Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33624/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un verbale di accertamento con cui erano state contestate plurime violazioni in materia lavoristica ed edilizia: omessa comunicazione di assunzione di un lavoratore, omessa registrazione nel libro unico del lavoro, omessa consegna della lettera di assunzione e del tesserino previsto per i lavoratori dell’edilizia, nonché avviamento al lavoro senza la prescritta visita medica. Sulla base di tali addebiti era stata irrogata un’ordinanza-ingiunzione sanzionatoria, impugnata dalla società e dal suo legale rappresentante quale obbligato solidale. I giudici di merito avevano respinto l’opposizione, ritenendo che, dall’istruttoria, emergesse in concreto uno svolgimento del rapporto riconducibile al lavoro subordinato. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia su un motivo di appello relativo a vizi di motivazione della sentenza di primo grado; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per insufficienza della motivazione della sentenza d’appello, che non avrebbe indicato norme, ragioni giuridiche e precedenti a sostegno della decisione; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 5 allegato E l. n. 2248/1865 per omessa pronuncia su due motivi di impugnazione; 4) violazione di norme sostanziali e processuali sulla prova e sulla qualificazione del rapporto, sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato gli elementi del lavoro subordinato e che la Corte avesse erroneamente valutato le risultanze istruttorie; 5) violazione degli artt. 2697 c.c. e 23, ultimo comma, l. n. 689/1981, per avere la Corte implicitamente rigettato un motivo d’appello che contestava l’affermazione del Tribunale secondo cui mancava prova di prestazioni realmente autonome.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo perché non sussiste omessa pronuncia quando la decisione complessiva, per la sua ratio, implica il rigetto delle censure non espressamente trattate. Ha respinto il secondo motivo perché la sentenza di appello conteneva un percorso fattuale e logico sufficiente a rendere controllabile il decisum e quindi non presentava un vizio motivazionale tale da violare il "minimo costituzionale". Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché, pur dedotti come violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva delle controparti; è stato invece dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il rigetto della pretesa è implicitamente contenuto nella decisione complessiva e nella ratio decidendi adottata.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se consente di ricostruire l'iter fattuale e logico della decisione; il vizio rileva solo quando la motivazione non consenta alcun controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare la soglia del "minimo costituzionale" per essere immune dal vizio denunciato.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova, ove verta in realtà sulla ricostruzione del fatto, non è ammissibile in cassazione come violazione di legge.

  • d.lgs. 81/2008

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione del rapporto e gli addebiti sanzionatori, ma la censura è stata ritenuta volta a rivalutare il merito.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come subordinato; la Corte non ha rivalutato il fatto, ritenendo la censura inammissibile.

  • artt. 2222, 2223 e 2224 c.c.

    Richiamati a sostegno della tesi dell'autonomia del rapporto, ma senza accesso in cassazione a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 23, ultimo comma, l. n. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente per contestare il mancato accoglimento di un motivo d'appello, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, pur non esaminando espressamente ogni singola argomentazione, sia incompatibile con la pretesa dedotta e ne comporti il rigetto implicito.
  • La motivazione della sentenza è censurabile per violazione dell'art. 132 c.p.c. solo se è del tutto inidonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, restando irrilevante la mera sintesi o concisione.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della ricostruzione dei fatti.
  • La qualificazione del rapporto di lavoro e l'accertamento della subordinazione, se fondati su apprezzamenti di merito compiuti dai giudici di merito, non possono essere rivalutati in sede di legittimità sotto forma di vizio di violazione di legge.
  • Quando il ricorso è respinto e le controparti non svolgono attività difensiva, non segue necessariamente una condanna alle spese, ma può comunque operare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.