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Sentenza

Sentenza n. 1961/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990.

Giustizia amministrativa202401380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già militare dell'Arma dei Carabinieri collocato a riposo il 31 dicembre 2021, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990. L'INPS ha eccepito la decadenza e la prescrizione quinquennale della pretesa e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza. Il ricorrente ha dedotto che il beneficio spetta anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di decadenza, ritenendo che l'inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non comporti conseguenze decadenziali. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, rilevando che il termine decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, il cui pagamento rateale ha efficacia interruttiva, e che nella fattispecie gli ultimi pagamenti erano avvenuti meno di cinque anni prima della notificazione del ricorso. Nel merito, ha applicato l'orientamento consolidato secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta agli ex appartenenti alle forze di polizia, civili o militari, collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. La nozione di forze di polizia è stata ritenuta comprensiva dell'Arma dei Carabinieri, anche alla luce della funzione estensiva del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 16 della legge n. 121/1981. Il giudice ha quindi accertato il diritto del ricorrente e condannato l'INPS a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti nella base di calcolo, con corresponsione degli interessi legali. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. n. 472/1987

    al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio

    Il beneficio si applica anche al personale delle forze di polizia, civili o militari, collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno per presentare la domanda non ha natura decadenziale.

  • art. 1 d.l. 21 settembre 1987, n. 387

    La disposizione è considerata espressiva della finalità di estendere all'Arma dei Carabinieri e agli altri corpi indicati i benefici economici previsti dal d.P.R. n. 150/1987 per il personale della Polizia di Stato.

  • art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121

    La norma concorre a individuare l'ampia nozione di forze di polizia, comprensiva dell'Arma dei Carabinieri.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Richiamata quale ulteriore base normativa della pretesa al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare collocati a riposo a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende sia i corpi ad ordinamento civile sia quelli ad ordinamento militare, inclusa l'Arma dei Carabinieri.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non determina la decadenza dal diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali.
  • Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; i pagamenti rateali possono avere efficacia interruttiva della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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