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Sentenza

Sentenza n. 2685/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale RGC n.-OMISSIS-, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria assegni di cura e voucher FNA 2023 e relativo contratto di erogazione”, e della relativa Graduatoria FNA 2023, pubblicata in data 16.07.2025, nella parte in cui il ricorrente, identificato con il codice “CSCXXXXXXXXXXXXX”, risulta illegittimamente collocato in posizione non utile (-OMISSIS-° posto tra i non beneficiari), con conseguente interruzione dell’erogazione dell’assegno di cura (All. 1, 2); - del provvedimento implicito, di estremi ignoti, con cui, a decorrere dal mese di giugno 2025, è stata interrotta l’erogazione dell’assegno di cura al ricorrente, in violazione del principio di continuità assistenziale; - del silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, con cui si richiedeva l’ostensione delle schede Svamdi, dei verbali di valutazione e della graduatoria in chiaro (All. 3, 4); - ove occorra, dell’Avviso Pubblico dell’Ambito Territoriale n. 30 per la selezione dei richiedenti l’assegno di cura FNA 2023, mai pubblicato e/o recante criteri difformi dalla normativa regionale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale per l’accertamento e la declaratoria - del diritto del Sig. -OMISSIS- alla continuità assistenziale e al reinserimento, con effetto immediato, nell’elenco dei beneficiari dell’assegno di cura FNA 2023, in quanto soggetto in condizioni di disabilità gravissima già in carico ai servizi. e per la conseguente condanna - delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, a garantire al ricorrente la continuità assistenziale mediante il suo reinserimento nell’elenco dei beneficiari e la corresponsione dell’assegno di cura di euro 1.200,00 mensili, come stabilito dalla D.G.R.C. 70/2024, a far data dall’illegittima interruzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; - in via subordinata, a garantire la continuità assistenziale attraverso l’erogazione di assistenza diretta, specialistica e proporzionata al fabbisogno quotidiano del ricorrente; - in via ulteriormente subordinata, al risarcimento del danno in forma specifica, pari alle mensilità non percepite, ovvero per equivalente, per la lesione del diritto alla salute e all’assistenza, da determinarsi anche in via equitativa; - all’ostensione integrale dei documenti richiesti con le istanze di accesso agli atti sopra menzionate

Giustizia amministrativa202504551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria FNA 2023 per assegni di cura e voucher, nella parte in cui il beneficiario è stato collocato in posizione non utile, con interruzione dell’assegno di cura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario assegno di cura)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso contestava la graduatoria definitiva degli ammessi al Programma regionale assegni di cura FNA 2023 e l’interruzione dell’erogazione del beneficio dal giugno 2025. Il beneficiario, maggiorenne e affetto da disabilità gravissima, aveva percepito l’assegno dal 2020. La ricorrente deduceva, anzitutto, la violazione della d.G.R. Campania n. 70/2024 e del d.m. 26 settembre 2016, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e manifesta illogicità, sostenendo che la graduatoria fosse stata formata utilizzando il solo punteggio sanitario Barthel, senza considerare la Scheda di Valutazione Sociale C delle schede SVAMA/SVAMDI e l’ISEE secondo i criteri regionali. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, comma 2, lett. m), Cost., dei livelli essenziali delle prestazioni e l’incompetenza dell’amministrazione comunale per avere sostituito ai criteri regionali un parametro parziale. Veniva censurata anche l’interruzione dell’assistenza senza misure alternative, in violazione del principio di continuità assistenziale, nonché il silenzio sull’istanza di accesso alle schede di valutazione, ai verbali e alla graduatoria in chiaro. Infine, la ricorrente invocava il diritto al reinserimento, la corresponsione delle mensilità non percepite, l’assistenza diretta alternativa e il risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato la graduatoria impugnata e gli atti connessi e consequenziali. Ha chiarito che l’assegno di cura non è garantito in termini assoluti, poiché l’accesso deve essere conformato mediante una graduatoria compatibile con le risorse disponibili; pertanto, il precedente godimento del beneficio non determina né un inserimento automatico nella nuova graduatoria né un legittimo affidamento alla sua conservazione. Tuttavia, la d.G.R. Campania n. 70/2024 impone, nell’ambito dei soggetti con disabilità gravissima, la contestuale valutazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, mediante la Scheda C SVAMA/SVAMDI e l’ISEE più basso. Il Comune aveva invece dichiarato di avere utilizzato il punteggio sanitario Barthel e l’ISEE, omettendo la valutazione sociale e senza produrre le schede C o altra documentazione idonea a dimostrare la correttezza dell’istruttoria. Il TAR ha inoltre rilevato che il Comune aveva erroneamente considerato il beneficiario, che aveva 22 anni, come minore, applicando l’ISEE del nucleo familiare anziché l’ISEE del nucleo ristretto previsto per le prestazioni sociosanitarie a favore di persone maggiorenni. Le censure relative all’inserimento automatico per la sola condizione di disabilità gravissima e al legittimo affidamento sono state quindi ritenute infondate, mentre è stata accertata l’illegittimità della graduatoria per violazione dei criteri regionali e per erronea applicazione dell’ISEE. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022

    L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.

    L’assegno di cura regionale è qualificabile come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non esaurisce le forme di assistenza economica e sociosanitaria previste dall’ordinamento.

  • d.G.R. Campania n. 70/2024, Allegato B, par. 6

    È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso).

    La disabilità gravissima costituisce criterio di priorità rispetto alla disabilità grave; all’interno della platea omogenea devono essere valutate congiuntamente le condizioni sociali ed economiche svantaggiate mediante la Scheda C e l’ISEE più basso.

  • art. 6 d.P.C.M. n. 159/2013

    Per le prestazioni sociosanitarie rivolte a una persona maggiorenne deve essere considerato il nucleo familiare ristretto, non l’intero nucleo familiare ordinario; l’applicazione dell’ISEE del nucleo familiare del genitore o del nucleo più ampio rende illegittima la graduatoria.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la fissazione dell’udienza di merito nell’ambito della fase cautelare, senza incidere sul merito della decisione.

Massime di principio

  • L’assegno di cura finanziato con risorse pubbliche non costituisce un beneficio automaticamente garantito per il solo fatto della disabilità gravissima o del precedente godimento: l’ammissione deve essere conformata mediante una graduatoria compatibile con le risorse disponibili dell’amministrazione competente.
  • Quando la disciplina regionale stabilisce la priorità della disabilità gravissima, la graduazione delle domande all’interno di tale platea deve rispettare tutti i criteri prescritti, inclusa la contestuale valutazione delle condizioni sociali e di quelle economiche mediante gli strumenti individuati dalla disciplina regionale.
  • L’amministrazione non può sostituire ai criteri regionali vincolanti una valutazione fondata sul solo punteggio sanitario o su parametri diversi e incompleti; deve inoltre conservare e rendere verificabile la documentazione istruttoria sulla quale si fonda la graduatoria.
  • Per le prestazioni sociosanitarie richieste da una persona maggiorenne, l’ISEE deve essere determinato secondo il nucleo ristretto previsto dalla disciplina applicabile; l’utilizzazione dell’ISEE dell’intero nucleo familiare, come se il beneficiario fosse minorenne, vizia la graduatoria.
  • Il precedente godimento dell’assegno di cura non determina un diritto acquisito alla sua conservazione né un legittimo affidamento all’inserimento automatico nella graduatoria successiva, quando il beneficio dipende da una nuova selezione e dalla disponibilità delle risorse finanziarie.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiSanitàContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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