Cassazione Civile, Ordinanza n. 30945/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato otto cartelle di pagamento, sostenendo di averne avuto conoscenza solo tramite estratto di ruolo e di non aver ricevuto una valida notificazione. Dopo un primo grado solo parzialmente favorevole, ha appellato la sentenza insistendo sull’illegittimità della notificazione, in particolare per asserita violazione dell’art. 140 c.p.c. e per la mancanza, negli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative, della sottoscrizione dell’addetto postale incaricato della distribuzione. In cassazione ha proposto due motivi: violazione di legge per errata applicazione dell’art. 140 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’asserita assenza di sottoscrizione negli avvisi di ricevimento. Nelle difese successive il contribuente ha anche sostenuto l’intervenuto giudicato interno sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e, in via sopravvenuta, l’esistenza di un attuale interesse ad agire per la maturata titolarità di un credito verso l’INPS per quota ereditaria di TFR.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, ritenendo da un lato formato il giudicato interno sul punto per mancata impugnazione delle amministrazioni e, dall’altro, comunque dimostrato il sopravvenuto interesse ad agire nei casi tipizzati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973. Tuttavia ha dichiarato i motivi di ricorso inammissibili e, comunque, manifestamente infondati: inammissibili per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non trascriveva integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio, e per il secondo motivo anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme; infondati perché la mancata ulteriore sottoscrizione dell’avviso di ricevimento non incide sull’esistenza della notifica quando sia provata la spedizione della raccomandata informativa, trattandosi al più di irregolarità non lesiva dell’interesse del destinatario. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato, senza applicare ulteriori sanzioni ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La raccomandata informativa è prevista come adempimento del procedimento notificatorio; la validità della notifica non viene meno per la sola mancanza di una ulteriore sottoscrizione sull’avviso di ricevimento, se la spedizione risulta provata.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come base normativa del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato insieme all’art. 26 d.P.R. 602/1973 quale disciplina della notifica degli atti tributari.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi specifici previsti dalla norma, che seleziona ipotesi in cui l’invalidità della notifica della cartella genera un interesse ad agire attuale.
art. 372 c.p.c.
In cassazione consente il deposito di documenti per dimostrare la sopravvenienza dell’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
art. 348-ter c.p.c.
È richiamato quale preclusione derivante dalla doppia conforme di merito.
art. 96 c.p.c.
La Corte esclude la condanna per responsabilità processuale aggravata perché non vi è identità di ratio decidendi tra la proposta di definizione anticipata e la decisione finale.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata e ai presupposti per l’eventuale applicazione delle conseguenze sanzionatorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Comporta la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la legge prevede l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, la fase essenziale dell’adempimento è la spedizione; eventuali carenze formali dell’avviso non determinano l’inesistenza della notificazione se la spedizione è provata e l’atto è comunque riferibile al soggetto che ha curato la notificazione.
- La mancata apposizione di una ulteriore sottoscrizione sull’avviso di ricevimento non integra, di regola, nullità o inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità non deducibile dal destinatario quando non incide sull’adempimento posto a suo favore.
- Nel ricorso per cassazione che contesti la ritualità della notificazione di cartelle di pagamento è necessario rispettare rigorosamente l’autosufficienza, trascrivendo integralmente relate e atti notificatori, affinché la Corte possa verificare la doglianza senza ricorrere a fonti esterne.
- L’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo dipende dalla sussistenza di un interesse ad agire attuale e tipizzato dalla disciplina sopravvenuta; tale interesse può essere allegato e documentato anche nel corso del giudizio di legittimità nei limiti consentiti.
- La doppia conforme di merito preclude, nel giudizio di cassazione, la rivalutazione di censure che investano accertamenti di fatto già concordemente espressi dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30872/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30873/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30874/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30875/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30879/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30880/2024 del 03/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →