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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14345/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva riformato in suo favore solo il trattamento sanzionatorio della condanna di primo grado per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, co. 3, c.p.). I motivi di ricorso in cassazione riguardano: 1) la contestata paternità dei post offensivi pubblicati sulla pagina "Facebook" e la presunta mancanza di prova della loro diffusività; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, anziché con giudizio di equivalenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le censure fossero di carattere meramente fattuale e una rivalutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità: risultava provato (anche da dichiarazioni concordi di testi e dalla parte civile) che i post offensivi erano apparsi sul profilo Facebook riconducibile alla Falci e che le fotografie e frasi identificavano la persona offesa (Bordonaro). Quanto alla diffusività, la Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui la pubblicazione su una bacheca "Facebook" costituisce mezzo di pubblicità idoneo a integrare l'aggravante di cui all'art. 595, comma 3, c.p., essendo capace di raggiungere un numero indeterminato o quantitativamente apprezzabile di persone. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto lecita la valutazione del giudice di merito circa il confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti (art. 133 c.p.), non essendo emersa alcuna arbitrarietà o illogicità della motivazione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    La pubblicazione di messaggi diffamatori tramite la bacheca "Facebook" integra l'aggravante "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" prevista dal comma 3, essendo in grado di raggiungere un numero indeterminato o quantitativamente apprezzabile di persone

  • art. 133 c.p.

    I criteri di valutazione per il confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice; la sola enunciazione del giudizio comparativo, se non arbitraria, è sufficiente a motivare la decisione

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La pubblicazione di contenuti offensivi su una bacheca "Facebook" può integrare la fattispecie di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., quando il contenuto sia idoneo a raggiungere un pubblico non determinato o quantitativamente apprezzabile
  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove o una semplice lettura alternativa del compendio probatorio: le censure di merito richiedono specificità e devono evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito
  • Il giudizio comparativo tra circostanze aggravanti e attenuanti (art. 133 c.p.) rientra nella discrezionalità del giudice e la Cassazione interviene solo se la valutazione risulta arbitraria o manifestamente illogica
  • Per contestare la paternità di contenuti pubblicati su profili social occorre proporre censure specifiche e, ove possibile, elementi probatori contrari concreti (es. log di accesso, attestazioni tecniche), non limitarsi a mere affermazioni generiche
  • L'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati può comportare sanzioni economiche per il ricorrente a titolo di spese processuali e cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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