Cassazione Civile, Ordinanza n. 08922/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contendente)
La controversia
La banca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 783/2020, pubblicata il 25/11/2020 e non notificata. Dal testo emerge che il ricorso è stato notificato il 18/05/2021 ma depositato solo il 23/07/2022, dunque oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c. per il deposito a pena di improcedibilità. La parte resistente ha a sua volta notificato controricorso il 25/06/2021 ma lo ha depositato il 19/09/2022, quindi anch’esso tardivamente. La questione decisa è esclusivamente processuale e riguarda le conseguenze del tardivo deposito del ricorso principale e del controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per tardivo deposito ai sensi dell’art. 369 c.p.c., rilevando che la tardività non è sanata dalla costituzione del resistente. Ha inoltre considerato improcedibile anche il controricorso per tardivo deposito, richiamando i principi generali sugli atti processuali e affermando che non può tenersi conto del controricorso né dell’eventuale memoria successiva. Pur rilevando che l’improcedibilità del controricorso non incide sulla validità della procura e sulla possibilità del difensore di partecipare all’eventuale discussione, la Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la reciproca improcedibilità. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
termine di venti giorni decorrente dalla notifica, previsto a pena di improcedibilità
il tardivo deposito del ricorso per cassazione oltre il termine di venti giorni dalla notificazione comporta improcedibilità, non sanata dalla costituzione del resistente
art. 370 c.p.c.
pur non prevedendo espressamente una sanzione per il tardivo deposito del controricorso, la sua tardività determina improcedibilità in base ai principi generali del processo civile
art. 378 c.p.c.
l’eventuale memoria depositata in questa fase non può essere valutata se il controricorso è improcedibile
art. 380 bis1 c.p.c.
anche la memoria eventualmente depositata in tale fase resta non valutabile in presenza di improcedibilità del controricorso
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di definizione del giudizio sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto ex comma 1 quater
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., e tale improcedibilità non è sanata dalla sola costituzione della parte resistente.
- Il controricorso depositato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. è improcedibile anche se la norma non prevede espressamente una sanzione, poiché l’inosservanza dei termini per gli atti difensivi comporta l’inutilizzabilità dell’atto e delle eventuali memorie successive.
- L’improcedibilità del controricorso non incide sulla validità della procura al difensore, il quale può comunque partecipare all’eventuale discussione orale, ma le spese relative al controricorso e alle memorie non sono rimborsabili.
- Quando ricorso e controricorso risultano entrambi improcedibili, è legittima la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
- In caso di definizione del giudizio di cassazione, la Corte deve dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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