Sentenza n. 1046/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici indicati nel titolo, mediante condanna del Ministero al pagamento di 500 euro per ciascun anno, oltre alle spese di giudizio. Sebbene il titolo fosse stato notificato il 4 dicembre 2025 e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, anche mediante l'adozione degli atti necessari all'ottenimento della carta docente, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il pagamento degli interessi e il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento risultava documentato e non era stato contestato dal Ministero. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. È stata accolta la domanda relativa agli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo o commissariale. È stata invece respinta la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a., poiché il danno da mancata esecuzione non era stato specificamente provato e non poteva ritenersi in re ipsa, risultando compensato, per il periodo considerato, dal riconoscimento degli interessi legali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente di chiedere, nel giudizio di ottemperanza, il risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, alla violazione o all'elusione del giudicato; il danno deve tuttavia essere specificamente provato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico per la formazione riconosciuto dal giudicato del Tribunale del lavoro.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini della regolazione dell'onere relativo al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento di una pubblica amministrazione a un giudicato di condanna può essere dichiarato quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato e l'Amministrazione non abbia dato esecuzione entro il termine dilatorio applicabile; la mancata contestazione dell'inadempimento costituisce elemento valutabile dal giudice insieme alla documentazione prodotta.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva solo dopo l'inutile decorso del termine assegnato e la successiva comunicazione del ricorrente.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: il termine per il calcolo degli interessi legali si estende fino all'adempimento effettivo, sia esso spontaneo, ancorché tardivo, oppure compiuto dal commissario.
- Nel giudizio di ottemperanza, gli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato possono essere riconosciuti per il periodo successivo al termine assegnato dal giudice fino all'effettivo adempimento.
- Il danno derivante dalla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato non è in re ipsa e deve essere specificamente provato; in assenza di tale prova, il riconoscimento degli interessi legali non consente un'ulteriore condanna risarcitoria.
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