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Sentenza

Sentenza n. 435/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 306/2025 pubblicata il 16.5.2025 dal Tribunale Ordinario di Asti - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 1456/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Asti, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, accertata l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti, è stato condannato a parte ricorrente un’indennità risarcitoria pari ad euro 50.664,00, corrispondente a 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo;

Giustizia amministrativa202503277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di un'indennità risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Asti, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 50.664,00, pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma derivante dalla rivalutazione monetaria. È stata dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza munita dell'attestazione di conformità e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, rilevando che la sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, al momento del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. In assenza di contestazioni sull'inadempimento, ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale protrarsi dell'inerzia, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli a sua volta 60 giorni per l'esecuzione. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, aggiuntivi rispetto agli interessi già riconosciuti dal titolo civile; la penalità decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l'adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Ha posto le spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte in relazione alla serialità delle inottemperanze ministeriali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, in aggiunta agli interessi già previsti dal titolo giudiziale.

  • art. 475 c.p.c.

    come riformulato dall'art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022

    La sentenza civile è stata prodotta con attestazione di conformità all'originale, ritenuta idonea ai fini della notificazione e dell'azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'avvio delle azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche costituisce presupposto anche per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza civile pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo sia divenuto definitivo, sia stato notificato all'amministrazione con attestazione di conformità e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
  • Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme liquidate dal titolo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e sollecitatoria e può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, aggiungendosi agli interessi già riconosciuti dal giudicato; decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento o con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nel trattamento economico già percepito dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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