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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9041/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva confermato il quadro indiziario nei suoi confronti soltanto per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e aveva sostituito la detenzione in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione del principio di autonoma valutazione del GIP e mancata correlazione delle intercettazioni ai singoli reati (art. 292 c.p.p. lett. c) e art. 309, 9° co. c.p.p.), con conseguente compressione del diritto di difesa; (2) carenza di elementi per configurare un vincolo associativo stabile (contestazione degli artt. 73 e 74 DPR 309/1990 e vizio motivazionale), sostenendo che i fatti dimostrassero per lo più uso personale e non attività associativa; (3) inesistenza dell'attualità del pericolo di recidiva e manifestità dell'illogicità motivazionale sulla prognosi di reiterazione (contestazione degli artt. 272 e 274 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili: il primo per manifesta infondatezza e indeterminatezza poiché il Tribunale del riesame aveva già svolto una compiuta valutazione e aveva annullato il provvedimento genetico sui reati-fine, confermando invece il quadro indiziario associativo fondato su molteplici elementi (contatti con i sodali, richieste di approvvigionamento, cessioni riferite da clienti, reazioni del gruppo). Il secondo motivo è stato ritenuto indeterminato e inconferente perché la difesa non ha fornito censure concrete sul vincolo associativo. Invece il terzo motivo è stato accolto: la motivazione del Tribunale sul pericolo di reiterazione è risultata manifestamente illogica e insufficiente (ultimi fatti risalgono a due anni prima, assenza di condotte recenti equivoche, esistenza di attività lavorativa stabile non adeguatamente valutata). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Salerno per nuovo esame su quel punto; per il resto l'ordinanza è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    La misura cautelare è stata confermata in relazione a questo articolo in quanto la Corte ha ritenuto sussistente un quadro indiziario complesso e specifico a carico della Gizzi riferibile al reato contestato ai sensi dell'art. 74.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Richiamato dalla difesa nella contestazione delle condotte, il Tribunale del riesame e la Cassazione hanno però ritenuto irrilevante l'argomento sull'uso personale ai fini dell'esistenza del vincolo associativo, trattando i reati-fine come autonomi rispetto al reato associativo.

  • art. 292 primo comma lett. c) c.p.p.

    Invocato dalla ricorrente in ordine a presunte carenze nella motivazione, il vizio è stato ritenuto infondato perché il riesame ha effettuato la necessaria correlazione e valutazione degli indizi rispetto alle imputazioni contestate.

  • art. 309, nono comma c.p.p.

    Richiesto dalla difesa come parametro per l'esame critico della richiesta del PM; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia comunque svolto un'adeguata autonoma valutazione rispetto alla richiesta del pubblico ministero.

  • art. 272 c.p.p.

    Richiamato nella doglianza relativa alla pericolosità, la Corte ha evidenziato che la valutazione prognostica della recidiva deve essere motivata su elementi concreti e attuali, non solo su considerazioni astratte.

  • art. 274 c.p.p.

    Parte della contestazione sul vizio motivazionale inerente le esigenze cautelari; la Cassazione ha sottolineato l'insufficienza della motivazione in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione.

  • art. 275, terzo comma c.p.p.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, una volta esclusa la presunzione di idoneità della custodia cautelare in carcere (e applicati arresti domiciliari), la giustificazione delle esigenze cautelari richiede una motivazione prognostica articolata: qui tale motivazione è stata ritenuta manifestamente illogica.

  • art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

    Richiesto per delimitare i limiti di impugnazione in cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso è stato presentato nei limiti consentiti dall'art. 173 e che le censure devono rientrare in tali limiti.

Massime di principio

  • In materia cautelare, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti in termini neutri: le censure che consistono in una diversa valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili salvo che non evidenzino specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il Tribunale del riesame può correggere carenze del GIP e le sue valutazioni, se motivate, sono di norma ritenute sufficienti in cassazione a meno che la motivazione sia chiaramente illogica o contraddittoria.
  • Per contestare la configurabilità di un vincolo associativo in cassazione è necessario indicare vizi concreti e specifici nella ricostruzione giudiziale; richiami astratti a definizioni dottrinarie o massime giurisprudenziali sono insufficienti.
  • La prognosi sulla pericolosità e sulla possibilità di reiterazione del reato richiede elementi attuali e specifici: un intervallo temporale significativo dall'ultima condotta rilevante, l'assenza di comportamenti equivoci recenti e l'esistenza di un'attività lavorativa stabile sono fattori che il giudice deve considerare e motivare adeguatamente.
  • Quando la custodia in carcere viene esclusa, la motivazione che giustifica ulteriori esigenze cautelari deve essere particolarmente approfondita e non basata solo sulla gravità astratta del reato o sulla operatività generale di un gruppo criminoso, ma su rilievi concreti riferibili alla persona sottoposta alla misura.

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