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Sentenza

Sentenza n. 15010/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. rep. CQ/622/2024 e n. prot. CQ/46331/2024 del 16/04/2024 emessa da Roma Capitale, Municipio XII, avente ad oggetto: “Ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa con ripristino delle opere in totale difformità dal titolo edilizio in conseguenza della realizzazione degli interventi abusivi relativi all'immobile in VIA AMBROGIO TRAVERSARI 79 – Proprietaria responsabile: BARENGHI ANNA – Tecnico incaricato: MARCHETTI FABRIZIO – (art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ii. - art. 16, comma 5 della Legge Regionale Lazio n. 15/2008 e ss. mm.ii.)”, e notificata a mezzo p.e.c. in data 19/04/2024, giusta lettera di trasmissione Prot. RHQEA/22836; - di ogni atto presupposto e conseguenziale, nonché dell’intero procedimento.

Giustizia amministrativa202406980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di 5.000 euro e ordine di rimozione o demolizione di opere realizzate in difformità dal progetto di allaccio alla fognatura pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale le ha ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria e il ripristino delle opere abusive relative a un intervento di allaccio alla pubblica fognatura. Ha dedotto, anzitutto, la violazione della normativa edilizia statale e regionale, sostenendo che lo spostamento della conduttura e del pozzetto non integrasse una variazione essenziale né una totale difformità dal titolo e che l’intervento rientrasse nell’edilizia libera quale attività di manutenzione o adeguamento di un impianto tecnologico esistente. Ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva, affermando che i lavori sarebbero stati deliberati ed eseguiti nell’interesse del condominio e che ella si sarebbe limitata a presentare la domanda di allaccio. Con un ulteriore motivo ha dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea individuazione del nesso causale tra i lavori e il crollo di una porzione del muraglione, sostenendo che il crollo fosse riconducibile alla vetustà e alla mancata manutenzione del manufatto, anche alla luce di una precedente sentenza del TAR. Infine ha denunciato contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e una successiva determinazione comunale che aveva imposto ai condomini di nominare un tecnico per accertare le cause del crollo e predisporre gli interventi di sicurezza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla qualificazione edilizia dell’intervento, ha rilevato che la conduttura era stata fatta passare attraverso la muratura dello sperone crollato, utilizzando un preesistente foro di drenaggio per una funzione diversa e realizzando un rinfianco in calcestruzzo incidente sulla struttura del manufatto, in sostanziale difformità dal progetto assentito. Tali opere costituiscono un mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio e integrano una variazione essenziale ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001. Trattandosi inoltre di interventi realizzati su area sottoposta a vincolo idrogeologico, le difformità dovevano essere qualificate come eseguite in totale difformità dal permesso ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, nel testo ratione temporis applicabile. Il giudice ha escluso che il nulla osta ACEA o l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico potessero sostituire l’autonomo titolo edilizio necessario e ha negato la riconducibilità dell’opera all’edilizia libera, poiché l’intervento aveva inciso stabilmente sulla conformazione dei luoghi e sulla struttura muraria. È stata poi ritenuta corretta l’individuazione della ricorrente quale destinataria del provvedimento, poiché il nulla osta ACEA, l’istanza di occupazione di suolo pubblico e il progetto risultavano presentati o intestati a suo nome; gli eventuali rapporti interni con il condominio non rilevano nei confronti dell’amministrazione e non escludono la responsabilità derivante dalla richiesta e dalla realizzazione dell’intervento. Il motivo relativo al crollo è stato respinto perché l’amministrazione aveva fondato la propria ricostruzione su sopralluoghi, documentazione fotografica e relazione della Protezione civile, individuando nello scarico fognario difforme e nell’utilizzo del foro di drenaggio uno specifico fattore causale. La precedente sentenza del TAR riguardava fenomeni di degrado diversi e non escludeva la responsabilità privata per la manutenzione né la possibile rilevanza di ulteriori concause. È stata infine esclusa la contraddittorietà con la successiva determinazione comunale: i due atti perseguivano finalità diverse, poiché il primo reprimeva l’abuso edilizio e imponeva il ripristino, mentre il secondo imponeva ai condomini accertamenti e interventi per la sicurezza del manufatto. L’ordine di rimozione delle opere abusive prescinde dall’eventuale esistenza di ulteriori concause del crollo o dalla responsabilità di altri soggetti. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali in favore di Roma Capitale, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001

    mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito

    La modifica del tracciato della conduttura, il passaggio attraverso la muratura e l’utilizzo di un foro di drenaggio per una funzione diversa integrano un mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio e una variazione essenziale.

  • art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    le difformità dal titolo abilitativo riscontrate dalla P.A. che costituiscono variazioni essenziali ai sensi del comma 1, ove realizzate su un immobile ricadente in area vincolata, devono comunque essere considerate eseguite: “in totale difformità dal permesso”

    Per gli interventi realizzati su area sottoposta a vincolo idrogeologico, le variazioni essenziali sono equiparate alla totale difformità dal permesso, con applicazione del relativo regime ripristinatorio.

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001

    interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

    La nozione di manutenzione ordinaria non comprende opere che incidono permanentemente sulla conformazione dei luoghi e sulla struttura muraria, anche se funzionali a una rete fognaria.

  • artt. 16 e 17, commi 1 e 4, l.r. Lazio n. 15/2008

    Costituiscono il quadro regionale richiamato per la qualificazione delle opere difformi e per il regime sanzionatorio applicato dall’amministrazione.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La realizzazione di opere che modificano stabilmente la conformazione dei luoghi e incidono sulla struttura di un manufatto, anche se funzionali all’allaccio o all’adeguamento di un impianto tecnologico, non può essere qualificata come mera manutenzione ordinaria o attività edilizia libera.
  • La sostanziale modifica del tracciato e delle modalità esecutive di un intervento edilizio assentito, con passaggio di una conduttura attraverso una muratura e utilizzo di un preesistente elemento strutturale o di drenaggio per una funzione diversa, integra una variazione essenziale per mutamento delle caratteristiche dell’intervento.
  • Per le opere difformi realizzate su area sottoposta a vincolo idrogeologico, le variazioni essenziali sono equiparate alla totale difformità dal titolo edilizio ai fini dell’applicazione delle sanzioni ripristinatorie.
  • Il soggetto che presenta il progetto, richiede i titoli o nulla osta necessari e risulta committente dell’intervento può essere individuato quale destinatario dell’ordine di ripristino e della sanzione; gli eventuali accordi o rapporti interni con il condominio o con altri soggetti non escludono la responsabilità nei confronti dell’amministrazione.
  • L’ordine di rimozione delle opere abusive è autonomo rispetto all’accertamento di eventuali ulteriori concause del danno o del crollo del manufatto: il responsabile dell’abuso deve eliminare le opere e ripristinare lo stato dei luoghi anche quando possano concorrere responsabilità manutentive di altri soggetti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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