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Sentenza

Sentenza n. 4633/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento 1) del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 100 del 29 dicembre 2020 elevati a 1500 con decreto del 22 marzo 2022, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 23 dicembre 2020; 2) del verbale n. 101 del 22 settembre 2022 con cui si dà atto della riunita commissione esaminatrice; 3) del verbale n. 146 del 21 dicembre 2022; 4) di ogni altro atto e/o verbale e/o provvedimento ad essi connesso e/o conseguenziale e/o prodromico, anche non noto, concernente la procedura amministrativa de qua e per la declaratoria del diritto della ricorrente a essere ammessa a sostenere nuovamente la prova orale del concorso in interesse ed in via gradata per l’annullamento dell’intera procedura concorsuale e il risarcimento dei danni patiti e patiendi da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione sino al soddisfo.

Giustizia amministrativa202302091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per mancato superamento della prova orale, unitamente agli atti della commissione esaminatrice

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata al concorso per l'assunzione di allievi vice ispettori della Polizia di Stato, ha impugnato il mancato superamento della prova orale, nella quale aveva conseguito 5,75/10, a fronte del voto minimo di 6/10 previsto dal bando, chiedendo di essere ammessa a sostenere nuovamente la prova orale o, in subordine, l'annullamento dell'intera procedura e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha rilevato che la ricorrente non aveva impugnato la graduatoria finale del concorso, pubblicata e approvata il 5 giugno 2023. Il TAR ha segnalato tale possibile causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., invitando la ricorrente a presentare memorie, ma non è stato fornito alcun riscontro. Era inoltre pendente la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già respinta in via provvisoria per mancata autenticazione dell'istanza e poi oggetto di richiesta istruttoria volta a comprovare i requisiti reddituali e l'assenza delle condanne rilevanti ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La mancata impugnazione della graduatoria finale ha determinato il consolidamento dell'esclusione della candidata: anche un eventuale annullamento dell'originario atto di esclusione non avrebbe potuto incidere sulla graduatoria ormai divenuta inoppugnabile né procurare un'utilità concreta alla ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui grava sul candidato l'onere di seguire l'andamento della procedura concorsuale e di impugnare gli atti sopravvenuti, quali la graduatoria finale, quando siano necessari per mantenere l'utilità dell'azione. È stata inoltre definitivamente respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché la ricorrente non ha prodotto, neppure dopo il sollecito del TAR, la documentazione richiesta per dimostrare i requisiti previsti dalla legge. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 6, del bando di concorso

    La disposizione del bando stabiliva la soglia minima necessaria per il superamento della prova orale; la ricorrente aveva conseguito 5,75/10.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al TAR di segnalare alle parti la possibile causa di improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria finale e di acquisire eventuali osservazioni.

  • art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002

    il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti

    La disposizione è stata richiamata tra le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione all'assenza di condanne per determinati reati; la ricorrente non ha fornito la dichiarazione richiesta.

  • art. 78, comma 2, d.P.R. 115/2002

    È stato richiamato dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato quale requisito di autenticazione dell'istanza da parte del difensore.

  • art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    È stato indicato dal TAR come base per le dichiarazioni sostitutive richieste alla ricorrente ai fini della verifica dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso già proposto contro l'esclusione o la mancata ammissione alle prove successive, quando la graduatoria sia divenuta inoppugnabile e l'eventuale annullamento dell'atto originariamente lesivo non possa più produrre alcuna utilità concreta.
  • Il candidato ha l'onere di seguire l'andamento della procedura concorsuale e di impugnare tempestivamente gli atti sopravvenuti, compresa la graduatoria finale, quando questi siano necessari per conservare l'interesse alla decisione sul ricorso già proposto.
  • Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la mancata produzione della documentazione richiesta dal giudice per verificare i requisiti di reddito e gli ulteriori requisiti legislativi può giustificare il definitivo rigetto dell'istanza, soprattutto quando il giudice abbia espressamente segnalato le conseguenze dell'inerzia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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