Cassazione Penale, Sentenza n. 3414/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della responsabilità per i reati aggravati di minaccia commessi il 17/04/2014 e il 06/05/2014 nei confronti di Rosanna Colamarino. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di offensività delle condotte e mancata sussistenza della minaccia, con rilievo sul fatto che una delle frasi intimidatorie sarebbe stata riferita successivamente alla persona offesa; 2) manifesta illogicità e apparente motivazione circa la volontà di intimidire e la valutazione del turbamento psichico e dell'attendibilità dei testi; 3) vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, con conseguente dedotta incompetenza per materia e richiesta di declaratoria di incompetenza a favore del giudice di pace.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato i principi di diritto secondo i quali la minaccia, reato di pericolo, si valuta con criterio medio e in relazione al contesto, non richiedendo l'effettiva percezione da parte della vittima e potendo essere veicolata anche tramite terzi. Ha ritenuto inoltre adeguata la motivazione sul turbamento psichico della persona offesa, comprovato da atti intimidatori successivi e dalla modifica delle sue abitudini di vita, e ha escluso la censura generica sulla credibilità dei testi per carenza di specificità. La Corte ha inoltre osservato che la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio in questa sede se non sollevata dalle parti. Infine ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
art. 612 cod. pen. e comma 2 (minaccia e circostanza aggravante)
La minaccia è reato di pericolo valutato con criterio medio in relazione al contesto; non è necessaria l'effettiva intimidazione della vittima e la comunicazione tramite terzi è sufficiente. Per l'aggravante va valutata l'entità del turbamento psichico tenendo conto di modalità, contesto e condizioni soggettive dell'autore e della vittima.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per il ricorrente quando il ricorso si rivela manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha adottato tale misura per profili di colpa nell'impugnazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modificazioni dalla L. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18/12/2020, n. 176
Norma che ha autorizzato la presentazione della requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore generale in sede di Cassazione; nella fattispecie il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento per prescrizione, richiesta non valutata perché non sollevata efficacemente dalle parti in cassazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione codice di procedura penale
Limita l'estensione dei motivi espositivi in cassazione richiamati nella sentenza; la Corte ha trattato i motivi nei limiti ammessi e ha censurato l'introduzione in cassazione di questioni non dedotte in appello.
Massime di principio
- La minaccia, essendo reato di pericolo, si valuta con criterio medio e rispetto al contesto: non è necessario che la vittima abbia effettivamente percepito la minaccia perché il reato si configuri.
- Frasi intimidatorie possono avere efficacia anche se comunicate tramite terzi; conta la volontà dell'agente e la potenziale idoneità della condotta ad incidere sulla libertà morale della vittima.
- Per l'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, va valutato l'entità del turbamento psichico determinato dalla condotta, considerando il tenore delle espressioni, il contesto e le condotte correlate (es. atti intimidatori successivi).
- Le censure generiche sulla motivazione o sulla credibilità dei testimoni sono inammissibili in Cassazione se non specificamente e puntualmente articolate; è obbligatorio confrontarsi con l'iter argomentativo del giudice di merito.
- Questioni non sollevate in sede di gravame non possono essere dedotte utilemente in Cassazione; la Suprema Corte non valuta punti intenzionalmente sottratti all'esame del giudice di appello.
- La prescrizione del reato, se non tempestivamente eccepita dalle parti, non può normalmente essere invocata d'ufficio in sede di Cassazione per mutare l'esito del ricorso.
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