Sentenza n. 1193/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune di Palermo nell’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 2131/2024, passata in giudicato, relativa alla restituzione o acquisizione sanante di due particelle immobiliari
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di dare esecuzione alla sentenza n. 2131/2024, mediante restituzione del cespite di sua proprietà, previa riduzione in pristino, oppure mediante risarcimento del danno conseguente all’indebita sottrazione, previa adozione di un formale atto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il Comune ha sostenuto, tramite una nota informativa dell’ufficio competente, che il bene sarebbe già stato ceduto volontariamente alla pubblica amministrazione. Il ricorrente ha eccepito che tale difesa avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di appello contro la sentenza da eseguire e non poteva essere introdotta nel giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice deve attenersi al contenuto del titolo passato in giudicato. La sentenza ottemperanda aveva accertato la titolarità del ricorrente sulle aree corrispondenti alle particelle indicate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., considerato che la sentenza azionata non era stata impugnata, era passata in giudicato e risultava decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ritenuto non utilmente deducibile nel giudizio di ottemperanza la contestazione del Comune relativa alla pretesa cessione volontaria del bene, trattandosi di profilo che avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di cognizione o mediante appello contro la sentenza ormai definitiva. Ha quindi accertato e dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 in relazione al cespite di proprietà del ricorrente. Per l’eventuale infruttuoso decorso del termine ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, prevedendo ulteriori sessanta giorni per l’intervento sostitutivo. Ha disposto, quale penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario ad acta. Ha posto le spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, a carico del Comune.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di accertare l’obbligo di esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure consequenziali, inclusa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per imporre, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto fino all’insediamento del commissario ad acta.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Il Comune è stato dichiarato obbligato a provvedere, in relazione al cespite, mediante l’esercizio del potere di acquisizione sanante.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto, unitamente al passaggio in giudicato, presupposto per procedere all’ottemperanza.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Individua il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta, decorrente, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
d.P.R. n. 115/2002
È stato richiamato quale base normativa per la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare esecuzione al contenuto del titolo passato in giudicato e non può consentire che l’amministrazione introduca contestazioni difensive che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di cognizione o mediante impugnazione della sentenza.
- Il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
- Quando l’amministrazione non adempie spontaneamente al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per il successivo eventuale inadempimento, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere stabilita mediante il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’insediamento del commissario ad acta.
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