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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. 13BM.2025/D.00294 del 7/8/2025 nella parte in cui ha disposto l'esclusione della società Becton Dickinson s.p.a. dal Lotto 108 della "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'AOR San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera" (ID Gara 229391); - dell'Elenco lotti e, più precisamente, in parte qua laddove riporta, alla colonna 7 relativa ad ogni lotto, la dicitura "QUANTITÀ TOTALE" con l'indicazione del numero di pezzi richiesti, così inducendo i concorrenti a credere che l'offerta richiesta fosse relativa a detto numero di dispositivi medici quando, al contrario, detto importo doveva essere "triplicato" (in quanto la gara era formulata su base triennale); - di tutti i Verbali di gara, se ed in quanto rilevanti, nonchè di ogni altro atto presupposto, necessario e conseguente, anche non cognito, anche relativo all'eventuale escussione del deposito cauzionale provvisorio, se ed in quanto rilevanti. Nonché per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti dalla ricorrente per effetto della mancata sottoscrizione del contratto.

Giustizia amministrativa202500363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto 108 di una procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici, con contestazione della lex specialis e degli atti di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal Lotto 108, disposta perché nell’offerta economica erano stati indicati una quantità di 25 unità e un importo di 54.975 euro, riferiti al fabbisogno annuale anziché a quello triennale richiesto dalla lex specialis. Ha sostenuto che si trattasse di un errore materiale emendabile mediante una semplice moltiplicazione per tre, senza alcuna manipolazione o ricostruzione della volontà negoziale, essendo così determinabili la quantità triennale di 75 unità e l’importo triennale di 164.925 euro. Ha inoltre contestato l’elenco dei lotti, nella parte in cui indicava i quantitativi su base annuale, inducendo i concorrenti a ritenere che l’offerta dovesse essere formulata su tali quantità, e ha domandato il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l’errore nell’offerta economica è materiale e correggibile solo quando sia univocamente riconducibile a un vizio di trascrizione o compilazione, immediatamente rilevabile attraverso l’esame del solo documento contenente l’errore. Nel caso concreto, il modulo di offerta generato dal sistema e sottoscritto dall’operatore indicava espressamente le colonne “Fabbisogno triennale” e “Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”, ma non conteneva elementi dai quali potesse ricavarsi ictu oculi che i valori inseriti fossero annuali. La qualificazione dell’offerta come annuale e la sua conversione in valori triennali avrebbero richiesto un apporto chiarificatore esterno e una ricostruzione della volontà negoziale, configurando un’inammissibile integrazione successiva dell’offerta, incompatibile con il divieto di soccorso istruttorio relativo al contenuto dell’offerta e con i principi di par condicio e autoresponsabilità. Il Collegio ha inoltre ritenuto chiara la lex specialis: il disciplinare prevedeva una fornitura triennale e indicava per ciascun lotto l’importo triennale a base d’asta. La diversa indicazione dei quantitativi su base annuale nell’allegato relativo ai fabbisogni non era sufficiente a superare la pluralità di elementi che imponevano di formulare l’offerta su base triennale. La domanda risarcitoria è stata respinta quale conseguenza della legittimità dell’esclusione. Le spese sono state compensate per la particolarità e originalità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o ricostruire successivamente il contenuto sostanziale dell’offerta economica, quando la correzione richieda un apporto chiarificatore esterno e un’indagine sulla volontà negoziale.

Massime di principio

  • L’errore nell’offerta economica è correggibile come errore materiale soltanto quando sia immediatamente e univocamente riconducibile a un vizio di trascrizione o compilazione sulla base del solo documento contenente l’errore, senza ricorrere a elementi esterni o a una ricostruzione logico-deduttiva della volontà negoziale.
  • Non è qualificabile come mero errore materiale la diversa indicazione della quantità e dell’importo dell’offerta su base annuale, anziché triennale, quando il modulo di offerta prescriva espressamente l’indicazione del fabbisogno triennale e dell’importo triennale complessivo e la correzione richieda la moltiplicazione dei valori e un chiarimento dell’operatore economico.
  • Il soccorso istruttorio non può consentire una successiva integrazione dell’offerta economica mediante la precisazione della volontà negoziale dell’operatore, poiché ciò viola la par condicio tra concorrenti e il principio di autoresponsabilità.
  • La lex specialis è sufficientemente chiara nel richiedere un’offerta su base triennale quando il disciplinare indica la durata triennale dell’appalto, il modulo di offerta riporta espressamente le voci relative al fabbisogno e all’importo triennali e gli importi a base d’asta sono riferiti al triennio; l’indicazione di quantitativi annuali in un diverso allegato non prevale su tali elementi univoci.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieOfferta indeterminata, condizionata o in aumento
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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