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Sentenza

Sentenza n. 2777/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento - del decreto di revoca del nulla osta rilasciato al sig. De Falco Pietro, in favore del lavoratore Rachdi Riadh, avente n. prot. n. P-NA/L/Q/2024/109664 emesso in data 27.05.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli¸ - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202504166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato legittimamente in Italia dopo il rilascio del nulla osta e del visto, si era presentato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno, depositando la documentazione disponibile. Il datore di lavoro originario non si era presentato e non aveva prodotto i documenti richiesti; per tale ragione l'amministrazione aveva comunicato il preavviso di revoca e successivamente revocato il nulla osta. Il ricorrente aveva dedotto la violazione delle garanzie partecipative, dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e della circolare n. 3836 del 2007, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione e l'eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, aveva rappresentato all'amministrazione di essere stato assunto da un nuovo datore di lavoro, chiedendo il subentro o, in subordine, il rilascio di un permesso per attesa occupazione, e aveva sostenuto che le omissioni del datore di lavoro originario non potevano essere imputate al lavoratore, ormai stabilmente occupato in Italia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Richiamando la propria giurisprudenza e una pronuncia del Consiglio di Stato, ha ritenuto che la buona fede del cittadino straniero, l'ingresso regolare in Italia sulla base di un nulla osta efficace e l'avvenuta assunzione da parte di un altro datore di lavoro determinino una situazione soggettiva meritevole di tutela. L'amministrazione non poteva applicare automaticamente la revoca per l'assenza e le omissioni del datore di lavoro originario, ma avrebbe dovuto effettuare un concreto bilanciamento degli interessi, considerando il nuovo rapporto di lavoro debitamente comunicato anche nel procedimento e valutando la possibilità di consentire la permanenza dello straniero mediante il rilascio di un titolo di soggiorno collegato al nuovo rapporto. La revoca è stata quindi ritenuta illegittima per mancata ponderazione della situazione concreta e per applicazione meccanica della misura. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del nulla osta e dell'ingresso per lavoro subordinato deve essere applicata considerando la posizione del lavoratore straniero in buona fede e non imputando automaticamente a quest'ultimo le omissioni del datore di lavoro originario.

  • circolare n. 3836 del 2007

    È richiamata dal ricorrente quale parametro della disciplina applicabile, ma il testo non espone uno specifico contenuto interpretativo della circolare.

Massime di principio

  • Quando il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta efficace e, in buona fede, è stato assunto da un diverso datore di lavoro, l'amministrazione non può revocare automaticamente il nulla osta a causa dell'assenza o delle omissioni del datore di lavoro originario.
  • Prima di revocare il nulla osta, l'amministrazione deve considerare le circostanze sopravvenute comunicate dall'interessato, tra cui l'esistenza di un nuovo rapporto di lavoro, e svolgere un concreto bilanciamento tra l'interesse pubblico al rispetto della disciplina dell'immigrazione e la posizione individuale del lavoratore.
  • La buona fede del lavoratore straniero, il suo ingresso regolare e il positivo inserimento lavorativo e sociale impongono di valutare misure meno afflittive della revoca, inclusa la possibilità di consentire la permanenza in Italia mediante il rilascio di un permesso di soggiorno correlato al nuovo rapporto di lavoro.
  • La revoca del nulla osta è illegittima quando viene adottata in modo meccanico, senza verificare se le irregolarità imputabili al datore di lavoro originario possano essere neutralizzate alla luce della situazione lavorativa sopravvenuta del cittadino straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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