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Sentenza

Sentenza n. 3656/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5318/2024, pubblicata in data 27.11.2024

Giustizia amministrativa202504513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva imposto l'attribuzione della carta docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5318/2024, pubblicata il 27 novembre 2024, con la quale il Ministero era stato condannato a metterle a disposizione la carta docente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo di euro 500,00. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che la sentenza è stata eseguita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta e che l'Amministrazione non ha formulato eccezioni. Poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale e la pretesa del ricorrente risulta soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione che abbia adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • La dichiarazione di esecuzione del giudicato resa dal ricorrente e non contestata dall'Amministrazione è sufficiente, nel caso esaminato, a fondare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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