Sentenza n. 1277/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento -della Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 760 del 22.12.2025, comunicata in pari data, con la quale la Comunità Montana "Tanagro Alto e Medio Sele" ha disposto l'aggiudicazione della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura e installazione di un sistema di bike sharing nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio" (CUP: E69E19001950001 - CIG: B7D04356AC) in favore dell'operatore economico On Electric Charge Mobility s.r.l.; -della nota prot. n. 0001207 del 06.02.2026, con cui la Stazione Appaltante ha rigettato l'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente; dei verbali di gara, ivi compreso il verbale con cui è stata disposta l'ammissione della società controinteressata e quello contenente la proposta di aggiudicazione; -del provvedimento di verifica positiva del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicataria; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove intervenuta, la stipulazione del contratto d'appalto; - E PER LA DECLARATORIA del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione e a stipulare il relativo contratto, previo scorrimento della graduatoria. -IN SUBORDINE PER LA CONDANNA della Comunità Montana "Tanagro Alto e Medio Sele" al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente, per equivalente monetario, comprensivo del lucro cessante e del danno curriculare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per la fornitura e installazione di un sistema di bike sharing, unitamente agli atti di ammissione e verifica dei requisiti dell’aggiudicataria e al diniego di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’operatore economico controinteressato, deducendo: in primo luogo, la violazione del disciplinare di gara per la mancata dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno una fornitura analoga, senza contenziosi e con buon esito; in particolare, ha contestato l’idoneità di determine di affidamento, fatture e documenti bancari a comprovare il buon esito delle prestazioni e ha sostenuto che le esperienze dichiarate non fossero analoghe all’oggetto della gara, riguardando principalmente la fornitura di biciclette elettriche e stazioni di ricarica. In secondo luogo, ha dedotto che l’aggiudicataria avesse reso una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, tale da integrare un grave illecito professionale e imporne l’esclusione. In terzo luogo, ha censurato per difetto di istruttoria e illogicità manifesta il diniego della stazione appaltante sull’istanza di annullamento in autotutela. Ha inoltre chiesto la declaratoria del diritto all’aggiudicazione e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente, comprensivo di lucro cessante e danno curriculare. La controinteressata e la stazione appaltante hanno eccepito la tardività del ricorso e, la prima, anche il difetto di prova di resistenza.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto tempestivo il ricorso, respingendo l’eccezione di irricevibilità. Ai sensi dell’art. 120, comma 2, c.p.a., il termine di trenta giorni decorre dal momento in cui gli atti di gara sono effettivamente resi disponibili ai concorrenti secondo l’art. 36 del d.lgs. 36/2023, non necessariamente dalla mera pubblicazione dell’aggiudicazione. Poiché la documentazione comprovante i requisiti tecnici dell’aggiudicataria è stata resa disponibile soltanto il 13 gennaio 2026, il ricorso notificato il 9 febbraio 2026 è stato considerato tempestivo. È stata inoltre respinta l’eccezione di difetto di interesse e di prova di resistenza: l’accoglimento delle censure avrebbe comportato l’esclusione dell’aggiudicataria e il conseguente scorrimento della graduatoria, con collocazione della ricorrente al primo posto, senza necessità di ricalcolare i punteggi. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché il disciplinare non imponeva il certificato di regolare esecuzione quale unico mezzo di prova del requisito. La documentazione prodotta dall’aggiudicataria — determine o contratti, fatture quietanzate e documenti bancari — era idonea, secondo la lex specialis, a comprovare le forniture eseguite e il buon esito delle prestazioni. L’eventuale mancata conclusione di una delle commesse non incideva sull’esistenza del requisito, essendo sufficienti le altre esperienze documentate. Il giudice ha inoltre ritenuto analoghe, sebbene non identiche, le forniture e installazioni di biciclette elettriche con stazioni di ricarica rispetto all’appalto avente a oggetto un sistema di bike sharing, escludendo che la nozione di servizio analogo richieda la completa coincidenza con tutte le attività oggetto dell’affidamento. Il secondo motivo è stato respinto perché, accertato il possesso del requisito contestato, non risultava alcuna falsa dichiarazione né un grave illecito professionale. Il terzo motivo è stato respinto poiché non sussisteva alcuna illegittimità del diniego di autotutela: la stazione appaltante non aveva ragioni per annullare l’aggiudicazione. La domanda di aggiudicazione e quella risarcitoria sono state conseguentemente respinte. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 120, comma 2, c.p.a.
termine di 30 giorni per l'impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione
Il termine decorre dal momento in cui gli atti di gara sono resi effettivamente disponibili ai concorrenti in conformità all’art. 36 del d.lgs. 36/2023; se la documentazione non è contestualmente resa disponibile, il termine decorre dall’accesso effettivo alla documentazione.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
rendere disponibili, a tutti i candidati e offerenti, non definitivamente esclusi, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, unitamente ai verbali di gara, agli atti, ai dati e alle informazioni presupposte all’aggiudicazione
La stazione appaltante deve assicurare la disponibilità della documentazione di gara tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale; la mancata disponibilità incide sulla decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione.
art. 6, comma 3, del disciplinare di gara
esecuzione, nel decennio precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di almeno una fornitura analoga, in assenza di contenzioso e con buon esito
Il requisito può essere comprovato mediante i documenti indicati dalla lex specialis, inclusi contratti o determine accompagnati da fatture quietanzate o documenti bancari; non è richiesto necessariamente un certificato di regolare esecuzione.
art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023
non contiene alcuna prescrizione secondo cui i servizi svolti nel triennio (o nel diverso periodo) di riferimento debbano risultare, a pena di mancanza del requisito, espressamente attestati come eseguiti "con buon esito" o "a regola d'arte"
Non può essere introdotto in via interpretativa un requisito ulteriore consistente nella necessaria attestazione formale della regolare esecuzione, quando la legge di gara prevede modalità documentali diverse.
artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023
eventuali inadempimenti o penali rilevano [...] nella distinta sfera dell'illecito professionale
Gli eventuali inadempimenti o le penali non determinano automaticamente l’assenza del requisito tecnico, ma possono rilevare quale causa di esclusione non automatica per grave illecito professionale, da valutare in contraddittorio con l’operatore economico.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale norma applicabile alla decisione in forma semplificata o comunque alla struttura della sentenza, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo.
Massime di principio
- Nel rito appalti, il termine di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione decorre dal momento in cui la stazione appaltante rende effettivamente disponibile al concorrente la documentazione di gara che consente di conoscere i presupposti dell’aggiudicazione, quando tale disponibilità non sia stata assicurata contestualmente alla pubblicazione dell’aggiudicazione.
- La prova di resistenza è soddisfatta quando il ricorrente, secondo classificato, deduce censure dirette a ottenere l’esclusione dell’aggiudicatario e il conseguente scorrimento della graduatoria, senza necessità di dimostrare una diversa attribuzione dei punteggi.
- Quando la lex specialis consente di comprovare il requisito di capacità tecnica mediante contratti o provvedimenti di affidamento accompagnati da fatture quietanzate o documenti bancari, non è legittimo imporre in via interpretativa la produzione di un certificato di regolare esecuzione quale unico mezzo di prova.
- La mancanza di una formula espressa attestante il buon esito o la regolare esecuzione della prestazione non determina automaticamente l’esclusione, se la documentazione prevista dalla legge di gara dimostra l’esecuzione della fornitura e il pagamento del corrispettivo; eventuali inadempimenti o penali devono essere valutati, se rilevanti, nell’ambito del grave illecito professionale e con le relative garanzie procedimentali.
- Il requisito dell’esecuzione di servizi o forniture analoghi non richiede l’identità con tutte le prestazioni oggetto dell’appalto: è sufficiente una concreta similitudine, valutata in rapporto alla capacità tecnica che la gara intende verificare, in applicazione del principio di massima partecipazione.
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