Cassazione Civile, Ordinanza n. 16346/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto stipulato per la rimozione e bonifica di lastre in fibrocemento-amianto della copertura del tetto, la realizzazione di una nuova struttura di copertura e il restauro conservativo delle facciate di un edificio condominiale. L'impresa appaltatrice ha agito chiedendo, in via principale, il risarcimento dei danni per asserito inadempimento del condominio committente; in subordine, il rimborso delle spese sostenute e il pagamento dei lavori eseguiti o comunque di quanto dovuto per la cessazione del rapporto. Il condominio si è difeso sostenendo, tra l'altro, che fosse stata l'appaltatrice a rendersi inadempiente e ha chiesto in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa, con restituzione degli acconti e risarcimento del danno. La Corte d'appello ha escluso l'inadempimento imputabile all'appaltatrice, ha qualificato la cessazione del rapporto come recesso unilaterale del committente desumibile da facta concludentia, e ha condannato il condominio a corrispondere all'impresa le somme dovute ex art. 1671 c.c. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: contrasto motivazionale e inconciliabilità tra le ragioni della decisione; violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e mutamento del thema decidendum; violazione delle norme sull'appalto e sulla risoluzione per inadempimento per aver negato l'inadempimento dell'appaltatrice; omesso esame delle risultanze della c.t.u. sulla non idoneità dei pannelli offerti; violazione dell'art. 1206 c.c. per la mora del creditore; violazione degli artt. 1218 e 1256 c.c. per avere ravvisato un'impossibilità sopravvenuta della prestazione; violazione degli artt. 1671 e 2697 c.c. per la quantificazione forfettaria del mancato guadagno. La società appaltatrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del condominio. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si contestavano la motivazione della sentenza d'appello, la qualificazione della cessazione del rapporto come recesso unilaterale del committente, l'esclusione dell'inadempimento dell'appaltatrice, la mora del creditore, l'impossibilità sopravvenuta e la quantificazione del mancato guadagno. Ha invece dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società appaltatrice. La decisione conferma la condanna del condominio al pagamento in favore dell'impresa della somma liquidata dalla Corte territoriale a titolo indennitario. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è viziata solo se presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; nel caso esaminato tale contrasto è stato escluso.
art. 112 c.p.c.
Non c'è ultrapetizione quando il giudice riqualifica giuridicamente i fatti allegati senza alterare petitum e causa petendi né attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito; il sindacato resta limitato ai vizi denunciabili nei rigorosi confini processuali.
artt. 1453, 1455, 1456, 1458, 1655, 1656, 1658 e 1664 c.c.
Le norme sull'appalto e sulla risoluzione per inadempimento non erano violate perché i fatti accertati non integravano un inadempimento rilevante dell'appaltatrice.
art. 1206 c.c.
Nel contratto di appalto il committente ha un dovere di cooperazione all'adempimento; la mancata collaborazione può integrare mora del creditore se impedisce l'esecuzione dell'opera.
art. 1218 c.c.
L'appaltatrice non risponde per inadempimento quando l'ostacolo all'esecuzione deriva da fatti non imputabili ad essa e dal difetto di cooperazione della controparte.
art. 1256 c.c.
L'impossibilità sopravvenuta estintiva deve essere obiettiva, assoluta e definitiva; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero integrati in relazione al pericolo per la sicurezza delle facciate.
art. 1671 c.c.
In caso di recesso unilaterale del committente l'appaltatore ha diritto alle somme indennitarie per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il quantum del mancato guadagno resta a carico dell'appaltatore, ma la sua quantificazione può essere effettuata con criteri presuntivi ed equitativi quando la prova puntuale sia difficile.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto l'appaltante assume un dovere di cooperazione funzionale all'esecuzione dell'opera; la mancata tempestiva scelta di elementi essenziali per la prosecuzione dei lavori può integrare mora del creditore e non inadempimento dell'appaltatore.
- La qualificazione della cessazione del rapporto come recesso unilaterale, risoluzione consensuale o inadempimento va compiuta sulla base dei fatti allegati e provati; il giudice può riqualificare giuridicamente la fattispecie senza incorrere in ultrapetizione se non altera petitum e causa petendi.
- Il subappalto o il ricorso a mezzi di terzi non escludono di per sé la natura imprenditoriale e commutativa dell'appalto, se l'impresa conserva un'organizzazione idonea a garantire l'esecuzione dell'opera.
- L'impossibilità sopravvenuta rilevante ai fini estintivi deve essere oggettiva, assoluta e definitiva; quando l'esecuzione sia impedita da un pericolo concreto per la sicurezza e richieda interventi preventivi non temporalmente determinabili, l'obbligazione può ritenersi non esigibile sine die.
- In caso di recesso del committente dall'appalto, l'indennizzo dell'appaltatore comprende le spese sostenute, il valore dei lavori eseguiti e il mancato guadagno; quest'ultimo può essere liquidato anche in via presuntiva o equitativa, se la sua prova analitica sia difficoltosa.
- La quantificazione del mancato guadagno nell'appalto privato può essere parametrata, in via analogica e in difetto di migliori elementi, ai criteri forfettari elaborati per gli appalti pubblici, purché ciò serva a ricostruire in modo plausibile l'utile non conseguito.
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