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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40704/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) per avere installato un cancelletto metallico con chiavistello e lucchetto impedendo l'accesso ad aree condominiali il 31/10/2017. Ha dedotto: vizi di motivazione (sostenendo che il cancelletto si trovava in area di sua esclusiva proprietà), mancata indicazione degli elementi costitutivi del reato (preteso diritto, possibilità di ricorso al giudice, pregressa contestazione), violazione dell'art. 533 c.p.p. e del canone della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", e omissione di motivazione relativa alla condanna al risarcimento danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti aspecifici e generici perché riproponevano pedissequamente le stesse argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. La Corte ha confermato che la sentenza di merito aveva motivato, anche se sinteticamente, la responsabilità dell'imputato per avere fissato il cancelletto su un pilastro portante e ostacolato il passaggio dei condomini. La censura sulla violazione di legge è stata dichiarata inammissibile. Il motivo relativo al risarcimento è stato ritenuto infondato: i giudici di merito hanno accertato la potenziale capacità lesiva della condotta e hanno rinviato la quantificazione del danno al giudice civile. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: l'installazione del cancelletto, fissato al pilastro e idoneo a impedire l'accesso a parti comuni, configura la condotta punibile quando esistono mezzi giudiziali e non sussiste un'immediata necessità che giustifichi l'auto-reintegrazione nel possesso.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riguardo al principio di prova "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile, precisando che i rilievi sulle regole di giudizio richiedono specificità per prosperare in Cassazione.

  • artt. 192, 530, 533, 546 cod. proc. pen.

    artt. 192, 530, 533, 546 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che l'asserita violazione delle regole di giudizio non comporta automaticamente l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 606 c.p.p.; le questioni che incidono sulla ricostruzione del fatto devono essere trattate come vizi di motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferito per chiarire che non ogni violazione delle regole di giudizio attiva automaticamente le sanzioni previste da questa norma: è richiesta una specifica rilevanza della violazione rispetto alla motivazione.

  • norme emergenziali sul rito a distanza

    art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020, n. 137 e art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    La Corte segnala che il procedimento è stato trattato con le modalità previste dalla normativa sulle udienze in camera di consiglio a distanza e dalle successive proroghe.

  • giurisprudenza consolidata sul limite dell'auto-reintegrazione

    es. Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, Martinucci

    La Corte richiama l'orientamento per cui l'auto-reintegrazione nel possesso è causa giustificativa solo se è impossibile il ricorso al giudice e l'azione avviene nell'immediatezza per impedire il consolidamento della nuova situazione possessoria.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici e si limitano a ripetere argomenti già svolti nei gradi precedenti senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è punibile quando la reazione per ripristinare il possesso avviene in assenza di necessità immediata e quando è concretamente possibile ricorrere all'autorità giudiziaria; l'auto-reintegrazione giustifica solo azioni immediate e impraticabili altrimenti.
  • Le censure sulla violazione di regole processuali non attivano automaticamente la cassazione: occorre dimostrare in che modo la presunta violazione abbia inciso sulla motivazione o sulla ricostruzione del fatto.
  • Per la condanna generica al risarcimento non è sempre necessaria la prova puntuale dell'entità del danno: può essere sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva e del nesso causale, mentre la quantificazione può essere demandata al giudice civile.
  • Il rigore formale nella formulazione dei motivi è essenziale in Cassazione: bisogna indicare con precisione il punto della motivazione che si contesta e spiegare in cosa consista l'errore logico o giuridico.

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