Ordinanza n. 1243/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli rispetto all'istanza-diffida trasmessa in data 6 novembre 2025, con la quale il ricorrente ha invitato l'Amministrazione a concludere il procedimento di riesame/annullamento in autotutela avviato in data 28 febbraio 2025 e, per l'effetto, rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza di tutela cautelare, ritenendo insussistente il danno grave e irreparabile, anche in considerazione della prossimità della camera di consiglio destinata alla definizione della domanda principale. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce la domanda principale relativa al silenzio-inadempimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Napoli sull'istanza-diffida per la conclusione del procedimento di riesame e annullamento in autotutela e il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli rispetto all'istanza-diffida trasmessa il 6 novembre 2025. Con tale istanza aveva sollecitato la conclusione del procedimento di riesame e annullamento in autotutela, avviato il 28 febbraio 2025, nonché il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nel giudizio ha inoltre proposto domanda cautelare incidentale ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità né il contenuto degli atti presupposti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La tutela cautelare è stata negata per insussistenza del danno grave e irreparabile, tenuto conto anche della prossimità della camera di consiglio di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere respinta quando non risulti un danno grave e irreparabile, anche se è pendente una domanda principale, qualora la prossimità della camera di consiglio di merito riduca concretamente il rischio di pregiudizio nelle more della decisione.
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