione nulla, ma non inesistente, può essere rinnovata entro il termine perentorio assegnato dal giudice, con conservazione della possibilità di esaminare il ricorso.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso prima dell’attivazione dell’esecuzione forzata o del giudizio di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La sentenza del giudice ordinario, della cui esecuzione è stata chiesta l’ottemperanza, prevedeva il riconoscimento di interessi o rivalutazione secondo tale disposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa contiene una condanna eseguibile nei confronti di una pubblica amministrazione.
- L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una condanna giudiziale, comprovata dal passaggio in giudicato e dalla notificazione della pronuncia e non contestata dall’amministrazione, integra i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Prima di ordinare l’esecuzione nei confronti di un’amministrazione statale deve essere decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- La procura alle liti conferita per il giudizio civile, se estesa espressamente a ogni fase e grado e anche all’esecuzione e all’opposizione, attribuisce lo ius postulandi anche nel successivo giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una condanna al pagamento di una somma determinata.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato.
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