Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 791/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 112/26 del 22 gennaio 2026, notificato a mani in pari data, con cui la Questura di Firenze ha decretato l’improcedibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 32 comma 3 D. Lgs. 25/2008 in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, se lesivo, tra cui la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, prot. n. 0050432 del 1° giugno 2023.

Giustizia amministrativa202600582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di improcedibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2021 domanda di protezione internazionale presso la Questura di Crotone, ottenendo un permesso di soggiorno per protezione speciale, e nel luglio 2024 aveva chiesto alla Questura di Firenze la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione aveva dichiarato improcedibile l’istanza applicando la disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che ha escluso la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina transitoria dell’art. 7 del d.l. n. 20/2023, sostenendo che la propria domanda originaria di protezione era stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e che, pertanto, avrebbe dovuto continuare ad applicarsi il regime previgente, comprensivo della facoltà di conversione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Richiamando l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9634 del 5 dicembre 2025, il Collegio ha ritenuto che l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 salvaguardi il regime previgente con riferimento alle istanze originarie di rilascio del titolo di soggiorno, e non soltanto alle successive istanze di conversione. Il criterio temporale rilevante è quindi la data di presentazione della domanda originaria di protezione internazionale. Poiché tale domanda era stata presentata il 25 maggio 2021, anteriormente al 5 maggio 2023, data di entrata in vigore della l. n. 50/2023, il ricorrente conservava la facoltà di chiedere la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato. La Questura avrebbe dovuto esaminare l’istanza secondo la disciplina previgente e non dichiararla improcedibile. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    Individua il titolo di soggiorno per protezione speciale conseguito dal ricorrente.

  • art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998

    Prevedeva, prima della riforma, la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro.

  • art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023

    “per le istanze presentante fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”; “Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i presupposti di legge”.

    La disciplina transitoria conserva il regime previgente per le domande originarie di rilascio del titolo presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, compresa la facoltà di conversione in permesso per lavoro.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina transitoria prevista dall’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023, rileva la data di presentazione dell’istanza originaria di protezione internazionale o di rilascio del titolo di soggiorno da convertire, non la data della successiva domanda di conversione.
  • Il divieto di conversione dei permessi per protezione speciale introdotto dalla l. n. 50/2023 opera nei confronti di chi abbia presentato l’istanza originaria di protezione internazionale dopo il 5 maggio 2023; per le istanze anteriori continua ad applicarsi il regime previgente, comprensivo della facoltà di conversione in permesso per lavoro, ove ricorrano gli altri presupposti di legge.
  • L’interpretazione della disciplina transitoria deve evitare che l’applicazione della normativa sopravvenuta più sfavorevole dipenda dai tempi di definizione amministrativa della domanda originaria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.