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Sentenza

Sentenza n. 779/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Lavoro n. 1461/2025.

Giustizia amministrativa202504406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n. 1461/2025, relativa all'assegnazione della Carta elettronica del valore nominale di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n. 1461/2025, che aveva condannato il Ministero a erogarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, dell'importo nominale di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudicato. Verificati la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica mediante l'accredito dell'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, stabilendo che il commissario dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all'Amministrazione e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, o all'adempimento del commissario ad acta. Le spese, pari a 500 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lett. e).

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e prosegue fino all'adempimento spontaneo dell'Amministrazione o a quello eseguito dal commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio è stato verificato quale presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 21-septies c.p.a.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto un obbligo dell'Amministrazione ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione soccombente e può essere fatto valere davanti al giudice amministrativo mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve dare concreta attribuzione al bene della vita riconosciuto dal giudicato, non essendo sufficiente una mera attività formale o interlocutoria.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni e risulta l'inadempimento dell'Amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, lasciando comunque a quest'ultima la possibilità di adempiere anche dopo la nomina e prima dell'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato e può decorrere dal termine assegnato nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento, spontaneo o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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